Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42440 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42440 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SEMINARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per la udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; inammissibilità del ricorso.
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1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze – decidendo in sede – ha confermato la revoca della liberazione anticipata in favore di NOME COGNOME giorni, decretata sulla base di plurimi provvedimenti emessi tra il 9/01/2001 e 20/1
1.1. Il Giudice a quo ha osservato che il ricorrente era stato condanNOME, con sentenza gennaio 1996, alla pena di anni 28 di reclusione per un omicidio commesso nel 198 associazione per delinquere di stampo mafioso commesso tra il 1990 e il 1994; qu intervenuta altra condanna, per il reato di cui all’art. 4:16 bis cod. pen. commesso 2010. Tra tutti tali reati era stata riconosciuta la continuazione dalla Corte di Assis Reggio Calabria, in sede di esecuzione, con rideterminazione della pena in anni 22 di r per l’omicidio, e l’aumento a titolo di continuazione di anni tre per il primo reato anni cinque per il secondo rato associativo, per complessivi anni trenta.
1.2. Ha, quindi, rilevato il Giudice a quo, una volta operata, come richiesto dalla sentenza rescindente, la scissione del cumulo delle pene oggetto del provvedimento della procura del 15/04/2021, che il beneficio della liberazione anticipata era stato concesso qu sapeva né si poteva sapere che, nel corso della lunga espiazione patita per il delitto iniziata il 16/10/1993, il condanNOME continuava a delinquere, reiterando la partecip sodalizio di stampo mafioso, a cui aveva dato la iniziale adesione sin dal 1990.
Il ricorso, proposto per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO a un unico motivo, con cui si lamenta la erronea qualificazione del delitto di omicidio c ostativo (dal momento che esso era stato commesso prima dell’introduzione nell’ordin positivo della circostanza aggravante di cui all’art. 7 della I. n. 203/91, infat contestata), e la conseguente erronea individuazione proprio nell’omicidio del deli conseguenza dello scioglimento del cumulo delle pene, deve essere considerato come e per primo e, dunque, attinto dalla revoca della liberazione anticipata. Si sostiene nella successione dei delitti debbano essere considerati per primi i delitti associativ
Con successiva memoria, la difesa di COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME motivi conclud l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come premesso, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che il ricorrente, conda omicidio, mentre espiava la pena per tale delitto, veniva beneficiato di positive v fini della liberazione anticipata, con decurtazione di porzioni di pena ai sensi del che la revoca del beneficio – ai sensi dell’art. 54 O.P. come risultante dall’interven costituzionale ( sentenza n. 186/1995) – era giustificata dal rilievo che egli, come em nuova condanna intervenuta successivamente ( sentenza del 30/10/2.018 della Corte di di appello di Reggio Calabria), risultava permanentemente associato per deli commettendo il secondo reato di cui all’art. 416bis cod. pen, dal 2004 al 2010; c COGNOME a scontare la pena ( di anni 22) per l’omicidio dal 16/10/1993, l’espiazione
corso quando, alla data dell’ 11.12.2010, è cessata la permanenza e si è consumato il secondo reato associativo.
Il ricorso risulta inammissibile, in primo luogo, perché privo della necessaria specifi laddove contiene un inconferente richiamo alla natura ( non) ostativa del delitto di omicidio, tutto ininfluente nella questione in esame, alla luce del chiaro disposto dell’art. 54 0.P., a del quale la liberazione anticipata può essere concessa in relazione a qualunque condanna a pena detentiva, sussistendone i presupposti, mentre, la revoca del beneficio consegue alla commissione di un delitto non colposo nel corso dell’esecuzione, successivamente alla concessione del beneficio. E’ vero, cioè, che l’omicidio non rientra tra i reati ostativi di cu
4 bis 0.P., se non aggravato ai sensi dell’art. 7 L.203/1991; ma la liberazione anticipata no compresa tra gli istituti che, a norma dell’art. 4 bis 0.P., non consentono il riconoscimen alcuni benefici, se non in presenza di collaborazione: la liberazione anticipata è, cioè, ammes per ogni delitto.
Come ha puntualmente illustrato il provvedimento impugNOME, COGNOME COGNOME COGNOME a espiare nel 1993 la lunga detenzione per l’omicidio; i provvedimenti con cui sono stati riconosciu periodi di liberazione anticipati sono intervenuti in relazione a periodi c:ompresi tra il 1 16/10/2010, mentre il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., per cui è intervenuta la cond che è stata ritenuta incompatibile con il beneficio già riconosciuto, e che ne ha prodotto la rev risulta consumato alla data dell’11/12/2010.
Da qui, anche la manifesta infondatezza del ricorso, che ha fatto corretta applicazione d principio di diritto a tenore del quale non potendosi revocare in dubbio che, nel 1993, sia iniz la esecuzione della pena per l’omicidio, quale delitto più grave rispetto a quello di cui all’a bis cod. pen., per cui intervenne contestuale condanna, anche in ragione delle pene comminate con la sentenza del 25/01/1996, che, appunto, ha inflitto una pena ben più elevata per l’omicidi rispetto al primo reato associativo. Pertanto, correttamente, il provvedimento impugNOME h imputato il periodo di detenzione presofferto all’omicidio, e ha rilevato che la espiazione di q pena era ancora in corso all’epoca di commessione della nuova fattispecie associativa, così da giustificare la revoca della liberazione anticipata.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023
NOME ( Consigliere estensore