Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32281 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32281 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MILANO il 21/01/1985
avverso l’ordinanza del 27/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Sorveglianza di Milano, decidendo sul reclamo, presentato nell’interesse di NOME COGNOME già condannata per violazioni del Testo unico stupefacenti, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta relativa alla liberazione anticipata, in relazione al perio dal 30 maggio al 29 novembre 2020 durante il quale la richiedente era in misura cautelare agli arresti domiciliari, confermava il diniego sulla base di due violazioni del divieto di incontrare persone diverse dai familiari conviventi. In particolare, in data 2 agosto 2020 la COGNOME si era intrattenuta – dalle 10.04 alle 12.10, pur essendo autorizzata a uscire dal domicilio dalle 10 alle 12 – con una persona estranea al nucleo familiare in un motel di Monza e in data 1 settembre 2020 riceveva un altro estraneo nella propria abitazione.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, sulla base di un unico motivo.
Con tale motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 54, 69 e 69bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), e relativo vizio motivazionale, perché il Tribunale, pur in presenza di una condotta complessivamente regolare hanegato il benefico per due incontri con soggetti incensurati di cui il primo avvenuto al di fuori del domicilio, quindi, in assenza del divieto di comunicare con estranei nel periodo orario nel quale le era consentito provvedere alle proprie esigenze di vita che non possono non ricomprendere anche i contatti interpersonali con soggetti estranei al nucleo familiare.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo lil rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, quindi, meritevole di essere rigettato.
L’art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato verso la partecipazione all’opera di rieducazione perseguita dal trattamento. La partecipazione all’opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore la quale deve essere
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valutata, come indicato nell’art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Rv. 214832) e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l’adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rv. 252355). Tale adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo e idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall’abbandono delle pregresse logiche devianti.
Per quanto riguarda, nello specifico, la rilevanza dei comportamenti posti in essere in costanza di restrizione domiciliare, questa Corte ha chiarito che, in tema di liberazione anticipata e ai fini del giudizio in ordine alla partecipazione all’oper di rieducazione, le eventuali infrazioni al contenuto del provvedimento restrittivo devono essere valutate concretamente sotto il profilo del processo di rieducazione ed essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo in esame, non potendo qualsiasi violazione «porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto» (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Rv. 277497; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Rv. 250311). allo stesso modo, il tribunale di sorveglianza può tenere conto del tipo di violazione «in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, Rv. 280985; Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Rv. 264293; Sez. 1, n. 13013 del 16/12/2008, dep. 2009, Rv. 243541). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione delle coordinate esegetiche sinora riportate, valorizzando due violazioni, accertate nel semestre in valutazione, delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari, nella specie dal divieto di incontrare persone diverse dai familiari conviventi e di comunicare con esterni con qualunque mezzo, come disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Tale divieto permane, a differenza di quanto affermato in ricorso, anche quando l’interessato è autorizzato ad uscire dalla propria abitazione per le sue indispensabili esigenze di vita. Il Tribunale ha correttamente ritenuto dimostrativo di mancata adesione al progetto di
risocializzazione consapevole il fatto che la ricorrente, in un caso si è trattenuta all’interno di un motel di Monza, al fine di incontrare una persona estranea alla famiglia e, successivamente, pur essendo stata per ciò diffidata dal Magistrato di sorveglianza di Milano, il 1 settembre 2020, ha ricevuto in casa un altro soggetto estraneo al nucleo familiare.
A tali considerazioni segue il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 3/6/2025