Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41506 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41506 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALMI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, in parziale accoglimento del reclamo proposto avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto del 25/6/2021, ha concesso a COGNOME 360 giorni complessivi di liberazione anticipata per gli otto semestri dall’8.12.201 all’8.6.2017 e dall’8.12.2017 all’8.6.2018 e ha rigettato l’impugnazione quanto semestri dal 31.7.1994 all 1°.2.1996 e dall’8.6.2010 all’8.12.2013 e dall’8.6.201 all’8.12.2017;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 54 ord. pen. per la mancata concessione della liberazione anticipata per i semestr di cui al rigetto in quanto in ordine a tali periodi il giudice di sorveglianza avr erroneamente applicato i criteri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità ai f della valutazione della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento agli elementi acquisiti, alla condanna per il rea associativo e al tenore e al contenuto delle conversazioni intrattenute dal condannato con il figlio e con la moglie, ha fornito adeguata e coerente censura alle medesime censure formulate nell’impugnazione, ora reiterate;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura d elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 d 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/9/2023