Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49460 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49460 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDEFtATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 13 giugno 2023 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato la liberazione anticipata concessa a NOME COGNOME con vari provvedimenti emessi dai magistrati di sorveglianza di Bari, di Avellino e di Cosenza.
Secondo il Tribunale, tale revoca è doverosa ai sensi dell’art. 54, terzo comma, Ord.pen., avendo il detenuto riportato, nel corso dell’esecuzione delle pene per cui aveva ottenuto la liberazione anticipata, due condanne irrevocabili per reati associativi di stampo mafioso, commessi dal 2004 al 2009, con permanenza, e dal 2010 al 2020, con permanenza. Tali condanne dimostrano il fallimento dell’azione rieducativa, fallimento dimostrato anche dall’informativa della Questura di Bari attestante l’affiliazione del detenuto ad un’associazione criminosa, e dal certificato dei carichi pendenti, contenente l’elenco di quattro procedimenti penali in corso per gravi delitti.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo.
Il ricorrente deduce che il Tribunale non ha tenuto conto della regolare condotta carceraria mantenuta e dei progressi raggiunti sul piano rieducativo, fissando l’attenzione solo su alcune condotte successive al periodo di carcerazione. La sentenza n. 186/1995 della Corte costituzionale ha comportato la non automaticità della revoca del beneficio dopo una condanna, dovendo il giudice valutare se la condotta tenuta dal soggetto, alla luce di tale condanna, risulti incompatibile con esso. Nella successiva sentenza n. 17/2021 la Corte costituzionale ha ribadito la portata di tale declaratoria di incostituzionalità diretta ad eliminare ogni automatismo nelle decisioni inerenti il percorso riabilitativo del detenuto, così restringendo il potere di revoca del giudice in relazione a periodi di liberazione anticipata già concessi. Chiede pertanto, alla luce dei principi ribaditi dalla Corte costituzionale, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.
Il motivo proposto, che per la sua maggior parte riporta il contenuto della sentenza n. 17/2021 della Corte costituzionale e della relativa ordinanza di rimessione, è generico e del tutto svincolato dall’ordinanza impugnata. Il ricorrente afferma che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto della propria regolare condotta carceraria e dei progressi raggiunti sul piano
rieducativo durante la carcerazione, ma l’ordinanza applica in modo corretto la norma dell’art. 54, terzo comma, Ord.pen., e il principio giurisprudenziale secondo cui «Ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell’esecuzione della pena, spetta al tribunale di sorveglianza la valutazione dell’incidenza del reato sull’opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell’opera rieducativa o a un’occasionale manifestazione di devianza» (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Rv. 277789). Il Tribunale, infatti, non ha applicato alcun automatismo nel revocare il beneficio, ma ha motivato che le due condanne definitive riportate dopo la concessione della liberazione anticipata, per i periodi indicati, attestano una condotta del detenuto incompatibile con il beneficio, e dimostrano il fallimento dell’opera rieducativa svolta durante il regime detentivo. Il presupposto per la concessione della liberazione anticipata è il dare prova, da parte del detenuto, di partecipazione a tale opera, e il Tribunale ha valutato, con argomentazione non illogica né contraddittoria, che la natura e la gravità dei delitti accertati, cioè l’appartenenza ad un’associazione di stampo mafioso, ripresa e proseguita dopo le concessioni della liberazione anticipata, impongono di escludere tale effettiva partecipazione all’opera rieducativa. E’ pertanto irrilevante, e non incidente sulla decisione di revoca, la corretta condotta carceraria tenuta, essendo dimostrata la ripresa o persistenza di un’attività criminosa, mentre è stato motivatamente escluso che il detenuto abbia raggiunto progressi sul piano rieducativo.
Il ricorrente non oppone, in realtà, alcuna concreta censura a questa motivazione, ed il suo ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente