Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10390 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10390 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che NOME COGNOME, tramite il proprio difensore di fiducia abilitato, AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto dal condannato avverso l’ordinanza in data 25/03/2025 del Magistrato di sorveglianza di Firenze che rigettava l’istanza di liberazione anticipata, con riferimento al semestre espiato dal 17/5/2024 al 17/11/2024 in quanto la condotta, in tale periodo, non era stata corretta essendosi il detenuto reso responsabile dell’aggressione violenta in danno di altro detenuto;
Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni del provvedimento impugnato;
Che, in particolare, la dedotta censura che lamenta l’illogicità della motivazione (a fronte di aggressione posta alla base del diniego tradottasi in un solo giorno di prognosi) non si confronta con il puntuale argomentare del Tribunale di sorveglianza, del tutto logico ed immune dai lamentati vizi, dovendosi a tal fine ribadire che:
ai fini del giudizio sul requisito della partecipazione all’opera risocializzante, le eventuali infrazioni disciplinari riportate da un detenuto nel periodo in valutazione ben possono essere poste a base della negazione del beneficio gli eventuali rapporti disciplinari a condizione che siano valutate nella loro concretezza, per l’aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell’attitudine o meno a far emergere una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, COGNOME, Rv. 277497-01; Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, COGNOME);
ai fini del rigetto dell’istanza di liberazione anticipata, il Tribunale sorveglianza può tenere conto del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui la successiva sanzione inflitta al condannato sia stata annullata per vizi formali (nella specie, per mancanza di adeguata motivazione), in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione al trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293-01; conf. Sez. 1, n. 37101 del 31/10/2025, COGNOME, non mass. in motiv. § 3);
ai fini della concessione della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall’istituto di pena, perché essa da sola non costituisce una sicura dimostrazione
dell’adesione effettiva del condannato all’opera di rieducazione, la q uale va, invece, desunta da fatti positivi che rivelino l’evolversi della personalità del so gg etto verso modelli di vita socialmente ade g uati ( Sez. 1, n. 28536 del 15/9/2020, V., Rv. 279745-01); si richiede, in q uesta prospettiva, una ponderazione completa, e q uilibrata e lo g ica dell’attività svolta dal detenuto nel corso della permanenza inframuraria, alla stre g ua delle indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesi del personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell’opera di risocializzazione, sempre nella prospettiva che l’apprezzamento finale, oltre a radicarsi su dati di fatto concreti, si effettui comun q ue considerando, in modo sinottico e compiuto, la complessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai fini della verifica della sua partecipazione alla rieducazione e al percorso risocializzante.
Considerato che q uella compiuta dal Tribunale di Sorve g lianza, che ha valutato l’infrazione disciplinare contestata in uno con la relazione del carcere e g li altri atti disciplinari, una valutazione immune da vizi lo g icog iur dici non rivedibile in q uesta sede, essendo inibite al g iudice di le g ittimità la rilettura de g li elementi fattuali posti a fondamento della decisione impu g nata nonché l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o gg ettiva e di valutazione dei fatti, che ven g ano in ipotesi indicati dal ricorrente q uali ma gg iormente plausibili, ovvero anche dotati di una mi g liore attitudine esplicativa, rispetto a q uelli sposati dal provvedimento impu g nato ( Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601-01 ) ;
Che, pertanto, l’unico motivo di ricorso, aspecifico, fattuale e meramente contestativo, non è ammissibile, in q uanto non consentito, secondo q uanto dispone l’art. 591, comma 1, lett. c ) , cod. proc. pen., che richiama il testo dell’art. 581, comma 1, lett. d ) , cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pa g amento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pa g amento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa g amento delle spese processuali e della sommi i euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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