Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45552 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45552 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PORTICI il 03/02/1965
avverso l’ordinanza del 18/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di l’Aquila ha rigettato il re proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara del 15/12/2023, che rigettava l’istanza di liberazione anticipata in relazione al semestre da settembre 2015 al 14 marzo 2016.
Avverso tale provvedimento Discepolo propone ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo violazione dell’art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e di motivazione.
La difesa lamenta che la liberazione anticipata in relazione al suddetto periodo è stata nega in ragione del comportamento tenuto dal condannato prima della detenzione, senza considerare che, invece, in detto periodo, corrispondente al primo semestre di detenzione, Discepolo h tenuto regolare condotta, senza incorrere in alcuna violazione di legge e di norme disciplin manifestando da subito convinta adesione al processo rieducativo. Rileva che non si ravvisa alcuna ragione logica, prima ancora che giuridica, per la quale, riconosciuta la liberazi anticipata per i semestri successivi, non debba essere applicato il medesimo metro valutativ anche in riferimento al primo semestre di detenzione. Insiste, pertanto, per l’annullamen dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
1.1. Nella materia della liberazione anticipata è illegittimo qualunque automatismo, anc alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 17 maggio 1995 n. 176 (si vedano, p tutte, Sez. 1, n. 4603 del 26/09/1995, COGNOME, Rv. 202508, e Sez. 1, n. 5554 del 18/12/2018 dep. 2019, COGNOME, Rv. 275221, che rileva che in tema di liberazione anticipata, si configu un’ipotesi di motivazione apparente, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allorché il provvedimento di diniego si limiti ad una sem elencazione descrittiva degli elementi di fatto, utilizzando frasi generiche o mere clausole di senza alcuna valutazione critica e senza l’individuazione di specifici comportamenti condannato che, in quanto sintomatici della sua mancata disponibilità al trattamento, ostino riconoscimento del beneficio). Non è superfluo, invero, ribadire che la finalità princ dell’istituto risiede nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannat abbia offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione (Corte cost. n. 352 del 19 Ed è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente
considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiat senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l’accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990) valutazione di meritevolezza del beneficio è ovviamente rimessa al giudice del merito, che tenuto ad accertare se nel comportamento serbato dall’interessato siano rinvenibili sinto dell’evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi.
In particolare, con riguardo alla partecipazione del condannato ad un sodalizio di t mafioso, che sembrerebbe incompatibile con una reale adesione al trattamento rieducativo e, quindi, ostativa alla concessione del beneficio, si è rilevata la necessità di un auto accertamento, in sede di procedimento di sorveglianza, dell’attualità ed effettività di perdu legami del medesimo con la criminalità organizzata, non potendo detta partecipazione esser fatta coincidere con l’atteggiamento meramente psichico di chi “si senta mafioso” anche in detenzione, né esser dedotta esclusivamente dal mancato ravvedimento dell’interessato (Sez. 1, n. 12841 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269506: la Corte ha annullato con rinvio il rigetto della richi di concessione della liberazione anticipata, formulata da un condannato che ne aveva beneficiato per tutti i semestri anteriori, basato su segnalazioni della DDA che lo collocavano ancora vertice della cosca di riferimento, ritenendo necessario appurare se tali segnalazi prospettassero dati di fatto nuovi, non valutati dai precedenti provvedimenti favorevoli ed id a fornire la prova di attuali collegamenti con la cosca stessa). Inoltre, si è osservato c procedimento di sorveglianza, al fine del giudizio sulla partecipazione del condannato all’ope di rieducazione e sulla persistenza o meno di collegamenti del medesimo con la criminalit organizzata, ci si può avvalere di accertamenti dell’autorità di pubblica sicurezza, della p penitenziaria o di organismi giudiziari specializzati e trarre utili elementi di valutazione dal stato eventualmente il predetto attinto da provvedimenti di rinvio a giudizio o dall’applica di sanzioni disciplinari di apprezzabile rilevanza (Sez. 1, n. 2886 del 12/07/2018, deo. 2 Torcasio, Rv. 274801: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che legittimamen giudici di merito avessero respinto la richiesta del beneficio da parte di un condannato estorsione, commessa in favore di un’associazione mafiosa, sul rilievo che dai fatti oggett una sopravvenuta sentenza di condanna non definitiva, avvalorati dalle dichiarazioni di u collaboratore, emergeva come lo stesso, in epoca pressoché coincidente con i semestri in valutazione, fosse rimasto nella sfera d’azione dell’associazione). Si è ancora evidenziato che immune da vizi l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, nel sottoporre a specifico vagli valutazione espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia sull’attualità collegamenti tra il detenuto e la criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 3-bis, Ord. pen., valorizzi, ai fini del rigetto dell’istanza, l’assenza di dissociazione del deten ambienti criminali di appartenenza e la contiguità temporale tra il periodo di detenzione p quale è richiesto il beneficio e quello di commissione dei fatti oggetto del titolo detentiv 1, n. 53394 del 20/11/2018, COGNOME, Rv. 274850: fattispecie in tema di liberazione anticipata Si è, poi, rilevato che il principio della valutazione frazionata per semestri del comporta Corte di Cassazione – copia non ufficiale
del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che assumano rilievo anche i reati commessi in stato di libertà, quali elementi rivelatori della mancanza, nel preced periodo di detenzione, della volontà di partecipare al programma rieducativo (Sez. 1, n. 3457 del 02/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 285120). Si è, infine, sottolineato che, ai fini concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto in relazi al semestre di pena espiata cui si riferisce l’istanza, non può essere negativamente influenza dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non of alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all’opera rieducativa successivamente sperimentata (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859).
1.2. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata non fa corretta applicazione dei princip appena indicati.
Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, invero, ritiene di condividere il rigetto del della liberazione anticipata disposto dal Magistrato di sorveglianza di Pescara in relazion primo semestre di detenzione. Rileva, a tale riguardo, che, secondo la Corte di cassazione condotte particolarmente gravi, quale quella di COGNOME, maturata nel contesto mafioso d matrice camorristica, di agevolazione di un’organizzazione camorristica con la messa a disposizione delle sue società per consentire alla stessa di esercitare il controllo nel setto videopoker, possono illuminare negativamente il periodo successivo. E osserva che non è verosimile che già durante il primo semestre di detenzione l’interessato abbia dato prova partecipazione all’opera rieducativa, come, invece, risulta accaduto per i semestri successivi relazione ai quali non solo è stata accordata la liberazione anticipata, ma da ultimo Discepol stato anche ammesso ai permessi premio.
Tale affermazione non soltanto è del tutto apodittica, non sembrando fondata su un’effettiv osservazione e valutazione della condotta inframuraria, ma trascura, altresì, che, secondo la p recente, oltre che consolidata, giurisprudenza di legittimità in tema di liberazione antic possono avere rilievo come elemento rivelatore della mancanza nel periodo di detenzione della volontà di partecipare al programma rieducativo solo condotte ad esso successive.
Tali lacune e/o contraddizioni motivazionali impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila per nuovo giudizio nel rispett principi sopra individuati.
P.Q.M.