Liberazione Anticipata: Quando Manca l’Interesse ad Agire Dopo la Scarcerazione?
L’istituto della liberazione anticipata rappresenta un pilastro del sistema penitenziario, incentivando la partecipazione del detenuto al percorso rieducativo. Tuttavia, cosa accade quando un condannato, una volta tornato in libertà, intende contestare un precedente diniego di tale beneficio? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 4095/2024) offre un chiarimento cruciale sul concetto di “interesse ad agire”, stabilendo che esso debba essere concreto e attuale, e non meramente astratto.
I Fatti del Caso Processuale
Un condannato si vedeva rigettare dal Magistrato di sorveglianza la richiesta di liberazione anticipata per un semestre di detenzione. L’interessato proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza, ma nel frattempo veniva scarcerato. Di conseguenza, il Tribunale dichiarava il “non luogo a provvedere”, ritenendo venuta meno la materia del contendere a causa della cessazione del rapporto esecutivo penale.
Il Ricorso in Cassazione: le Doglianze del Condannato
Contro questa decisione, il condannato proponeva ricorso per Cassazione. La sua difesa lamentava una grave violazione delle norme procedurali, sostenendo che né all’interessato né al suo difensore fosse stato dato avviso della data dell’udienza. Tale omissione, a suo dire, configurava una nullità assoluta del provvedimento, avendo leso il diritto di difesa.
La Decisione della Cassazione sulla liberazione anticipata
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, superando di fatto le questioni procedurali sollevate. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione dell’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sul merito del reclamo. Sebbene in passato la giurisprudenza abbia riconosciuto l’interesse del condannato, anche se scarcerato, a una decisione sulla liberazione anticipata data la “fungibilità” della riduzione di pena, la Corte ha specificato i limiti di tale principio.
Le Motivazioni: Interesse Concreto e Attuale
I giudici di legittimità hanno chiarito che l’interesse ad agire deve essere non solo teorico, ma soprattutto concreto e attuale. Il principio secondo cui la riduzione di pena è “fungibile”, cioè può essere utilizzata per abbreviare altri periodi di detenzione, presuppone che tali periodi esistano. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva allegato né dimostrato la sussistenza di un’ulteriore detenzione sulla quale il beneficio richiesto potesse effettivamente incidere.
La Corte ha sottolineato che il requisito dell’interesse deve configurarsi “in termini di concretezza e attualità”. Un interesse meramente astratto a vedere riconosciuto un proprio diritto, senza che da ciò derivi un’utilità pratica e immediata, non è sufficiente a giustificare la prosecuzione del giudizio. In assenza di un’altra pena da scontare, l’eventuale accoglimento del reclamo non avrebbe prodotto alcun effetto reale per il ricorrente, rendendo la sua istanza priva di scopo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un importante principio: il condannato che ha terminato di scontare la pena può ancora avere interesse a una decisione sulla liberazione anticipata, ma deve dimostrarlo attivamente. È suo onere allegare l’esistenza di altre pene (in esecuzione o da eseguire) che potrebbero essere ridotte grazie al beneficio richiesto. In mancanza di tale allegazione, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile per carenza di un interesse concreto, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La giustizia, in questo modo, evita di pronunciarsi su questioni puramente accademiche, concentrando le proprie risorse su casi con un impatto tangibile sulla libertà personale.
Un detenuto che è stato scarcerato può ancora ricorrere contro un diniego di liberazione anticipata?
Sì, ma solo a condizione che dimostri di avere un interesse concreto e attuale a ottenere la decisione, come la possibilità di applicare la riduzione di pena a un altro periodo di detenzione in corso o futuro.
Cosa si intende per ‘interesse concreto e attuale’ in questo contesto?
Significa che il ricorrente deve poter trarre un vantaggio pratico e immediato dalla decisione. Non è sufficiente un interesse astratto o teorico. Nel caso della liberazione anticipata, l’interesse è concreto se esiste un’altra pena da scontare su cui la riduzione possa effettivamente incidere.
Cosa succede se il ricorso viene presentato senza dimostrare questo interesse specifico dopo la scarcerazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4095 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4095 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO IE IN DIRITTO
Considerato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, rilevato il venir meno, nelle more della decisione, della sussistenza di un rapporto esecutivo penale in corso di esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo, proposto da NOME COGNOME, avente ad oggetto il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cosenza aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata relativa al periodo dal 26 febbraio 2022 al 26 agosto 2022.
Rilevato che avverso l’ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo la violazione degli artt. 666, 678 e 127 cod. proc. pen., non avendo il giudice a quo avvisato l’interessato ed il difensore della data di fissazione dell’udienza e provveduto dopo aver sentito il Pubblico ministero, così violando il diritto di difesa e dando luogo a nullità assoluta del provvedimento adottato, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a) e c) e 179 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, essendo inapplicabile al caso di specie il principio secondo il quale sussiste l’interesse del condannato, scarcerato nelle more del procedimento, alla definizione del ricorso avverso un provvedimento di diniego della liberazione anticipata, data la fungibilità dell’eventuale periodo di riduzione della pena (Sez. 1, n. 20176 del 02/04/2009, Reho, Rv. 244011), non avendo il ricorrente allegato la sussistenza di un periodo di detenzione sul quale poter operare tale riduzione e dovendo il requisito in esame configurarsi in termini di concretezza e attualità (cfr. Sez. 7, n. 16857 del 10/11/2022, dep. 2023, Schillaci, n.m.).
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente