Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9417 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9417 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 24 settembre 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato il beneficio della liberazione anticipata a lui concessa con cinque ordinanze, per complessivi 315 giorni, per vari semestri compresi tra il 30/04/2018 e il 03/04/2023, per avere egli fatto rientro in carcere, il 12/11/2023, occultando cinque ovuli contenenti varie sostanze stupefacenti, fatto per il quale ha riportato una condanna definitiva, ritenendo tale condotta grave e dimostrativa, unitamente ai rilievi disciplinari riportati durante la sua lunga detenzione, del totale fallimento del percorso riabilitativo e della non nneritevolezza del beneficio, per l’intero periodo di liberazione a lui concesso;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per non avere il Tribunale tenuto conto della occasionalità e modesta gravità del fatto commesso, qualificato come lieve dal giudice di merito, e per avere valutato negativamente anche i periodi precedenti a tale condotta, che invece sono stati già ritenuti idonei a consentire la concessione della liberazione anticipata, omettendo anche di considerare il percorso di risocializzazione compiuto in tali semestri e valutato positivamente dal magistrato di sorveglianza nelle cinque ordinanze di concessione della liberazione anticipata;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che l’ordinanza impugnata risulta motivata in modo logico, approfondito e non contraddittorio, nel ritenere grave, nell’ottica di meritevolezza del beneficio, la condotta tenuta il 12/11/2023, e tale da dimostrare il fallimento del percorso risocializzante svolto durante l’intera detenzione, nonostante l’apparenza su cui il magistrato di sorveglianza aveva basato la sua diversa valutazione, detenzione peraltro da sempre caratterizzata da una condotta carceraria non regolare;
ritenuto che la motivazione si sia conformata ai principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di liberazione anticipata, qualora il condannato commetta un delitto non colposo mentre sono in corso di esecuzione più condanne ricomprese in un cumulo, il provvedimento di revoca di cui all’art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, se adottato mentre è ancora in corso l’espiazione, deve investire tutti i benefici concessi in relazione all’intero arco temporale di esecuzione delle pene concorrenti, in ossequio al principio della
unitarietà del rapporto esecutivo di cui all’art. 76 cod. pen., secondo cui tutte le pene della stessa specie si considerano eseguite contemporaneamente» (Sez. 1, n. 33139 del 10/09/2025, Rv. 288531) e «Ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell’esecuzione della pena, spetta al tribunale di sorveglianza la valutazione dell’incidenza del reato sull’opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell’opera rieducativa o a un’occasionale manifestazione di devianza» (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Rv. 277789), e che il ricorrente, di fatto, chieda a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.