Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19812 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19812 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 04/01/1949 avverso l’ordinanza del 06/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaro udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME chie4sto il rigetto del ricorso
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro del 21 agosto 2023 in relazione all’istanza di liberazione anticipata relativa al periodo di detenzione dal 28 novembre 2018 all’8 marzo 2019 e dal 18 gennaio 2023 al 31 marzo 2023.
Ha condiviso la valutazione del Magistrato di sorveglianza circa la natura sintomatica delle contestazioni dei reati di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 e dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 commessi, rispettivamente, il 21 aprile 2020 e il 9 novembre 2021, sebbene, per il primo, sia intervenuta sentenza di assoluzione perchØ il fatto non costituisce reato.
I reati sono stati ritenuti indicativi della mancanza di una fattiva partecipazione all’opera di rieducazione nel periodo di detenzione, anche in ragione della natura delle relative contestazioni.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, Avv. NOME COGNOME articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge sostanziale e processuale.
Il Tribunale non ha adeguatamente preso in esame la circostanza dell’intervenuta assoluzione del ricorrente dal reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 e, comunque, ha omesso di indicare l’effettiva incidenza della condotta del ricorrente ai fini di una valutazione negativa in punto di partecipazione all’opera di rieducazione.
Quanto all’ulteriore reato contestato (e ancora sub iudice), il Tribunale ha mancato di prendere in esame le giustificazioni addotte da COGNOME in ordine alla condotta che ha dato luogo all’imputazione, con particolare riferimento alle condizioni di salute che gli avevano impedito di ottemperare alle prescrizioni derivanti dall’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Infine, il ricorrente ha contestato la parte di motivazione del provvedimento impugnato nella quale Ł stata evidenziata la mancata prospettazione di elementi circostanziali utili ai fini della valutazione di una costruttiva partecipazione all’opera di rieducazione, tenuto conto che, a fronte della semplice richiesta del condannato, Ł compito della magistratura di sorveglianza verificare la ricorrenza delle condizioni per la concessione del beneficio.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł meritevole di accoglimento.
2. La finalità principale assolta dall’istituto della liberazione anticipata Ł quella di consentire un piø efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione (Corte costituzionale n. 352 del 1991) ed Ł solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che Ł evidentemente considerata dal legislatore, di per sØ, sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato, senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l’accesso alle piø incisive misure extramurarie (Corte costituzionale n. 276 del 1990).
Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264293, in motivazione, ha precisato che «la valutazione di meritevolezza del beneficio, (…) Ł ovviamente rimessa al giudice del merito; ma questo Ł tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall’interessato, siano rinvenibili sintomi dell’evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini de riconoscimento del beneficio, Ł (…) soltanto “la partecipazione” del condannato detenuto all’opera rieducativa».
¨ escluso che sia configurabile un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale di cognizione avente ad oggetto fatti potenzialmente rilevanti ai fini del riconoscimento di un beneficio penitenziario e il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza.
Consolidato – e deve essere anche qui ribadito – Ł l’orientamento per cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, rilevando la sola valutazione della condotta del condannato, al fine di stabilire se lo stesso, a prescindere dall’accertamento giudiziale sulla sua responsabilità penale, sia meritevole dei benefici penitenziari richiesti (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, COGNOME, Rv. 276498; Sez. 1, n. 42571 del 19 aprile 2013, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, COGNOME, Rv. 237509).
Tale possibilità non esime, tuttavia, il Tribunale di sorveglianza dall’«obbligo di valutare la pertinenza dei fatti contestati rispetto all’opera di rieducazione alla quale il soggetto Ł stato sottoposto, non potendo il solo riferimento a una pendenza giudiziaria ritenersi preclusivo alla concessione del periodo di liberazione anticipata richiesto» (Sez. 1, n. 33848 del 2019, cit.).
Al fine di valutare la meritevolezza dell’istanza di liberazione anticipata può essere preso in considerazione anche un comportamento che non sia tale da integrare un reato, ma che si riveli, in ogni caso, indicativo della mancata partecipazione all’attività di risocializzazione e, dunque, anche una condotta per la quale sia pronunciata sentenza di assoluzione.
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non si Ł attenuto a tali principi.
In primo luogo, non Ł chiaro se il Tribunale, pur avendo dato atto dell’intervenuta assoluzione del ricorrente per il reato contestato ai sensi dell’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 per il quale era stato deferito in data 21 aprile 2020, ne abbia tenuto comunque conto ai fini del diniego della liberazione anticipata, posto che, ha giustificato il provvedimento con il richiamo ai «fatti/reato ascritti al detenuto» ritenendoli «sintomatici» dell’insuccesso della partecipazione all’opera di rieducazione.
L’utilizzazione del plurale non chiarisce se, in effetti, i giudici di merito abbiano considerato anche la fattispecie per la quale COGNOME Ł stato assolto.
Soprattutto, comunque, il Tribunale di sorveglianza imputa al ricorrente di non avere dimostrato la partecipazione all’opera di rieducazione (circostanza non espressamente evidenziata dal Magistrato di sorveglianza nel provvedimento oggetto di reclamo), senza compiere alcuna valutazione dell’evoluzione trattamentale che ha riguardato il ricorrente in periodi distanti tra loro.
L’affermazione confligge con quanto stabilito per effetto del richiamo operato dall’art. 69 bis,
comma 5, ord. pen., all’art. 678 cod. proc. pen. e, quindi, all’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. sui poteri d’indagine d’ufficio.
Deve essere ribadito che «la richiesta di liberazione anticipata non può essere respinta per la ritenuta mancanza delle necessarie informazioni sulla condotta e sulla personalità del detenuto, dovendo invece il tribunale di sorveglianza, quando non disponga degli elementi utili per la decisione, disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 678, commi primo e secondo, e 666, comma quinto, cod. proc. pen., l’acquisizione di “tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno”» (Sez. 1, n. 2187 del 14/03/1997, COGNOME, Rv. 207244 – 01).
Piø in generale, Ł stato di recente affermato che «nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazione ed indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo poi sul giudice il compito di procedere, anche d’ufficio, ai relativi accertamenti» (Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, Tagacay, Rv. 277793 – 01).
3. Da quanto esposto, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
Così Ł deciso, 21/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME