Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14184 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14184 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Biella il 14/02/1971
avverso l’ordinanza emessa il 27/06/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 27 giugno 2024 il Tribunale di sorveglianza di Bologna, per quanto di interesse ai presenti fini, rigettava il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui era stata respinta l’istanza di concessione della liberazione anticipata per le frazioni detentive semestrali comprese tra 1’11 giugno 1999 e il 17 agosto 2000.
Il provvedimento di rigetto veniva giustificato dal Tribunale di sorveglianza di Bologna in considerazione del fatto che, in epoca successiva alle frazioni detentive considerate, l’istante aveva commesso ulteriori reati, compresi nel provvedimento di cumulo di pene detentive oggetto di esecuzione, che si ritenevano incompatibili, per la loro particolare gravità, con il beneficio penitenziario invocato.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un’unica censura difensiva.
Si deduceva, innanzitutto, la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 54 legge 26 giugno 1975, n. 354 (T.U. stup.), conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Bologna con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo intrapreso proficuamente dal ricorrente durante l’esecuzione delle frazioni detentive controverse.
Si deduceva, al contempo, che i reati richiamati nel provvedimento censurato erano stati commessi da NOME COGNOME in epoca notevolmente successiva alle frazioni detentive controverse, con la conseguenza che non era possibile formulare un giudizio negativo sul processo rieducativo intrapreso dal ricorrente nell’arco temporale in esame, compreso tra 1’11 giugno 1999 e il 17 agosto 2000, difettando la correlazione temporale necessaria alla concessione del beneficio penitenziario invocato.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili de provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma, attraverso l’unica doglianza prospettartpromiscuamente da NOME COGNOME mira a provocare una rivalutazione complessiva dei presupposti del diniego della liberazione anticipata invocata ex art. 54 Ord. pen., che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Bologna in conformità delle risultanze processuali e del comportamento tenuto dal ricorrente.
L’ordinanza impugnata, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, attraverso un percorso argomentativo adeguato e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che il diniego della liberazione anticipata richiesta da COGNOME – relativamente alle frazioni detenti comprese tra le frazioni detentive semestrali comprese tra 1’11 giugno 1999 e il 17 agosto 2000 – si imponeva, per effetto delle nove condanne riportate dal ricorrente in epoca successiva all’arco temporale in esame, riguardanti ipotesi d reato di elevato disvalore, la cui commissione si riteneva oggettivamente incompatibili con il beneficio invocato.
Secondo il Tribunale di sorveglianza di Bologna, le condotte illecite poste in essere da COGNOME – che, tra le altre, comprendevano i delitti di ricettazion sfruttamento della prostituzione – apparivano incompatibili con il beneficio penitenziario della liberazione anticipata invocato, tenuto conto dell’elevat disvalore di tali comportamenti criminosi, che si concretizzavano in un arco temporale significativo e che erano compresi nel provvedimento di cumulo oggetto di esecuzione.
In questa cornice, deve rilevarsi che il provvedimento in esame si colloca nel solco ermeneutico, da tempo consolidato, secondo cui, nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario di cui all’art. 54 Ord. Pen., si possono utilizzare tutti gli elementi sintomatici da desumere l’assenza di partecipazione all’opera di rieducazione del condannato, valutandone la rilevanza anche in deroga al principio della valutazione frazionata semestrale.
Non v’è dubbio, infatti, che le trasgressioni comportamentali del condannato, se gravi e ripetute nel tempo, come nel caso di COGNOME, possono ripercuotersi sui semestri antecedenti o successivi a quello in cui s concretizzata tale condotta, incidendo sulla partecipazione all’opera d rieducazione del condannato, in quanto sintomatica dell’assenza di effetti positivi del percorso trattamentale (tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/01/201 COGNOME, Rv. 267245 – 01; Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, De COGNOME, Rv. 263428 – 01).
Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, pertanto, estendeva correttamente gli effetti negativi delle condotte illecite commesse da NOME COGNOME dopo il 17 agosto 2000 all’intero periodo di detenzione sottoposto al suo vaglio giurisdizionale, correlandoli al percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente durante il trattamento intramurario. In questa direzione, a conferma della correttezza del percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Bologna nel valutare la posizione detentiva di COGNOME non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno ed incondizionato all’opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione» (Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, COGNOME, Rv. 251677 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 255406 – 01).
Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, COGNOME, dep. 2023, Rv. 285120 – 01, secondo cui: «In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che assumano rilievo anche i reati commessi in stato di libertà, quali elementi rivelatori della mancanza, nel precedente periodo di detenzione, della volontà di partecipare al programma rieducativo».
In questa cornice, tenuto conto degli univoci indicatori soggettivi che si sono richiamati, che connotavano negativamente l’intero percorso rieducativo intrapreso da NOME COGNOME il Tribunale di sorveglianza di Bologna evidenziava correttamente l’inidoneità della liberazione anticipata invocata dal condannato ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, che ne imponeva il respingimento.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
4
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18 marzo 2025.