Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45489 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45489 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a LECCE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO COGNOME, la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 22 febbraio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Taranto, giudicando in sede di rinvio di questa Corte, ha confermato il rigetto del reclamo proposto, ex art. 69 bis I. 354 del 1975 (ord. pen.), da NOME COGNOME, detenuto presso la Casa circondariale di Asti, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, reso il 3 febbraio 2021, avente a oggetto il diniego di liberazione anticipata relativa al periodo 10 marzo-10 settembre 2016.
A cagione del diniego, il Magistrato di sorveglianza indicava un’infrazione disciplinare, occorsa in data 27 marzo 2016, e sanzionata cori giorni cinque di esclusione dalle attività in comune.
La Prima Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 3848 del 10 dicembre 2022, annullava con rinvio l’ordinanza del 3 febbraio 2021 con riguardo al diniego della liberazione anticipata relativa al solo periodo ricompreso tra il 10 marzo – 10 settembre 2016, ritenendo invece il diniego relativo al periodo 12 dicembre 2012 – 14 giugno 2014 adeguatamente motivato da parte dei Giudici di sorveglianza. Secondo la RAGIONE_SOCIALEzione, né nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza né in quello del Tribunale erano state indicate la specifica infrazione e la conseguente portata disciplinare della stessa. Il Magistrato di sorveglianza aveva bensì indicato la sanzione irrogata (esclusione dalle attività in comune per la durata di cinque giorni), senza tuttavia motivare in ordine alla deduzione del detenuto relativa alla sostanziale ininfluenza del proprio comportamento (l’aver violato il divieto di incontro con altri detenuti) sul percorso di emenda realizzato nel semestre di riferimento.
La decisione della Prima sezione penale della RAGIONE_SOCIALEzione è stata adottata alla luce del principio secondo cui, in tema di concessione del beneficio della liberazione anticipata, oggetto della valutazione da parte del Giudice è la partecipazione del condanNOME, nel semestre temporale di riferimento, all’opera di rieducazione, non già l’avvenuto conseguimento dell’effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende l’istituto premiale. Di conseguenza, la partecipazione del condanNOME va parametrata -secondo i criteri indicati dall’art. 54 ord. pen. e 103, d.P.R. 230/2000- alla sola condotta esteriore e presuppone l’adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere.
Secondo la RAGIONE_SOCIALEzione, il principio della valutazione frazionata per semestri di comportamento non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio dei semestri contigui, sempre che si tratti di violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione; pertanto, la violazione dovrà essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi
di tempo interessati. La Prima Sezione della RAGIONE_SOCIALEzione ha poi specificato che la valutazione del Giudice deve risultare da una ponderazione completa, alla stregua RAGIONE_SOCIALE indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesi del personale specializzato nella propulsione e valutazione dell’opera di socializzazione; eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, con attenzione agli aspetti fattuali e psicologici, e, in un’ottica di sintesi, devono essere guardati alla luce di elementi eventualmente positivi relativi alla condotta tenuta dall’interessato nel semestre in esame.
Poste tale premesse, la RAGIONE_SOCIALEzione rilevava come il Tribunale di sorveglianza non avesse fatto buon governo degli stessi, omettendo di giustificare adeguatamente il diniego della liberazione anticipata con riguardo al semestre 10 marzo – 10 settembre 2016 e, segnatamente, mancando di indicare “l’identificazione fattuale e la conseguente portata disciplinare” della infrazione commessa il 27 marzo 2016.
Avverso l’ordinanza citata in epigrafe, ha proposto ricorsa per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure a un unico motivo, col quale lamenta violazione di legge, con riguardo all’art. 54 I. n. 354 del 1974 (recte: 1975), nonché vizio di motivazione, per non avere il Tribunale verificato, in concreto, la posizione dell’COGNOME, limitandosi a recepire acriticamente i contenuti del rapporto disciplinare, privo, del resto, di specifiche indicazioni individualizzanti, in tal modo contravvenendo ai principi giurisprudenziali indicati anche dalla Prima sezione della Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento. Osserva infine la difesa che neppure risulterebbe riscontrata la presenza del ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE in occasione della quale si sarebbe verificata l’infrazione.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sosl:ituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo il ricorrente eluso un confronto critico ed effettivo con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME ed essendosi lo stesso limitato, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del
co
18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838- 01).
In particolare, va disattesa la censura difensiva relativa all’acritica adesione, da parte del Tribunale, al rapporto disciplinare più volte citato nell’impugNOME provvedimento, avendo invece il Tribunale operato -proprio sulla base apprestata dal rapporto- una corretta valutazione, dapprima, della condotta indicativa di riluttanza rispetto al processo di rieducazione, e, successivamente, comparato la stessa, in un giudizio complessivo, con l’assenza di reali elementi positivi riguardo alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame. E, infatti, il Tribunale, nel pieno rispetto dei principi indicati nella sentenza rescindente, ha colmato le lacune motivazionali censurate dalla Prima Sezione, illustrando, per un verso, la specifica infrazione, ossia il comportamento disciplinarmente sanzioNOME (l’episodio dell’allontanamento dell’COGNOME, e di altri detenuti, dal proprio settore di appartenenza durante una funzione RAGIONE_SOCIALE allo scopo di incontrare il detenuto COGNOME, allocato in un altro reparto), e, per altro verso, l’influenza dell’infrazione del divieto di incontro sul percorso di emenda realizzato nel semestre di riferimento.
A tal proposito, il Tribunale, dopo aver ricordato che al tempo della commessa infrazione -collocata, peraltro, nel semestre di riferimento- l’odierno ricorrente era detenuto per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ha evidenziato che l’incontro tra l’COGNOME e il detenuto COGNOME aveva come finalità non già il consueto scambio di saluti o auguri tra conoscenti, bensì “il rafforzamento di legami di tipo mafioso”, visto anche l’atteggiamento di deferenza e particolare sussiego dei detenuti partecipanti (l’COGNOME, tra questi) all’incontro nei confronti del COGNOME. Dato il reato associativo per cui il ricorrente espiava condanna all’epoca dei fatti, può senz’altro dirsi ispirata a criteri di razionalità valutazione del Tribunale, secondo cui la condotta tenuta dal ricorrente in occasione dell’episodio descritto tradiva la mera apparenza del suo cammino verso la risocializzazione, attesa anche la mancanza, evidenziata nell’impugNOME provvedimento, di elementi positivi emergenti dalla relazione comportamentale del 2018, relativa al semestre in questione, ulteriori rispetto al formale rispetto RAGIONE_SOCIALE regole di disciplina.
Avendo il Tribunale fornito concrete ragioni in merito agli aspetti fattuali e psicologici dell’addebito evidenziato nel rapporto disciplinare, e avendo altresì ponderato quanto emerso dalla relazione comportamentale, ritiene il Collegio che la valutazione effettuata nell’impugNOME provvedimento sia in linea con le indicazioni fornite dalla Prima Sezione di questa Corte e, più in generale, con la giurisprudenza di legittimità in tema di liberazione anticipata, secondo cui «ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all’opera di rieducazione,
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gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, sotto il profilo dell’attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un componamento positivo serbato con continuità dal detenuto»: Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311 – 01; Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 – 01).
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.