Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48184 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48184 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MASSAFRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che entrambi i motivi per violazione di legge e vizio di motivazione, scrutinabili congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, dedotti da NOME COGNOME propongono censure non consentite in sede di legittimità – o perché interamente versate in fatto o perché già adeguatamente vagliate e disattese con correrti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandite da specifica critica – e, in ogni caso, sono manifestamente infondate.
1.1. L’ordinanza impugnata, nel giustificare il diniego della liberazione anticipata, ha osservato che il condannato, durante il semestre oggetto di valutazione (dal 27 giugno 2014 al 26 dicembre 2014), nei mesi e negli anni successivi aveva commesso una pluralità di condotte illecite, alcune delle quali accertate con sentenze irrevocabili, e che tali condotte devianti costituiscono espressione pacifica di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione, anche alla luce della ricaduta nella commissione di violazioni penalmente sanzionate della stessa indole.
Si tratta di argomentazione non solo plausibile in fatto ma anche giuridicamente ineccepibile posto che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell’attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alila condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto, da ultimo cfr. Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 – 01)
1.2. Il ricorrente nulla di concreto ha opposto, limitandosi a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, operazione, però, del tutto estranea al giudizio di legittimità, ed una diversa e più favorevole considerazione della collaborazione processuale fornita dal condannato nei diversi procedimenti, elemento, tuttavia, non ignorato ma giustificalí:amehte considerato recessivo ed ininfluente.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma ali tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaìla ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.