Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 821 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 821 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SINALUNGA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sendtr le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento di diniego del beneficio della liberazione anticipata in relazione al periodo 12.2.23 – 12.6.2024 emesso dal Magistrato di sorveglianza di Siena.
Avverso tale ordinanza COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione
2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione anche come travisamento di circostanze di fatto essenziali, avendo invero asserito il Tribunale di sorveglianza che il ricorrente fosse in regime di affidamento al servizio sociale, mentre era in detenzione domiciliare.
2.2. Col secondo motivo di ricorso si rileva violazione degli artt. 47, comma 12-bis, e 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).
Osserva la difesa che il ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza circa la distinzione tra quanto prevede il primo articolo, secondo cui il riconoscimento della liberazione anticipata richiede nell’affidato comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, e quanto prevede il secondo articolo secondo cui la liberazione anticipata è concessa al detenuto che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, è ineccepibile giuridicamente, ma muove da un presupposto errato ossia che COGNOME fosse in regime di affidamento in prova al servizio sociale mentre era detenuto.
2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si denuncia travisamento, facendosi nell’ordinanza riferimento a violazione di prescrizioni per spostamento in territorio di altro comune in cui il ricorrente non era autorizzato ad andare, quando egli non si era allontaNOME dalla regione (allontanamento vietatogli dall’ordinanza concessiva della detenzione domiciliare) e comunque aveva documentato le ragioni di lavoro davanti all’Uepe.
Alla luce di detti motivi la difesa insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
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1.1. Nella materia della liberazione anticipata è illegittimo qualunque automatismo, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 17 maggio 1995 n. 176 (si vedano, per tutte, Sez. 1, n. 4603 del 26/09/1995, COGNOME, Rv. 202508, e Sez. 1, n. 5554 del 18/12/2018 – dep. 2019, COGNOME, Rv. 275221, che rileva che in tema di liberazione anticipata, si configura un’ipotesi di motivazione apparente, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allorché il provvedimento di diniego si limiti ad una semplice elencazione descrittiva degli elementi di fatto, utilizzando frasi generiche o mere clausole di stile, senza alcuna valutazione critica e senza l’individuazione di specifici comportamenti del condanNOME che, in quanto sintomatici della sua mancata disponibilità al trattamento, ostino al riconoscimento del beneficio). Non è superfluo, invero, ribadire che la finalità principale dell’istituto risiede nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condanNOME che abbia offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione (Corte cost. n. 352 del 1991). Ed è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l’accesso alle più incisive misure extrannurarie (C. cost. n. 276 del 1990). La valutazione di meritevolezza del beneficio è ovviamente rimessa al giudice del merito, che è tenuto ad accertare se nel comportamento serbato dall’interessato siano rinvenibili sintomi dell’evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi.
1.2. Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza di Firenze rileva che il semestre di cui alla richiesta di concessione del beneficio è stato valutato dal Magistrato di sorveglianza negativamente per violazione delle prescrizioni, essendosi l’interessato spostato per lavoro in un territorio in cui non era autorizzato ad andare (comune di Montepulciano); e aggiunge che l’Uepe di Arezzo ha rilevato che l’interessato non era consapevole degli obblighi derivanti dalla misura, non ha tenuto regolari contatti con gli operatori di detto ufficio, non ha documentato gli orari di lavoro e non si è recato dallo psicologo come gli era stato prescritto.
E, a fronte delle doglianze del reclamante che riferiva di non aver commesso alcuna violazione di prescrizioni, detto Tribunale osserva che il comma 12-bis dell’art. 47 Ord. pen. prescrive che anche all’affidato in prova al servizio sociale può essere concessa la liberazione anticipata, purché quegli abbia dato prova “di un suo concreto recupero sociale desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità”; e che è palese che questa formula legislativa è differente e più complessa di quella prevista dall’art. 54 Ord. pen.,
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laddove si prescrive semplicemente che la liberazione anticipata è concessa al detenuto “che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione”. E aggiunge che è appena il caso di notare che la formula normativa di cui all’art. 54 Ord. pen. è seccamente prescrittiva (“è concessa”), mentre la dizione dell’art. 47, comma 12-bis, Ord. pen. lascia ampio margine alla discrezionalità del Giudice (“può essere concessa”); e che questi particolari sono un valido supporto ad una interpretazione della norma che richieda dall’affidato in prova al servizio sociale un quid pluris rispetto al mero detenuto, poiché la fruizione di una misura alternativa costituisce già un beneficio sul quale la liberazione anticipata andrebbe ad incidere come beneficio ulteriore. Ritiene, quindi, condivisibili, alla luce delle segnalazioni degli operatori, le ragioni che hanno determiNOME l’organo monocratico al rigetto dell’istanza.
In effetti tutto il ragionamento logico-giuridico svolto dal Tribunale di sorveglianza alla base della conferma del diniego della liberazione anticipata da parte del primo Giudice si fonda sulla considerazione che fosse in atto nei confronti dell’istante, in relazione al periodo oggetto di richiesta, il regime dell’affidamento in prova al servizio sociale e che non bastasse la prova di partecipazione all’opera di rieducazione ai sensi dell’art. 54 Ord. pen., ma fosse necessario il quid pluris richiesto dall’art. 47, comma 12-bis, Ord. pen., per l’affidato al servizio sociale. E’, quindi, un ragionamento che muove da un presupposto di fatto travisato – risultando COGNOME all’epoca cui si riferisce la richiesta del beneficio sottoposto ad altra misura alternativa, quella della detenzione domiciliare – e che fa un riferimento normativo errato.
Alla fondatezza dei primi due motivi di ricorso (dovendosi, invece, ritenere assorbite le censure di cui al terzo motivo) conseguono l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze, che dovrà motivare avendo riguardo alla misura effettivamente in atto nel periodo oggetto di richiesta di liberazione anticipata.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.