Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20311 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20311 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 17/07/1985
avverso il decreto del 16/10/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto la riqualificazione del ricorso come reclamo e trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato decreto, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen., il reclamo su liberazione anticipata, sul presupposto che il richiedente, NOME COGNOME avesse completamente espiato la pena inflittagli.
NOMECOGNOME propone, con l’assistenza dell’avv. NOME COGNOME ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione. La decisione del Tribunale si pone in contrasto con la pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità per cui permane l’interesse del condannato, scarcerato nelle more del procedimento di cassazione, alla definizione del ricorso avverso un provvedimento di diniego della liberazione anticipata, data la fungibilità dell’eventuale periodo di riduzione della pena (Sez. 1, n. 20176 del 02/04/2009, Reho, Rv. 244011 – 01). Peraltro, nel caso di specie, NOME non è un soggetto libero ma si trova attualmente in regime di detenzione domiciliare, con la possibilità pertanto di usufruire fattivamente dello sconto di pena di cui alla richiesta oggetto del provvedimento impugnato.
Nella requisitoria scritta, il sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso come reclamo e trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Con memoria telematicamente depositata, il ricorrente insiste nell’accoglimento del ricorso, e produce ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Torino, il 22/01/2025, che, ponendosi in netto contrasto con la decisione oggi impugnata, valuta i periodi presofferti dal condannato (diversi da quelli oggetto dell’istanza dichiarata inammissibile con l’impugnato provvedimento), pervenendo ad una decisione nel merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, deve osservarsi che il modello procedimentale tipico in materia di sorveglianza, delineato dall’art. 666 cod. proc. pen., al quale rinvia l’art. 678, comma 1 del medesimo codice, si caratterizza per il ricorso alle forme dell’udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti. Tuttavia, in forza del disposto del comma 2 dell’art. 666 cod. proc. pen., la decisione di inammissibilità dell’istanza, con decreto motivato, è adottata de plano, sentito il pubblico ministero,
quando “la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge” ovvero quando essa “costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi”. Configurandosi, dunque, l’inammissibilità disposta de plano in termini di eccezione alla regola generale del contraddittorio, la giurisprudenza di questa Corte ha ricostruito in termini tassativi e comunque rigorosi le condizioni che consentono l’adozione del relativo decreto. In questa prospettiva, si è affermato che la richiesta deve essere identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero che la valutazione di manifesta infondatezza non debba implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, dep. 13/07/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 53017 del 2/12/2014, Borachuk, Rv. 261662; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017).
Il potere di rilevare senza contraddittorio l’inammissibilità per difetto delle condizioni di legge, attribuito al Presidente del Tribunale di sorveglianza dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen., è limitato invece ai casi in cui appaiono insussistenti ictu ocu/i i presupposti normativi per la concessione del beneficio (Sez. 1, n. 31999 del 6/7/2006, Valfrè, Rv. 234889), sicché deve essere riservata al Collegio, col rito camerale, la delibazione di fondatezza nel merito dell’istanza.
Ciò chiarito, il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino si pone in netto contrasto con il principio già affermato da queta Corte, cui occorre dare continuità, per cui sussiste l’interesse del condannato, scarcerato nelle more del procedimento di cassazione, alla definizione del ricorso avverso un provvedimento di diniego della liberazione anticipata, data la fungibilità dell’eventuale periodo di riduzione della pena. (Sez. 1, n. 20176 del 02/04/2009, Reho, Rv. 244011 – 01).
Oltre a tale, dirimente, osservazione, va aggiunto che dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che lo stesso si trova attualmente in detenzione domiciliare di talchè certamente permane il suo interesse alla valutazione dell’istanza di liberazione anticipata.
Sulla scorta delle illustrate considerazioni il decreto presidenziale impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo giudizio.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso il 19/03/2025