Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48144 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48144 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVER:SA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che l’unico motivo dedotto dal ricorrente NOME COGNOME a base dell’impugnazione non supera il vaglio preliminare di arnmissibilità perché interamente versato in fatto e comunque manifestamente infondato.
1.1. È pacifico che giustificano il diniego della liberazione anticipata tutte le condotte compiute nell’ambito del semestre in valutazione che siano espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione. Possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, COGNOME, Rv. 276498 – 01; Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280435 – 01) nonché i rapporti disciplinari, anche non seguiti dalla irrogazione di sanzioni, che documentano elementi di fatto sintomatici della mancata disponibilità al trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280985 – 01).
1.2. Il Tribunale di sorveglianza, in sintonia con gli esposti principi e con motivazione esaustiva, ha considerato ostativo alla concessione del beneficio la condotta irregolare posta in essere dal detenuto nel periodo di interesse nei confronti di un operatore penitenziario. In particolare, COGNOME aveva rivolto a quest’ultimo espressioni verbali che, lungi dal costituire mere manifestazioni di disappunto, avevano assunto toni apertamente minacciosi ed aggressivi anche tenuto conto della caratura criminale di chi le aveva pronunciate.
1.3. Il ricorrente, senza nemmeno contestare la fondatezza della base fattuale, sollecita un nuovo apprezzamento finalizzato a neutralizzare la valenza negativa della condotta presa in esame nel provvedimento impugnato alla luce dell’intervenuta archiviazione del procedimento epnale e dell”esito positivo del procedimento disciplinare, senza confrontarsi criticamente con l’argomentazione dell’ordinanza impugnata secondo cui, a prescindere dalla sussistenza di tutti gli estremi dell’illecito disciplinare o penale, il detenuto, come attestato dal personale intervenuto, aveva, comunque, tenuto atteggiamenti scorretti ed arbitrari da soli sufficienti a giustificare il rigetto del beneficio perché, all’evidenza, sintomati della mancata disponibilità al trattamento rieducativo
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.