Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15890 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15890 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( NOME ) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 aprile 2023 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 69 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione ai semestri comprendenti il periodo decorso dal 7 agosto 2003 all’i luglio 2005.
A tal fine, ha osservato che il predetto lasso temporale é stato contrassegnato dalla commissione, da parte del condannato, di due condotte di rilievo disciplinare, sintomatiche di mancata adesione all’opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione e, quindi, ostativi al riconoscimento della liberazione anticipata.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza respinto il reclamo senza considerare che i fatti valorizzati in senso preclusivo all’accoglimento della richiesta – dai quali sono scaturiti procedimenti disciplinari il cui esito non è stato possibile accertare – non sono gravi, né profondere il dovuto impegno argomentativo in ordine alla loro effettiva attitudine a comprovare la sua scarsa partecipazione all’azione rieducativa, per di più estesa ai semestri contigui a quelli nei quali gli illeciti si sarebbero collocati.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
L’art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all’esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all’opera di rieducazione perseguita dal trattamento.
La partecipazione all’opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore – la quale deve essere valutata, come indicato nell’art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001Z Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, COGNOME, Rv. 214832) – e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l’adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, COGNOME, Rv. 252355).
La suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall’abbandono delle pregresse logiche devianti.
Per quanto concerne, specificamente, la rilevanza, ai fini considerati, di comportamenti posti in essere in costanza di restrizione carceraria ed oggetto di addebito disciplinare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che se, da un canto, è vero che «In tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell’attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto» (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, COGNOME, Rv. 277497 – 01; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, COGNOME, Rv. 250311 – 01), non è meno vero, per converso, che il tribunale di sorveglianza può tenere conto, nella valutazione dell’istanza di liberazione anticipata, del contenuto di un rapporto disciplinare anche se non seguito dalla irrogazione di alcuna sanzione «in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280985 – 01; Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264293 – 01; Sez. 1, n. 13013 del 16/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243541 – 01).
Ulteriore approdo dell’elaborazione in materia di liberazione anticipata è costituito dall’assunto per cui ciascun semestre in relazione ai quali esso viene
richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all’opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, COGNOME, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, COGNOME, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati.
3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto ineccepibile applicazione dei canoni ermeneutici testé enunciati, valorizzando due episodi che, quantunque non suggellati, per quanto consta, dall’inflizione di sanzioni disciplinari, ha ritenuto dimostrativi di mancata adesione ad un progetto di socializzazione consapevole e che hanno visto NOME dar vita, in un caso, ad un alterco verbale con un connazionale, che – per quanto emerge dalla documentazione allegata al ricorso – sarebbe tracimato in uno scontro fisico laddove gli altri detenuti non fossero intervenuti ad impedirlo, e, nell’altro, tentare di prelevare, sebbene non autorizzato, alcuni alimenti dal frigorifero per poi replicare con tono arrogante e provocatorio al personale di polizia penitenziaria intervenuto per impedirgli di accedere all’elettrodomestico.
Al cospetto di un provvedimento ossequioso delle delineate coordinate ermeneutiche ed imperniato su solidi presupposti fattuali, il ricorrente pone l’accento – oltre che sul dato, che si è detto privo di concreta rilevanza, afferente all’omessa applicazione di sanzioni disciplinari – sulla modesta incidenza delle condotte trasgressive e sulla loro inidoneità a giustificare il rigetto della richiesta di liberazione anticipata, tanto più in relazione ai semestri contigui a quelli in cui si sono verificate.
In tal modo, egli si pone in una prospettiva di mera, sterile confutazione, anche perché non accompagnata dall’indicazione degli elementi di fatto e delle circostanze che avrebbero imposto l’accoglimento della richiesta e che il Tribunale di sorveglianza avrebbe, invece, ingiustificatamente pretermesso.
Il percorso argomentativo che sorregge il provvedimento impugnato appare, dunque, esente dai denunziati vizi perché frutto dell’apprezzamento, in termini di piena linearità e coerenza, di circostanze di fatto idonee, nel descritto quadro normativo, a determinare, limitatamente ai semestri nei quali sono temporalmente collocate ed a quelli immediatamente precedenti, il rigetto della domanda di liberazione anticipata, oltre che della condotta di formale rispetto delle regole connesse alla condizione detentiva che, alla luce di tutte le evidenze
disponibili, non vale, nondimeno, a dimostrare la condivisione, da parte dell’odierno ricorrente, dei valori che ne ispirano la funzione.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26/01/2024.