Liberazione anticipata: quando una singola infrazione può costare cara
La liberazione anticipata rappresenta una speranza concreta per molti detenuti, un riconoscimento del loro impegno nel percorso di rieducazione. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che questo beneficio non è automatico e che la condotta del detenuto viene esaminata con estrema attenzione. Un singolo passo falso, se ritenuto grave, può compromettere un intero semestre di buona condotta. Analizziamo insieme la vicenda per capire i principi applicati dai giudici.
I Fatti del Caso
Un detenuto si è visto negare dal Tribunale di Sorveglianza la concessione della liberazione anticipata per il semestre di riferimento. La causa del diniego non era una serie di comportamenti negativi, ma un unico, specifico episodio: un’infrazione disciplinare.
Durante il periodo di valutazione, il detenuto aveva tentato di inviare, nascosto in una lettera destinata a un suo familiare, un biglietto contenente il nome del parente di un altro carcerato. L’aspetto cruciale della vicenda è che quest’ultimo era sottoposto al regime detentivo speciale previsto dall’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, il cosiddetto “carcere duro”. Questo regime è finalizzato proprio a impedire ogni tipo di comunicazione non autorizzata tra i detenuti e l’esterno, per recidere i legami con le organizzazioni criminali.
Il Tribunale di Sorveglianza ha considerato questa condotta talmente grave da inficiare la valutazione positiva dell’intero semestre, giudicandola un atto idoneo a mettere in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblico.
La Decisione della Corte sulla liberazione anticipata
Il detenuto ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che si trattasse di una valutazione eccessivamente severa di un singolo episodio. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno stabilito che le censure mosse dal ricorrente erano infondate perché miravano a una rivalutazione dei fatti, operazione non consentita in sede di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte, infatti, non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare la corretta applicazione della legge da parte del giudice di merito.
Secondo la Cassazione, la decisione del Tribunale di Sorveglianza era giuridicamente ineccepibile e motivata in modo logico e coerente. L’infrazione commessa non poteva essere liquidata come una semplice leggerezza.
Le Motivazioni: Perché una singola infrazione ha bloccato la liberazione anticipata?
Il cuore della decisione risiede nella gravità intrinseca dell’atto commesso. Il tentativo di aggirare le rigide norme del regime 41-bis non è un’infrazione comune. È un comportamento che mina direttamente le fondamenta di un sistema detentivo pensato per la massima sicurezza e per contrastare la criminalità organizzata.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: ai fini della concessione della liberazione anticipata, il giudice deve compiere una valutazione complessiva. In questo giudizio rientrano tutti gli elementi, sia positivi che negativi. Sebbene una singola infrazione disciplinare non possa automaticamente cancellare un percorso di buona condotta, la sua specifica gravità può essere tale da rivelare una mancata adesione al processo rieducativo.
Nel caso specifico, l’atto è stato interpretato come un chiaro segnale di inosservanza delle regole e di una mentalità ancora incline a eludere i controlli, mettendo a rischio la sicurezza. Di conseguenza, la valutazione del Tribunale, che ha dato un peso preponderante a questo episodio negativo, è stata considerata corretta e non sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la valutazione per i benefici penitenziari è qualitativa, non solo quantitativa. Non basta ‘non commettere errori’ per la maggior parte del tempo. La natura e la gravità di ogni eventuale infrazione sono determinanti. Un comportamento che dimostra una persistente ostilità alle regole fondamentali dell’ordinamento penitenziario, specialmente se mette in pericolo la sicurezza, può vanificare gli sforzi compiuti in altri ambiti. Per i detenuti, ciò significa che la partecipazione all’opera di rieducazione deve essere costante, sincera e totale, senza eccezioni che possano metterne in dubbio l’autenticità.
Una singola infrazione disciplinare è sufficiente per negare la liberazione anticipata?
Sì, se l’infrazione è ritenuta di particolare gravità e sintomatica di una mancata adesione al percorso rieducativo, il giudice può negare il beneficio anche a fronte di un solo episodio negativo, valutandone il disvalore nel contesto generale della condotta del detenuto.
Perché il tentativo di comunicare per un altro detenuto è stato considerato così grave?
La gravità deriva dal fatto che il destinatario del favore era un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis, un regime finalizzato a impedire ogni comunicazione non autorizzata. L’atto è stato quindi interpretato come un attacco diretto alla sicurezza e all’ordine pubblico, nonché una violazione di una delle discipline detentive più severe.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare la gravità di un’infrazione?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o la valutazione sulla gravità di una condotta, che è di competenza esclusiva del giudice di merito (in questo caso, il Tribunale di Sorveglianza). Il suo compito è verificare che la decisione sia stata presa nel rispetto della legge e con una motivazione logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3546 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3546 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che entrambi i motivi per violazione di legge e vizio di motivazione, scrutinabili congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, dedotti da NOME COGNOME propongono censure non consentite in sede di legittimità – o perché interamente versate in fatto o perché già adeguatamente vagliate e disattese con correrti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandite da specifica critica – e, in ogni caso, sono manifestamente infondate.
1.1. L’ordinanza impugnata, nel giustificare il diniego della liberazione anticipata, ha osservato che il condannato, durante il semestre oggetto di valutazione (dal 15 marzo 2021 al 14 settembre 2021), aveva commesso un’infrazione disciplinare inserendo in una lettera in partenza destinata ad un suo familiare, precisamente ripiegato nell’angolo della busta per evitarne il rinvenimento, un biglietto contenente il nome del familiare di un altro detenuto sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen. La condotta era valutata talmente grave da riverberarsi sull’intero semestre perché idonea a mettere in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblico perché inosservante della disciplina del regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., finalizzata ad impedire comunicazioni non autorizzate con l’esterno.
Si tratta di argomentazioni non solo plausibili in fatto ma anche giuridicamente ineccepibili posto che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell’attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto, da ultimo cfr. Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, COGNOME, Rv. 277497 – 01)
1.2. Il ricorrente nulla di concreto ha opposto, limitandosi a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di apprezzare un minore disvalore dell’infrazione disinclinare, operazione, però, del tutto estranea al giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannail’ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Così deciso, in Roma AsimilTOITE 2023.