Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11587 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11587 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaro udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Cosenza che aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata in relazione al semestre 6 agosto 2017 – 6 febbraio 2017.
Avverso l’ordinanza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, proponendo tre motivi di ricorso,
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all’art. 54 Ord. pen. e vizi motivazionali per erronea applicazione del principio di valutazione frazionata della condotta.
Rileva la difesa che il diniego di liberazione anticipata per il semestre indicato si Ł fondato su due reati di truffa commessi nel 2019, attribuendo valore ostativo a condotte commesse oltre due anni dopo la conclusione del semestre in valutazione, senza peraltro compiere alcuna analisi della condotta tenuta dal ricorrente non solo nel semestre indicato ma anche della condotta tenuta complessivamente, nØ ha tenuto presente che all’COGNOME fossero già stati riconosciuti ben 855 giorni di liberazione anticipata.
2.2. Con il secondo motivo, deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, non avendo il Collegio fornito alcuna giustificazione logica e coerente delle ragioni per le quali i reati commessi nel 2019 fossero prova dirimente di una mancata partecipazione all’opera rieducativa nel 2016 e 2017; rileva al riguardo che il Tribunale non avrebbe acquisito, nØ analizzato le relazioni comportamentali relative allo specifico semestre.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione di legge per avere erroneamente applicato l’art. 54 Ord. pen. in ordine alla natura della valutazione da tale
disposizione richiesta, che non consiste nella verifica del conseguimento della rieducazione, bensì l’analisi della condotta di partecipazione all’opera trattamentale durante il semestre di riferimento.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, per le ragioni di seguito indicate, Ł fondato.
Anzitutto, deve ricordarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte – ribadita di recente dalla sentenza Sez. I n. 832 del 2026 – la finalità principale dell’istituto della liberazione anticipata, di cui all’art. 54 Ord. pen. risiede «nel consentire un piø efficace reinserimento nella società del condanNOME che abbia offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991). Ed Ł solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che Ł evidentemente considerata dal legislatore di per sØ sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l’accesso alle piø incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)» (conf. Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293 – 01).
A tal riguardo, giova rilevare che l’art. 103, comma 2, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 ricollega il requisito della partecipazione a parametri precisi e, cioŁ, all’impegno dimostrato dal detenuto «nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna». La norma, così modificata dal regolamento di esecuzione del 2000, facendo riferimento ai “rapporti” del condanNOME e non piø all’atteggiamento”, come risultava nel regolamento di esecuzione del 1976, ha sostituito la valutazione di un dato soggettivo (quale appunto l’atteggiamento) con quella di dati oggettivi, comprensivi delle relazioni con la comunità esterna, oltre che con i compagni, gli operatori, i familiari. La partecipazione all’opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l’adesione del condanNOME al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 – 01).
Inoltre, si Ł affermato, che ai fini della concessione del beneficio di cui all’ art. 54 Ord. pen., Ł ben vero che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condanNOME non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, ma deve in ogni caso trattarsi di violazione che manifesti, per quanto sopra enunciato, la mancata adesione all’opera di rieducazione (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 – 01).
Il Tribunale di sorveglianza non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati essendosi limitato a fondare il provvedimento di rigetto dell’istanza di liberazione anticipata in relazione al semestre 6 agosto 2017 – 6 febbraio 2017, mediante il richiamo alla perpetrazione due anni dopo il semestre in valutazione di due reati di truffa, dei quali alcuna descrizione viene fornita.
Consegue da ciò che il Tribunale non ha adempiuto all’onere motivazionale che, nel caso di specie, avrebbe imposto di indicare le ragioni per le quali tali comportamenti, apprezzati alla luce del complessivo comportamento del detenuto, da valutare anche tenendo conto delle relazioni di sintesi relative al semestre in valutazione, risultano significative ai fini del negativo giudizio di partecipazione all’opera trattamentale.
In conclusione, le evidenziate lacune motivazionali impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio, libero nell’esito, da svolgere in conformità ai criteri sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di catanzaro.
Così Ł deciso, 03/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente