Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9270 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9270 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/seigtite le conclusioni del PG COGNOME COGNOME (.43.-Litc(-u ).0 f›<Y J2 C-CO ( re COGNOME Otti COGNOME LOYC i e ›V ;,11 )‹. k ,:tj A pifi « >00e e COGNOME CLO Z5 2 COGNOME a a 1 ,IUL0 s i xtu 12,9c.k LO 22.; gri COGNOME 3-cs2. 1 4:c33 ot tc6 : , z ef com qj (.0 7
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 3 marzo 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha deciso sul reclamo proposto da NOME avverso il provvedimento emesso dal MdS di Roma del 23 dicembre 2022 in tema di liberazione anticipata.
1.1 Giova rammentare che la decisione del MdS ha così ricostruito i semestr detentivi del NOME:
dal 28 maggio al 28 novembre del 2020 / dal 28 novembre 2020 al 28 giugno 2021 / dal 28 giugno 2021 al 28 dicembre 2021 / dal 28 dicembre 2021 al 28 giugno 2022 .
In riferimento ai primi tre semestri il primo giudice ha respinto la domanda, men l’ha accolta in relazione all’ultimo semestre (dicembre 2021 / gliugno 2022).
1.2 In sede di reclamo, il Tribunale ha in primis rettificato i periodi detentivi, ridotti da 4 a 3 sulla base delle concrete vicende esecutive (evasione dagli arr domiciliari il 16 novembre del 2020, con posteriore arresto in Repubblica Ceca 29 ottobre del 2021 e posteriore consegna). I periodi valutabilli, pertanto, s a) 28 maggio – 16 novembre 2020; b) 8 novembre 2021 – 8 maggio 2022; c) 8 maggio – 8 novembre 2022
In virtù della rettifica, il Tribunale ha confermato il diniego per il primo sem (in virtù della condotta illecita di evasione) e fermo restando l’accoglimento domanda per il secondo periodo, ha rimesso al Magistrato di Sorveglianza la valutazione del periodo 8 maggio – 8 novembre 2022, mai oggetto di valutazione (nel senso che il Mds ha valutato solo la frazione sino al 28 giugno 2022), esprimendosi in dispositivo per il rigetto del reclamo.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge – NOME COGNOME. Il ricorso è affidato a una unica deduzione di violazion legge e vizio di motivazione.
3.1 Quanto al primo periodo si evidenzia che vi è un eccesso di valorizzazio dell’episodio della evasione, posto che nell’intero semestre, in sostan ricorrente aveva correttamente osservato le prescrizioni correlate alla misur atto.
2
Quanto al terzo periodo si sostiene, di contro, che il Tribunale avrebbe do estendere la valutazione positiva già espressa dal MdS per il periodo antececen senza rimettere gli atti al Magistrato di Sorveglianza.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
4.1 In premessa, va rilevato che la ricostruzione dei semestri operata dal Tribu è corretta, in quanto basata su risultanze obiettive non contestate dalla dife
4.2 Quanto alla conferma del diniego relativo al periodo 28 maggio 16 novembre 2020 il ricorso è infondato, posto che la commissione di un reato (condotta evasione) è chiaramente indicativa della adesione solo apparente all’opera rieducazione ed inficia l’intero semestre, così come affermato dal giudice merito.
4.3 Quanto alla decisione di ‘rimettere al Magistrato di Sorveglianza’ la valutaz del terzo periodo (8 maggio 8 novembre 2022) non si ravvisa alcun vizio della decisione. 2.ì – 7
Va in particolare osservato che pur avendo – pacificamente – il reclamo natura impugnazione, nel particolare caso in esame (errata ricostruzione del perio detentivo) su tale segmento della decisione è del tutto mancata la decisione di primo grado.
Attribuire la potestà decisòria al Tribunale in via diretta avrebbe, per comportato un pregiudizio ai diritti difensivi, non potendosi dedurre (in ipote rigetto della domanda) motivi di doglianza nel merito.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso in data 7 novembre 2023
COGNOME
Il Consigliere estensore
Il Presfiste