Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22106 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22106 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a BARI il 26/11/1973
avverso l’ordinanza del 11/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria della dott.ssa NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale de Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilit del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il recl proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Varese in materia di liberazione anticipata.
Va premesso che, con l’ordinanza in ultimo menzionata, il Magistrato di sorveglianza respingeva, con riferimento al periodo di pena espiata dal 22/03/22 al 21/09/23, la richiesta liberazione anticipata. Evidenziava, invero, che: – nel primo semestre COGNOME COGNOME era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in relazione al reato di truffa aggrava commesso il 6 giugno 2022, ed era stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Sondrio in data 5 settembre 2022 per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e indebita compensazione; – durante il semestre 22/03/2023 – 21/09/2023 il suddetto era stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Sondrio per autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ed emissione di fatture per operazion inesistenti, commessi in data 10 agosto 2023, ed erano, inoltre, emersi gravi indizi di reato carico di COGNOME per il delitto di incendio in concorso commesso il 16 settembre 2023, reato per cui era stato successivamente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliar dal G.i.p. del Tribunale di Sondrio; – nonostante il rispetto formale delle prescrizioni impo durante il semestre 22/09/2022 – 21/03/2023, doveva ritenersi che l’adesione all’opera di rieducazione fosse stata meramente formale, avendo l’interessato posto in essere numerose condotte integranti fattispecie di reato in rapporto di continuità tra loro lsia prinnashe dopo la decorrenza del semestre in questione.
Il Tribunale di sorveglianza di Milano, a fronte del rilievo difensivo secondo cui i procedimen penali a carico del condannato sarebbero stati ancora in fase di indagine, ritenendo condivisibil le argomentazioni del primo Giudice, osserva, con riferimento al primo e al terzo trimestre sopra indicati, che, al di là dell’accertamento della responsabilità penale, si tratta comunque di condo illecite, confermate da gravi indizi di reato, che denotano l’incapacità di reinserimento soggetto, in quanto, peraltro, reati della stessa indole di quelli in esecuzione, che ha comportato la revoca della misura di affidamento in prova con decorrenza dal 16 settembre 2023, come da ordinanza dello stesso Tribunale di sorveglianza (che ha evidenziato, altresì, con riguardo al delitto di incendio, come i gravi indizi di colpevolezza si siano fondati su chiamate correità, riscontrate da tabulati telefonici, messaggistica e localizzazione delle celle telefoni oltre che sulle ammissioni di COGNOME).
Rileva, inoltre, il medesimo Tribunale, con riferimento al semestre 22/09/202 21/03/2023, che i reati commessi nel periodo immediatamente precedente e successivo a quello
in esame sono tali, anche per loro gravità, da vanificare il dato meramente formale dell’assenza di rilievi nel semestre in esame, trattandosi di un intervallo di tempo che si inserisce in un per di condotte illecite continuate, indicative dell’assenza di partecipazione all’opera di rieducaz da parte del condannato.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, COGNOME deducendo violazione dell’art. 54 I. 26 luglio 1’975, n. 354 in relazione al semestr 22/09/2023 – 21/03/2023.
Rileva la difesa che proprio il fatto che detto semestre è tra due semestri in cui il condanna avrebbe tenuto condotte illecite rende meritevole il suddetto del beneficio richiesto, secondo principio della valutazione frazionata della liberazione anticipata in relazione ad ogni sing semestre. Lamenta che sul punto il Tribunale di sorveglianza non fornisce un’adeguata motivazione. Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Secondo l’orientamento di questa Corte – si veda per tutte Sez.1, n. 32203 del 26/06/2015, Rv.264293 – la finalità principale dell’istituto della liberazione anticipata ri «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991)» ed «è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l’accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)».
La valutazione di meritevolezza del beneficio, rimessa al giudice del merito, consiste, quindi nella verifica del presupposto della partecipazione all’opera di rieducazione, che non può ridurs alla mera buona condotta carceraria, che costituisce la “norma” del comportamento del detenuto, ma richiede un’adesione pronta ed attiva alle regole che disciplinano la vita carceraria e ag interventi trattamentali.
1.2. Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza di Milano fa buon governo dei principi sopra indicati, palesando, invece, i rilievi difensivi la loro infondatezza.
Invero, detto Tribunale valorizza, nei termini specifici di cui sopra che si sottraggon qualsivoglia censura di legittimità, la commissione di gravissimi reati nel periodo antecedente in quello successivo al periodo di valutazione, quale riprova della refrattarietà al perco rieducativo che avrebbe dovuto essere perseguito anche con riguardo al periodo in esame.
E ciò conformemente all’orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento de condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa
riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successi purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione
l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 202
COGNOME, Rv. 280522 e in senso conforme Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, COGNOME
Rv. 285120).
2. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna di NOME COGNOME a pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, I’ll marzo 2025.