Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23003 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23003 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. NOME COGNOME, Sostit Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedend declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto rivolto al Magistrato di sorveglianza di Napoli, il detenuto espiazione pena NOME COGNOME chiedeva la liberazione anticipata, con riduzione della pena ai sensi dell’art. 54 ord. pen., in relazione al semestre 8 febbraio agosto 2021.
Con ordinanza del 3 novembre 2021, l’adito Magistrato di sorveglianza rigettava l’istanza.
NOME COGNOME proponeva reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza di Napoli, che lo rigettava con ordinanza del 9 gennaio 2023 in cui affermava di condividere il provvedimento di primo grado in ordine alla mancata partecipazione del detenuto all’opera rieducativa.
Il difensore dell’istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in c deduce violazione di legge in relazione all’art. 54 ord. pen. Il ricorrente aff che il Tribunale di sorveglianza non ha rispettato i principi espressi in materia d giurisprudenza di legittimità e ha considerato comportamenti del condannato tenuti in epoca precedente alla carcerazione e una infrazione disciplinar commessa durante la detenzione ma in un periodo diverso rispetto al semestre cui l’istanza si riferisce. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza, nel dare riliev infrazione, sarebbe incorso in manifesta illogicità della motivazione, perché co ordinanza del 18 marzo 2022 era stato già concesso un periodo di liberazione anticipata in relazione al semestre (8 agosto 2021 – 8 febbraio 2022) immediatamente successivo a quello in cui l’infrazione fu commessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di liberazi anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all’op rieducazione, il principio della valutazione frazionata per semestri d comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio, non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo a semestri antecedenti o a quelli successivi, purché si tratti di una violazione c
manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto d risocializzazione del detenuto. (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522 – 01).
È stato chiarito, inoltre, che, ai fini della concessione del benefic argomento, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l’istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poic tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all’opera rieducativa successivamente sperimentata. (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, Rv. 280859 – 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Rv. 262072 – 01).
Nel caso concreto ora in esame, il Tribunale di sorveglianza non ha dimostrato di aver fatto corretta applicazione dei principi richiamati e non fornito giustificazione sufficiente della propria decisione. Le valutazioni negat dell’ordinanza qui esaminata, circa la mancanza di partecipazione di NOME COGNOME all’opera di rieducazione, risultano infatti collegate, per un verso, comportamento tenuto il 5 marzo 2022 durante la detenzione, ma l’ordinanza non reca una riflessione adeguata circa la possibilità di ricavare elementi negativi relazione al semestre ora in considerazione, non immediatamente antecedente a quello dell’infrazione; per altro verso, dette valutazioni negative risul collegate, per la parte più rilevante, alla considerazione di comportamenti tenu da COGNOME NOME epoca precedente alla sua carcerazione.
Per le ragioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza che l’ha emessa, per nuovo giudizio da compiere senza incorrere nei vizi sopra rilevati.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di o 2 GLYPH sorveglianza di Napoli.
‘Rì GLYPH Così deciso in Roma, 20 dicembre 2023.