Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5676 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5676 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a CAVA DE’ TIRRENI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Salerno ha parzialmente accolto l’istanza di liberazione anticipata proposta da NOME COGNOME e ha rigetto la richiesta per il periodo compreso tra il 31 maggio 2019 e il 3 luglio 2020.
Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore, affidando l’impugnazione a due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 54 Ord. pen. e degli artt. 3 e 27 Cost.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione.
Il Magistrato ha accolto l’istanza di liberazione anticipata limitatamente al periodo dal 26 maggio 2022 al 15 maggio 2024 rigettando il beneficio soltanto relativamente al precedente periodo indicato nel ricorso, in quanto il condanNOME era stato arrestato il 26 maggio 2022 e condanNOME in via definitiva alla pena di anni quattro mesi quattro di reclusione per i reati di ricettazione e detenzione illegale di armi.
Il ricorrente rimarca che si tratta di provvedimento che riguarda fatti intervenuti a circa due anni di distanza dal periodo per il quale si chiedeva la liberazione anticipata, termiNOME nel mese di luglio 2020.
Il Tribunale ha rigettato il reclamo richiamandosi al principio di valutazione frazionata dei semestri con una motivazione che il ricorrente reputa congetturale, dando rilievo, peraltro, a precedenti specifici ma risalenti agli anni 1990 e 1995, assumendo che il condanNOME se avesse effettivamente aderito al percorso rieducativo, non avrebbe intrapreso la condotta, la quale trova origine in un persistente illecito agire, reputata espressione dell’assenza di reinserimento sociale rilevante ai fini della concessione del beneficio.
Si deduce, poi, che la motivazione è contraddittoria perché, a fronte di tale ragionamento, si sarebbe dovuta rigettare la richiesta anche per il periodo successivo, cioè quello compreso tra il 26 maggio 2022 e il 15 maggio 2024, per il quale invece il beneficio è stato riconosciuto dal Magistrato, posto che il reato commesso dovrebbe aver vanificato il percorso riabilitativo.
Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale quando viene effettuato un fatto illecito nel periodo terminale della detenzione il riscontro delle condizioni per fruire della liberazione anticipata deve essere riferito al singolo semestre espiato. Tale indirizzo, richiamato anche nel reclamo, sarebbe stato ignorato dal Tribunale; peraltro, ai fini della partecipazione del condanNOME all’opera di rieducazione, rileva soltanto l’adesione al processo di reintegrazione in itinere e non è necessaria una diagnosi di risocializzazione già conseguita. Quando il delitto non colposo è stato commesso nel corso dell’esecuzione cui attiene la liberazione anticipata già concessa non è ostativa di per sé alla valutazione e all’eventuale riconoscimento della misura premiale la condotta tenuta, ma occorre una valutazione semestre per semestre, onde ponderare il reinserimento sociale e la progressione nel trattamento rieducativo ottenuto in ciascun semestre.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato il reclamo perché vi è stata la commissione del fatto a distanza di due anni dal pregresso periodo di restrizione cui si riferisce la richiesta. Sicché, si finisce per accorpare semestri senza che vi sia, per l’intero periodo, una contiguità temporale, né viene considerato il tempo trascorso in stato di libertà.
In definitiva, si sostiene che l’intervallo temporale di due anni, rispetto alla data di commissione del nuovo reato, costituisce una soluzione di continuità che non consente di travolgere negativamente tutto il pregresso periodo detentivo.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1. I motivi possono essere trattati congiuntamente e se ne rileva l’infondatezza.
Va premesso che, al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della liberazione anticipata è soggetta all’apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, la cui valutazione, che deve riflettersi nella motivazione, deve essere condotta sui binari tracciati dall’art. 54 Ord. pen.
Tale disposizione subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione. In materia, si è affermato il condivisibile principio secondo il quale l’oggetto della valutazione del Tribunale di sorveglianza è la partecipazione del condanNOME, nel semestre temporale di riferimento, all’opera di rieducazione e non il conseguimento dell’effetto rieducativo (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743, che ha annullato con rinvio il diniego della liberazione anticipata motivato in ragione della commissione di gravi reati a distanza di circa sei anni dalla fine dell’esecuzione della prima parte della pena e dell’evasione al termine del secondo periodo di detenzione, senza compiere alcun esame dell’impegno dimostrato dal condanNOME nel corso di ciascuno dei semestri rilevanti ai fini della concessione del beneficio).
Pertanto, si afferma che la condotta del richiedente deve essere valutata frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, sebbene tale principio non abbia carattere assoluto, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condanNOME dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari.
La giurisprudenza di legittimità, poi, reputa la ricaduta nel reato, indubbiamente, un elemento rivelatore di mancata adesione all’opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1, n. 43091 del 27/06/2023, COGNOME; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, COGNOME, Rv. 252186; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, COGNOME, Rv. 207705).
Inoltre, si riscontra che principio pacifico nel procedimento di sorveglianza è quello secondo il quale possono essere valutati fatti, storicamente accertati, dimostrativi dell’insussistenza delle condizioni di fruire della misura alternativa, a prescindere dalla colpevolezza del condanNOME in ordine a tali fatti, qualora per gli stessi penda procedimento penale, quindi senza che sia necessario attendere la definizione di questo (Sez. 1, n. 33826 del 8/07/2011, Terribile, non mass.; Sez. 1, n. 5214 del 30/11/1993, dep. 1994, COGNOME Cascio, Rv. 196234). Così come è riconosciuto il potere, agli organi di sorveglianza, di valutare, liberamente, le infrazioni disciplinari ai fini dell’eventuale rigetto della richiesta di liberazione anticipata, ivi compresi eventuali rapporti disciplinari che vanno, comunque, vagliati nella loro concretezza, sotto il profilo dell’attitudine ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione e, successivamente, che questi siano comparati in un giudizio complessivo con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo in esame.
È noto, poi, il condivisibile principio, affermato da questa Corte di legittimità, secondo il quale possono rilevare violazioni incidenti anche sui periodi non immediatamente contigui ma precedenti e successivi rispetto a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché questi siano idonei a vanificare la precedente, positiva, partecipazione al programma rieducativo, violazioni che, per operare in questo senso, devono essere tanto più gravi quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, Rv. 263428 -01).
1.2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, non si riscontra alcuna lacuna motivazionale o contraddittorietà nella motivazione del Tribunale nella parte in cui ha reputato la condotta per la quale il ricorrente ha riportato condanna come una ricaduta idonea ad incidere, significativamente, anche sui pregressi semestri in valutazione. Il ragionamento svolto, immune da illogicità manifesta, peraltro, ravvisa una significativa continuità ideale tra i precedenti risalenti ad epoca antecedente e commessi dal condanNOME nello stesso luogo, e il reato da ultimo sanzioNOME con la condanna alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, in materia di normativa concernente le armi.
Si è valutata, inoltre, la gravità della condotta accertata e la sintomaticità di questa quale espressione di persistente adesione ad un modello di vita deviante, connettendo tale condotta con quelle già oggetto di sentenze irrevocabili, commesse nello stesso locus commissi delicti , reputate con ragionamento immune da vizi o da violazione dell’art. 54 Ord. pen., espressione di un illecito
agire, radicato e consolidato, evidentemente non condizioNOME positivamente da percorsi rieducativi intrapresi.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali , ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME