Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10953 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10953 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Milano, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la reiezione della richiesta di liberazione anticipata avanzata da NOME COGNOME relativamente ai semestri di detenzione sofferta dal 21 luglio 2021 al 21 gennaio 2022, dal 22 luglio 2022 al 21 gennaio 2023 e dal 22 luglio 2024 al 21 gennaio 2025 in ragione delle varie infrazioni disciplinari da lui commesse nel corso di tali periodi di carcerazione;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 54 e 69 bis ord. pen.;
Rilevato che la doglianza Ł manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha evidenziato che le condotte del condannato dettagliatamente indicate dal Tribunale di sorveglianza non consentivano di ritenere dimostrata la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione nel corso dei semestri in questione;
Rilevato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, non si confrontano con il ragionamento, non manifestamente illogico, svolto dal Tribunale di sorveglianza per respingere il suo reclamo e tendono, in realtà, ad una inammissibile differente valutazione degli elementi processuali;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062) ;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il Consigliere estensore