Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48874 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48874 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo, proposto da NOME COGNOME, avente ad oggetto il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato inammissibile l’istanza di “rivalutazione della domanda di liberazione anticipata” relativa al periodo dal 24 luglio 2014 al giorno 8 febbraio 2016.
Rilevato che avverso l’ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo violazione dell’art. 54 Ord. pen. e vizio dì motivazione, assumendo che la richiesta avanzata al Magistrato dì sorveglianza non poteva qualificarsi quale mera rivalutazione di una precedente istanza, già oggetto di valutazione negativa, trattandosi di nuova domanda relativa a periodo mai valutato, pur se oggetto dì precedente richiesta, per errore percettivo del primo giudice di sorveglianza il quale non aveva considerato che COGNOME era stato, effettivamente, ininterrottamente detenuto dal 24 luglio 2014.
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto a fronte di un primo provvedimento del Magistrato di sorveglianza, ove si sosteneva che il periodo di detenzione dal 24 luglio 2014 al giorno 8 febbraio 2016 per la liberazione anticipata, non poteva essere riconosciuto perché vi era stata detenzione episodica, non risulta proposto reclamo sul punto.
Rilevato, infatti, che a fronte dell’istanza ripresentata in relazione al medesimo periodo, ove si documenta che detto periodo era stato di detenzione esecutiva, viene opposto al condannato il giudicato esecutivo e che non vi è alcun elemento di novità tale da far reputare l’istanza quale domanda nuova.
Considerato, invero, che secondo la giurisprudenza dì questa Corte (Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453 – 01; conf. n. 40647 del 2014, Rv. 260358 – 01; n. 7877 del 2015, Rv. 262596 – 01; n. 33916 del 2015, Rv. “264865 – 01) in tema di procedimento di esecuzione, l’omessa valutazione, da parte del giudice, di un elemento decisivo risultante dagli atti sottoposti al suo esame al momento della decisione non costituisce un novum suscettibile di determinare il superamento della preclusione derivante dal cd. giudicato esecutivo, ma un errore, di fatto o di diritto, cui deve porsi rimedio con l’impugnazione, in difetto della quale si configura un’ipotesi di acquiescenza alla decisione.
Rilevato, infine, che secondo la giurisprudenza di questa Corte cui il Collegio aderisce (Sez. 1, a n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786 01; conf. n. 30496 del 2010 Rv. 248319 – 01) la preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le questioni dedotte ed effettivamente decise (non anche per
le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva) e che, nel caso al vaglio, la domanda originaria aveva ad oggetto il medesimo periodo di detenzione.
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali, senza ulteriore versamento in favore della Cassa delle ammende, valutata l’assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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