Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20716 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20716 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, GLYPH che GLYPH ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria rigettava il reclamo, proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria del 3/6/23), che aveva rigettato la sua istanza di concessione di liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 13/9/2016 al 25/5/2018.
A fondamento del provvedimento reiettivo il Tribunale evidenziava come, nel periodo successivo a quello dei semestri in valutazione, il ricorrente fosse ricaduto in plurimi comportamenti illeciti, riportando ben quattro condanne (non irrevocabili), e che da tali gravi condotte si potesse desumere un non sincera partecipazione all’opera di rieducazione durante il suindicato periodo trascorso in detenzione.
Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del suo difensore, lamentando, ex art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge nonché il vizio di motivazione. Ha errato il Tribunale nel fondare il rigetto su contestazioni di fatti illeciti, nessuno concluso con sentenza irrevocabile di condanna, di talchè il giudizio di pericolosità sociale appare frutto di una presunzione; inoltre i Giudici di merito hanno omesso di valutare i singoli semestri, alcuni dei quali hanno avuto esito positivo.
Il sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, GLYPH intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va ricordato che, in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di detenzione. Invero, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato appare come sicuro elemento rivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all’opera di rieducazione (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Rv. 252186).
Si è in particolare evidenziato che, nella ipotesi in cui la liberazione anticipata sia richiesta in relazione a periodo di custodia cautelare, costituisce condizione ostativa alla concessione del beneficio la circostanza che il richiedente abbia commesso un reato in
epoca successiva alla cessazione della custodia (Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Rv. 255430).
È poi principio consolidato quello per il quale (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Rv. 276498 – 01) “Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto a trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesione allo stesso da parte del detenuto”.
Il giudice a quo si è attenuto ai superiori principi, negando il beneficio della liberazione anticipata valorizzando il comportamento posto in essere da NOME NOME al periodo di custodia cautelare per il quale egli ha avanzato la richiesta di liberazione anticipata.
Segnatamente, il Tribunale GLYPH con motivazione logica e congrua, ha valutato negativamente il periodo di presofferto alla luce della documentazione acquisita, da cui emerge che, nel periodo successivo a quello dei semestri in valutazione, il ricorrente ha manifestato elevata propensione all’attività illecita per vari fatti delittuosi, in ben quattr occasioni definiti da sentenze di condanna; condotte ritenute, condivisibilmente, oggettivamente idonee ad escludere la sussistenza delle condizioni alle quali è subordinata la la concessione della liberazione anticipata anche riguardo i semestri antecedenti , in quanto univocamente dimostrativa della mancata partecipazione all’opera di rieducazione e dell’insufficiente adesione alle attività trattamentale.
L’impugnazione va, pertanto, rigettata.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 31 gennaio 2024
Il-Consigliere estensore
Il Presidente