Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41906 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41906 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Frascati il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza i mpugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma del 13 dicembre 2024 con il quale è stata rigettata la richiesta di liberazione anticipata relativa a tre semestri, dal 28 aprile 2023 al 28 ottobre 2024.
Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidandosi a un unico motivo con il quale si denuncia erronea applicazione dell ‘ art. 54 Ord. pen. e illogicità della motivazione.
Il Tribunale di sorveglianza ha motivato, con ragionamento contraddittorio e illogico. Le condotte considerate irregolari, reiterate e di crescente gravità si sono concentrate soltanto in due semestri e il Tribunale ha omesso di svolgere
qualsiasi motivazione relativa alla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione. L’operazione svolta quindi dal Tribunale è incompleta per un ‘ analisi dei fatti sottesi al proposto reclamo.
Il provvedimento, infatti, da una parte, ha preso in considerazione asserite condotte irregolari ma, dall’altra, non ha considerato gli elementi di segno positivo espressione di un effettivo attecchimento dell’opera rieducativa alla quale il condannato ha partecipato.
La condotta del condannato deve essere valutata frazionatamente in relazione a ciascun semestre cui l’istanza si riferisce. Invece, nel provvedimento impugnato, sono stati considerati comportamenti trasgressivi condotte poste in essere in periodi distanti e diversi tra loro, una delle quali si colloca in data 2 novembre 2023.
Il Tribunale poi avrebbe dovuto rigettare quantomeno parzialmente l’istanza perché i fattori negativi richiamati si riferiscono a semestri di pena diversi senza che il Magistrato abbia motivato in ordine alla rilevanza di tali condotte su uno dei tre semestri richiesto.
Infine, si segnala che sono stati trascurati lo svolgimento di attività lavorativa durante la detenzione domiciliare, condotta espressione di reinserimento sociale del condannato, l’avvenuta iscrizione alla scuola superiore di secondo grado all’interno dell’Istituto, l’assenza di procedimenti pendenti, da reputare espressione della carenza di rischio di ricaduta.
Il diniego, quindi, è basato soltanto su una motivazione illogica e contraddittoria in violazione degli artt. 27 cost e 6 CEDU.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1. Va premesso che, al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della liberazione anticipata è soggetta all’apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, la cui valutazione, che deve riflettersi nella motivazione, deve essere condotta sui binari tracciati dall’art. 54 Ord. pen.
Tale disposizione subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione.
In materia si è affermato il condivisibile principio secondo il quale l’oggetto della valutazione del Tribunale di sorveglianza è la partecipazione del condannato, nel semestre temporale di riferimento, all’opera di rieducazione e
non il conseguimento dell’effetto rieducativo (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743, che ha annullato con rinvio il diniego della liberazione anticipata motivato in ragione della commissione di gravi reati a distanza di circa sei anni dalla fine dell’esecuzione della prima parte della pena e dell’evasione al termine del secondo periodo di detenzione, senza compiere alcun esame dell’impegno dimostrato dal condannato nel corso di ciascuno dei semestri rilevanti ai fini della concessione del beneficio). Pertanto, si afferma che la condotta del richiedente deve essere valutata frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, sebbene tale principio non abbia carattere assoluto, non escludendo esso che un comportamento, tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari.
1.2. La giurisprudenza di legittimità, poi, reputa la ricaduta nel reato, indubbiamente, un elemento rivelatore di mancata adesione all’opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1, n. 43091 del 27/06/2023, COGNOME; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, COGNOME, Rv. 252186; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, COGNOME, Rv. 207705).
Inoltre, si riscontra che principio pacifico nel procedimento di sorveglianza è quello secondo il quale possono essere valutati fatti storicamente accertati, dimostrativi dell’insussistenza delle condizioni di fruire della misura alternativa, a prescindere dalla colpevolezza in ordine a tali fatti, qualora per gli stessi penda procedimento penale, quindi senza che sia necessario attendere la definizione di questo (Sez. 1, n. 33826 del 8/07/2011, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 5214 del 30/11/1993, dep. 1994, Lo Cascio, Rv. 196234). Così come è riconosciuto il potere, agli organi di sorveglianza, di valutare, liberamente, le infrazioni disciplinari ai fini dell’eventuale rigetto della richiesta di liberazione anticipata, ivi compresi eventuali rapporti disciplinari che vanno, comunque, vagliati nella loro concretezza sotto il profilo dell’attitudine ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione e, successivamente, che questi siano comparati in un giudizio complessivo con ogni altro elemento eventualmente positivo, risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo in esame.
Tanto, non potendo qualsiasi infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 22935 del 4/05/2017, COGNOME, non mass.).
In ogni caso, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, sotto il profilo dell’attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo, risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame,
non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Rv. 250311).
1.3. Nel caso al vaglio, il Tribunale motiva il rigetto del reclamo valutando due infrazioni disciplinari come gravi e valorizzando una condotta di evasione, tutti episodi reputati, con ragionamento lineare e immune da illogicità manifesta, espressione di una mancata volontà di partecipazione effettiva all’opera di rieducazione.
Del resto, è noto il principio affermato da questa Corte secondo il quale possono rilevare violazioni incidenti anche sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché questi siano idonei a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo, violazioni che, per operare in questo senso, devono essere tanto più gravi quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, Rv. 263428 -01).
Dunque, sebbene, nel caso al vaglio, il semestre oggetto della richiesta dal 28 aprile 2023 al 28 ottobre 2023, non sia interessato da alcuna violazione, la motivazione del provvedimento impugnato segnala che quello immediatamente successivo è connotato dalla violazione degli arresti domiciliari con conseguente applicazione della custodia cautelare in carcere, in data 2 novembre 2023, oltre a considerare l’ escalation di infrazioni giudicate gravi, indicate come commesse negli altri due semestri. Sicché l ‘ordinanza motiva adeguatament e sull ‘evidente , complessivo rifiuto dell ‘opera di rieducazione derivante dall’evasione prima e dalle violazioni disciplinari poi; tanto, in ossequio ai principi di diritto sopra richiamati.
1.4. Da ultimo, è appena il caso di rimarcare che il ricorrente valorizza elementi di fatto positivi, asseritamente trascurati dal Tribunale di sorveglianza ai fini del demandato giudizio, sollecitandone, però, la rivalutazione di merito operazione inibita in sede di legittimità.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell ‘ art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 22 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME