Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43603 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43603 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva revocato liberazione anticipata relativamente a cinque semestri di pena, in relazione a un periodo di affidamento in prova ex art 94 d P.R. n. 209 del 1990, revocato con decorrenza dai 31 agosto 2021;
richiamato il principio secondo cui «in tema di concessione della liberazione anticipata, forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, dei condannato all’opera di rieducazione, non già l’avvenuto conseguimento dell’effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende il beneficio premiale; dì conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall’art. 54 I. n. 354 del 1975 (Ord. pen.), dall’art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere» (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, COGNOME Witt, Rv. 258743; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, COGNOME, Rv. 252355);
ricordato altresì che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizìo relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 – 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 – 01), sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, COGNOME, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428);
ribadito che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all’opera risocializzante, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, per l’aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell’attitudine o meno a far emergere una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nei nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019,
COGNOME, Rv. 277497; Sez. 1, n, 51463 del 24/05/2017, COGNOME, Rv. 271595; Sez, 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311);
rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon gove dei richiamati principi, confermando il rigetto della liberta anticipata in rel a tutti e cinque i semestri in oggetto, in considerazione della rilevante gravi reato posto in essere (detenzione di quasi due chilogrammi di cocaina co purezza fino all’86°/0 e dalla quale potevano ricavarsi oltre 10.000 dosi, non di 216 grammi di eroina, dalla quale potevano ricavarsi 1880 dosi);
rilevato altresì che, a fronte di una congrua valutazione sulla gravità di fatto ritenuto sicuro indice di pervicacia criminale del reo e di man partecipazione all’opera di rieducazione, il ricorrente si è limitato a riprop medesime censure già adeguatamente vagliate e superate dal Tribunale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. del 2000) – di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del ammende.
Così deciso il 13 luglio 2023
Il Consigliere estensore
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