Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35477 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35477 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 19 marzo 2024 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME contro il provvedimento emesso in data 15 maggio 2023 dal magistrato di sorveglianza di Cuneo, che aveva respinto la sua istanza di concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 17/08/2017 al 17/04/2019 e dal 04/12/2021 al 26/03/2022, per plurimi comportamenti scorretti, tenuti nel primo periodo, e per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n.309/1990 da lui commesso in data 20/07/2021, mentre espiava la pena in regime di detenzione domiciliare, concessa in data 04/02/2021.
Il Tribunale ha confermato tale diniego, rilevando che nel corso del primo periodo egli ha tenuto varie condotte scorrette e riportato un rapporto disciplinare, in particolare per litigi con altri detenuti, e che la grave condotta tenuta il 21/07/2021 può essere valutata negativamente anche per i semestri precedenti, oltre che per quello successivo, in quanto dimostrativa della sua mancata adesione all’opera rieducativa.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione.
Il Tribunale, come già il magistrato di sorveglianza, ha ipervalutato due soli episodi negativi verificatisi in quattro anni di detenzione, cioè un litigio in data 06/01/2019, che aveva comportato solo una ammonizione, e il delitto commesso il 20/07/2021, fondando su quest’ultima condotta la valutazione negativa addirittura per tutti i semestri precedenti, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019. Tra il periodo 17/08/2017 e 17/04/2019 e il reato commesso il 20/07/2021, inoltre, non c’è consecuzione, perché il ricorrente ha dapprima subito un lungo periodo di custodia cautelare, sino al 17/04/2019, e dopo due anni in cui era stato rimesso in libertà è rientrato in carcere solo nel 2021. Il reato in questione, quindi, si pone al di fuori dei semestri in valutazione, ed è stato commesso addirittura quattro anni dopo l’inizio del primo semestre per il quale è stata chiesta la liberazione anticipata. Esso non può, perciò, essere ostativo, retroattivamente, per la concessione del beneficio, pena lo svuotamento della norma dell’art. 54 Ord.pen. e la violazione della sua ratio, atteso che nel restante periodo egli non ha riportato sanzioni disciplinari, essendo irrilevanti le ulteriori segnalazioni citate dall’ordinanza impugnata.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
L’ordinanza è motivata in modo logico e corretto, in quanto fonda il diniego di concessione della liberazione anticipata su un grave delitto commesso dal ricorrente poco più di due anni dopo la scarcerazione, mentre si trovava in detenzione domiciliare, e su plurime condotte negative da lui tenute durante il periodo di carcerazione. In particolare vengono citati un episodio di colluttazione con un altro detenuto commesso in data 06/01/2019, un episodio di detenzione in cella di un bene di genere proibito, accertato il 22/03/2018, ed un tentativo di scontro fisico con un altro detenuto, segnalato il 07/06/2018.
Il Tribunale ha valutato che queste condotte, culminate nella commissione del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, dimostrino la mancata adesione al percorso rieducativo, protrattasi per l’intero periodo detentivo precedente al reato stesso, mentre quest’ultimo riverbera il suo effetto negativo anche sul periodo di detenzione successivo. Tale valutazione è logica, dal momento che la pluralità di episodi verificatisi tra il 2018 e il 2019 dimostra il mancato rispetto delle regole carcerarie e, pertanto, la indisponibilità del ricorrente alla rieducazione, e il delitto commesso dopo la scarcerazione, peraltro durante un periodo detentivo svolto presso il proprio domicilio, conferma la mancata adesione al percorso riabilitativo, manifestatasi già durante la precedente carcerazione.
Il ricorrente contesta l’estensione della valutazione negativa conseguente alla commissione del reato ai semestri precedenti ad essa, in quanto lontani nel tempo, ma l’ordinanza si conforma al consolidato principio di questa Corte, espresso nelle sentenze da questa citate e da ultimo ribadito da Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Rv. 285120, secondo cui la valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione della liberazione anticipata, non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente sul giudizio relativo ai semestri antecedenti, anche non contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione idonea ad escludere la positiva partecipazione, in precedenza, al programma rieducativo.
Nel presente caso la violazione commessa, consistente nel grave delitto indicato, è senza dubbio sintomatica della totale assenza del positivo svolgimento di un percorso rieducativo durante il precedente periodo di
carcerazione, avendo il ricorrente ripreso a delinquere pochi mesi dopo la scarcerazione, e nonostante si trovasse ancora sottoposto ad un regime detentivo. Le condotte negative tenute durante tale periodo di carcerazione, la cui gravità non può essere oggetto di rivalutazione da parte di questa Corte, confermano, peraltro, che la mancata adesione al programma riabilitativo si è manifestata anche durante i semestri compresi tra il 2017 e il 2019.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 02 luglio 2024
Il Consigliere estensore