Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26455 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26455 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCILLA il 22/08/1989
avverso l’ordinanza del 28/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
I
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Reggio di Calabria rigettava il reclamo avanzato nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento del 10 settembre 2024, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria aveva respinto la sua istanza di liberazione anticipata correlata al periodo di sei semestri, intercorrente dal 15 novembre 2016 al 14 novembre 2019.
Il giudice di prima istanza aveva basato la sua decisione tenendo conto del fatto che lo COGNOME era stato attinto da due ordinanze di custodia cautelare in carcere: la prima, emessa in data 21 febbraio 2022 dal G.i.p. del Tribunale di Termini Imerese per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; la seconda, resa in data 8 settembre 2022 dal G.i.p. del Tribunale di Reggio di Calabria per i delitti di cui agli artt. 416-bis, 56, 629 e 416-bis.1. cod. pen.: questi ultimi fatti era stata emessa sentenza di condanna in primo grado, da cui si evinceva che le condotte associative ed estorsive si collocavano almeno fino al giugno 2021.
Il Tribunale di sorveglianza, pronunciandosi sul reclamo dell’interessato, imperniato sul carattere non definitivo dei provvedimenti apprezzati e sulla correttezza del comportamento carcerario del detenuto, condivideva il percorso argomentativo seguito dal Magistrato, escludendo che fosse sufficiente la buona condotta carceraria ai fini della concessione del beneficio, che richiedeva, piuttosto, un’adesione piena e attiva al trattamento e ai principi risocializzanti adesione che non poteva, nella specie, essere ritenuta sussistente, in considerazione del protrarsi di comportamenti delittuosi riconducibili alla subcultura criminosa di stampo mafioso fino al giugno 2021.
2. Ha proposto ricorso l’interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico e articolato motivo: violazione di legge in relazione all’art. 54 0.P. nonché difetto ed apparenza della motivazione e violazione dell’art. 103, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000; violazione del principio della valutazione frazionata dei semestri di pena espiata; violazione degli artt. 27, 3 e 111 Cost., nonché 6 CEDU.
Oltre ad evidenziare, in chiave critica, l’assenza dell’irrevocabilità dell’accertamento dei fatti datati 2021 e 2022, posti alla base del rigetto dell’istanza di liberazione anticipata, la difesa del ricorrente rimprovera al Tribunale di sorveglianza di aver trascurato di motivare sulle produzioni documentali offerte, dotate di particolare serietà, poiché avrebbero consentito di non ritenere accertato il fatto storico.
Posto che, a mente dell’art. 54 Ord. pen., il trattamento premiale deve essere collegato all’effettiva attivazione del soggetto nel contesto dell’opera di
rieducazione, senza richiedere il conseguimento dell’effetto rieducativo, il difensore evidenzia, inoltre, che lo COGNOME aveva sempre lavorato per mantenersi, cercando di trarre il massimo profitto dalle attività trattamentali, in adesione al percorso rieducativo.
Infine, deduce la difesa che i fatti delittuosi oggetto delle due ordinanze di custodia cautelare sono successivi rispetto al periodo in valutazione, censurando che il Tribunale non abbia neanche provveduto ad effettuare una valutazione frazionata dei periodi, tenuto conto che i semestri per cui si chiedeva la concessione della liberazione anticipata erano antecedenti di 2/3 anni rispetto ai fatti contestati nei procedimenti cautelari.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato.
Secondo la consolidata tradizione di legittimità, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo la quale deve essere tanto più grave, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280522 – 01; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428 – 01).
È stato, inoltre, precisato che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, assumono rilievo anche i reati commessi in stato di libertà, quali elementi rivelatori della mancanza, nel precedente periodo di detenzione, della volontà di partecipare al programma rieducativo (Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 285120 – 01).
Va, infine, ricordato che la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine al presupposto della partecipazione dell’istante all’opera di rieducazione, in caso di condotte di rilievo penale tenute dal detenuto nel corso dell’esecuzione della pena, costituisce oggetto di un apprezzamento autonomo rispetto alla differente valutazione di tale condotte da parte del giudice della cognizione, con l’unico limite dell’accertamento dell’insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell’istante (Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018, dep. 2019, La Martina, Rv. 274870 – 01).
3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza si sia conformato ai principi enunciati, attribuendo adeguato e logico rilievo, a supporto
della propria decisione reiettiva, a plurimi fatti, di obiettiva gravità e di elevat allarme sociale (traffico di stupefacenti aggravato dalla circostanza di cui all’art.
80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; associazione per delinquere di stampo mafioso e tentata estorsione aggravata), contestati non soltanto in sede cautelare,
ma, in parte, anche giudicati in primo grado con sentenza di condanna (si tratta dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e tentata estorsione
aggravata) alla severa pena di undici anni, due mesi e venti giorni di reclusione.
Tale decisione si pone in sintonia con il già richiamato insegnamento di legittimità, per cui anche il comportamento del condannato, posto in essere dopo
il ritorno in libertà, può giustificare retroattivamente il diniego della liberazion anticipata, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva
partecipazione alla precedente opera di rieducazione (Sez. 1, n. 4020 del
13/07/2020, dep. 2021, COGNOME Rv. 280435 – 01).
Attese la pluralità e la rilevante gravità dei fatti sub iudice
di cui si è detto, non è da dubitarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il giudice a quo abbia correttamente applicato il principio della valutazione frazionata dei semestri.
Né la difesa ha chiarito in che termini la produzione che si assume non valutata dal Tribunale sarebbe risultata decisiva nell’ottica di un eventuale ribaltamento della decisione.
In definitiva, il Tribunale di sorveglianza si è puntualmente conformato al principio di proporzionalità ragionevole in ordine all’attrazione dei periodi antecedenti di detenzione determinata dalla gravità delle violazioni susseguenti, da reputarsi dimostrative – anche tenuto conto della relativa stabilità dell’esito accertativo – della mancata adesione dell’interessato al percorso risocializzante.
Dal rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
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E -: GLYPH Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025