Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11557 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11557 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila del 23/05/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del GLYPH Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha, per quanto di interesse in questa sede, respinto il reclamo di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L’Aquila del 4 aprile 2023 che aveva revocato la liberazione anticipata, a suo tempo concessa al predetto, con riferimento al periodo di carcerazione sofferta dal 15 giugno 2010 sino al 15 dicembre 2018.
La revoca è stata disposta in quanto per il medesimo periodo di detenzione era stata già concessa la liberazione anticipata da parte del Magistrato di sorveglianza di Avellino con provvedimento in data 21 gennaio 2019.
Avverso la sopra indicata ordinanza NOME AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. c proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato rispetto alla disposta revoca della liberazione anticipata.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell’art.54 Ord. pen. anche in relazione agli artt. 25 Cost., 6 e 7 CEDU per avere il Tribunale di sorveglianza ritenuto legittima la sopra indicata revoca, disposta ex officio dal Magistrato di sorveglianza. Secondo il condannato, infatti, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di L’Aquila sarebbe stato pronunciato in violazione del principio di carattere generale di consumazione del potere decisorio, dell’art.54 Ord. pen. nonché del principio delle preclusioni endoprocedimentali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Come noto, anche in fase di procedimento di sorveglianza, trovano applicazione il principio del ne bis in idem e la disciplina dettata dall’art. 669 cod. proc. pen. secondo la quale in caso di contrasto tra più decisioni adottate nei confronti della stessa persona e relative allo stesso oggetto, prevale sempre quella più favorevole al condannato (Sez. 1, n. 8933 del 22 novembre 2000, dep. 2001, Rv. 218227; Sez. 1, n. 34625 del 19/04/2013, Rv. 257092 – 01).
Ne consegue che, nel caso in esame, poteva essere applicata soltanto una delle due ordinanze, che avevano entrambe riconosciuto il beneficio della liberazione anticipata per lo stesso periodo di detenzione espiata dall’odierno ricorrente.
In ogni caso dall’eventuale annullamento del provvedimento impugnato non deriverebbe al ricorrente alcun ulteriore concreto effetto favorevole, dovendosi comunque applicare, necessariamente, soltanto uno dei due provvedimenti che hanno deciso in senso positivo sullo stesso periodo.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1’8 febbraio 2024.