Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12686 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12686 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CUTRO il 05/05/1971 avverso l’ordinanza del 04/10/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo che ha respinto l’istanza di liberazione anticipata presentata dallo stesso relativamente al semestre di pena espiata dal 28.1.2022 al 28.7.2022.
A tal fine, ha osservato che nel predetto lasso temporale il detenuto ha subito la sanzione disciplinare dell’ammonizione per avere parlato con altro detenuto appartenente a diverso gruppo di socialità, dimostrando così la mancata adesione all’opera di rieducazione.
Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del detenuto ha proposto ricorso per cassazione, per erronea applicazione della legge penale, e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 41 bis e 54 L. 354 del 1975, 3 CEDU e 27 Cost., nella parte in cui Ł stato affermato che una infrazione disciplinare, peraltro non grave, sia idonea a determinare il diniego del beneficio, in quanto sintomatica della mancata partecipazione all’azione rieducativa, senza effettuare alcuna valutazione in concreto sulla attitudine dell’addebito contestato a comprovare l’asserita mancata adesione al percorso trattamentale intrapreso, a fronte di un giudizio di comparazione con eventuali ulteriori indici positivi emergenti nel caso specifico in merito alla condotta tenuta dal detenuto nel periodo interessato.
In particolare, il Tribunale ha omesso di analizzare il contenuto della conversazione
intercorsa tra i detenuti, al fine di verificare se si trattasse di comunicazione in grado di veicolare informazioni idonee a vulnerare le esigenze di ordine e sicurezza sottese al regime differenziato.
Il ricorrente si duole altresì che i giudici di merito hanno trascurato di prendere in esame le prospettazioni difensive relative al suo precedente inserimento nello stesso gruppo di socialità del detenuto con cui aveva dialogato, circostanza questa indicativa di una valutazione di non pericolosità degli scambi comunicativi intervenuti con quest’ultimo da parte della stessa Amministrazione penitenziaria.
Il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
L’art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all’esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all’opera di rieducazione perseguita dal trattamento.
La partecipazione all’opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore – la quale deve essere valutata, come indicato nell’art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/20012, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, COGNOME, Rv. 214832) – e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l’adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, COGNOME, Rv. 252355).
La suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall’abbandono delle pregresse logiche devianti.
Per quanto concerne, specificamente, la rilevanza, ai fini considerati, di comportamenti posti in essere in costanza di restrizione carceraria ed oggetto di addebito disciplinare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che se, da un canto, Ł vero che «in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell’attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto» (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, COGNOME, Rv. 277497 – 01; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311 – 01), non Ł meno vero, per converso, che il tribunale di sorveglianza può tenere conto, nella valutazione dell’istanza di liberazione anticipata, del contenuto di un rapporto disciplinare anche se non seguito dalla irrogazione di alcuna sanzione «in quanto, per
la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, COGNOME Rv. 280985 – 01; Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264293 – 01; Sez. 1, n. 13013 del 16/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243541 – 01).
Ulteriore approdo dell’elaborazione in materia di liberazione anticipata Ł costituito dall’assunto per cui ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purchØ gravi e sintomatici della mancata partecipazione all’opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, COGNOME, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, COGNOME, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto piø grave quanto piø siano distanti i periodi di tempo interessati.
Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto ineccepibile applicazione dei canoni ermeneutici testØ enunciati, valorizzando il comportamento irregolare del detenuto, ritenuto dimostrativo di mancata adesione ad un progetto di socializzazione consapevole e consistito nell’aver comunicato con altro detenuto, come lui sottoposto a regime detentivo differenziato ma appartenente ad un distinto gruppo di socialità.
I giudici di sorveglianza hanno, quindi, considerato siffatto contegno, sintomatico della scarsa propensione del ricorrente a rispettare le regole da seguire in costanza di detezione, tanto piø che quelle da lui violato attengono a regime differenziati ai quali sono legate note e ben piø intense ragioni di tutela della sicurezza e dell’ordine non solo all’interno del carcere.
Tale deliberata trascuratezza Ł stata considerata sufficiente ad attestare, con riferimento al periodo semestrale in esame, la sua mancata partecipazione al trattamento.
Al cospetto di un provvedimento ossequioso delle delineate coordinate ermeneutiche ed imperniato su solidi presupposti fattuali, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera confutazione della lettura degli elementi acquisiti, senza addurne alcuno, ulteriore e concreto, ad offrire elementi positivi specifici che valgano a depotenziare il carattere sintomatico allarmante della violazioni, che, ad avviso di quanto dedotto dalla difesa, non può considerarsi di trascurabile rilevanza.
Il percorso argomentativo che sorregge il provvedimento impugnato appare, dunque, esente dai denunziati vizi perchØ frutto dell’apprezzamento, in termini di piena linearità e coerenza, di circostanze di fatto idonee, nel descritto quadro normativo, a determinare il rigetto della domanda di liberazione anticipata con riguardo al semestre rispetto al quale si invoca la concessione del beneficio.
Trattasi di motivazione assolutamente logica, congrua e adeguata che ha peraltro stigmatizzato in concreto le modalità con le quali la violazione disciplinare Ł stata commessa, avendo sottolineato il giudice di merito che si Ł trattato di una condotta di aggiramento di una regola fondamentale del regime penitenziario differenziato, frutto di scelte concordate anche con altri detenuti, quindi ancor piø sintomatica di insensibilità all’opera di rieducazione.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08/01/2025.
Il Presidente NOME COGNOME