Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3299 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3299 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che l’art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessio della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto rego condotta e partecipato all’opera di rieducazione;
che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini del concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati consegu all’esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità most in concreto dal condanNOME, in tale arco temporale, verso la partecipazio all’opera di rieducazione perseguita dal trattamento;
che la partecipazione all’opera di rieducazione, pertanto, deve attenere a condotta esteriore – la quale deve essere valutata, come indicato nell’art. 1 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel tr profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compag detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, R 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) – e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltant l’adesione del condanNOME al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, COGNOME, Rv. 252355);
che la suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dall persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica ve nuovi modelli di vita, contraddistinti dall’abbandono delle pregresse logic devianti;
che, pertanto, ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richie deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce ch taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici dell mancata partecipazione all’opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre n. 24449 del 12/1/2016, COGNOME, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, COGNOME, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che l violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi tempo interessati;
che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento con riferimento al semestre indicato nel provvedimento impugNOME dall’evasione della quale COGNOME COGNOME COGNOME reso autore ad appena un mese d distanza dalla conclusione del periodo oggetto di valutazione, episodio ritenu
per il suo connotato di gravità, sintomatico di mancata partecipazione all’opera rieducazione anche in relazione al semestre precedente, per come, tra l’altr ulteriormente confermato dal contegno successivamente tenuto dal condanNOME, a cui carico sono stati instaurati, tra dicembre 2019 e marzo 2020, ulteri procedimenti penali per evasione e ricettazione;
che, a fronte di un percorso argomentativo scevro da qualsivoglia deficit razionale ed aderente alle emergenze istruttorie, il ricorrente deduce – ancor con i motivi nuovi depositati il 9 ottobre 2023 – l’illogicità di una motivazio che, invece, trae spunto dalla marcata offensività dell’illecito contegno da serbato per dedurre, in termini in questa sede incensurabili, che t comportamento costituisce la conseguenza della mancata adesione, nel semestre precedente, al programma trattamentale;
che COGNOME, in altri termini, si pone in un’ottica di mera confutazio in quanto tale non idonea ad enucleare specifici profili di illegittimit provvedimento impugNOME, anche laddove eccepisce che il fatto valorizzato dal Tribunale di sorveglianza risulta, ad oggi, sul) judice, ciò che – viene tuttavia chiarito nell’ordinanza impugnata – non ne preclude l’apprezzamento, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattam rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesione allo stesso da parte del detenuto (in questo senso, cfr., tra le Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricor con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione del causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 26/10/2023.