Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1742 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1742 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 25/11/2025
Composta da
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
lette le conclusioni del AVV_NOTAIOCOGNOME che
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con provvedimento del 20 maggio 2025 rigettava il reclamo proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata del medesimo COGNOME per il semestre 15 ottobre 2018- 15 aprile 2019, in quanto il 31 luglio 2019 risultano commessi ulteriori reati fallimentari per i quali egli risulta rinviato a giudizio.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia lamentando con unico motivo la violazione dell’art. 54 ord. pen.
Il ricorrente premetteva di avere fatto opposizione al provvedimento di rigetto del magistrato di sorveglianza, sottolineando come il momento cui fare riferimento per verificare la meritevolezza del beneficio non poteva individuarsi nella dichiarazione di fallimento che costituisce condizione obbiettiva di punibilità, bensì nel momento di commissione delle condotte distrattive o dissipative, certamente anteriore.
Le condotte contestate potevano essere state commesse solo in un’epoca anteriore all’inizio del semestre considerato, posto che il condannato veniva in quella data sottoposto a misura cautelare.
Il sostituto procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME concludeva chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CC – 25/11/2025
1. Il ricorso Ł fondato.
L’art. 54 ord. pen. stabilisce la concedibilità di una detrazione di pena di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata, allorquando il condannato abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione.
La questione posta dal ricorrente – e che il tribunale non ha minimamente affrontato – Ł come possa la data di dichiarazione del fallimento, dato concettualmente estraneo al momento di realizzazione delle condotte antigiuridiche che conducono alla condanna per bancarotta distrattiva assumere ex se rilievo in ordine alla valutazione circa il percorso rieducativo del condannato.
Al riguardo, occorre premettere che, in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell’attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto. (Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025, COGNOME, Rv. 288162 – 01)
In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purchØ si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez.
1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 – 01)
Ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell’esecuzione della pena, spetta al tribunale di sorveglianza la valutazione dell’incidenza del reato sull’opera di rieducazione intrapresa, nonchØ il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell’opera rieducativa o a un’occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Ferrari, Rv. 277789 – 01).
La ratio dell’istituto della liberazione anticipata riposa nella concessione di un beneficio costituito da una detrazione di pena allorquando, nel periodo considerato, il condannato abbia dato prova di aver partecipato all’opera di rieducazione, prova che confligge con il fatto di avere tenuto delle condotte in contrasto con tale obbiettivo.
In ragione dei principi piø volte espressi da questa Corte, in tema di concedibilità o meno della liberazione anticipata, Ł stata riaffermata piø volte la necessità, allorquando si debba valutare la concedibilità della stessa, che il magistrato di sorveglianza valuti concretamente gli elementi negativi indicati, siano essi rapporti disciplinari, siano essi procedimenti pendenti siano essi condanne e ne apprezzi l’incidenza sul processo di rieducazione.
Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesione allo stesso da parte del detenuto. (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498 – 01).
Ciò posto su un piano AVV_NOTAIO, si osserva che in plurime occasioni questa Corte ha sottolineato la rilevanza, quando si tratti di apprezzare l’incidenza della condanna per bancarotta distrattiva, al momento di realizzazione della condotta concretamente pericolosa
per gli interessi dei creditori (per una rassegna, v. Sez. 1, n. 24879 del 03/06/2025).
Tali soluzioni, in disparte le implicazioni concettuali che assumono ai fini della natura giuridica della sentenza dichiarativa di fallimento, sono coerenti con le affermazioni di Sez. U n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934-01. Queste ultime, nel valutare il concetto di tempus commissi delicti in relazione all’applicazione dell’art. 2 cod. pen., hanno affermato che la sua individuazione «non possa essere delineata in termini generalizzanti, ma vada riferita ai singoli istituti e ricostruita sulla base della ratio di ciascuno di essi e dei principi prima di tutto costituzionali – che li governano», mancando anche, nel codice penale, una definizione onnicomprensiva del predetto concetto. Essa ha perciò stabilito che «in tema di successione di leggi penali, nel caso in cui l’evento del reato intervenga nella vigenza di una legge penale piø sfavorevole rispetto a quella in vigore al momento in cui Ł stata posta in essere la condotta, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta». Infatti, nella parte motiva, detta pronuncia ha valutato che «Ł dunque la condotta il punto di riferimento temporale essenziale a garantire la ‘calcolabilità’ delle conseguenze penali e, con essa, l’autodeterminazione della persona»
Ecco dunque che, rapportando la ratio dell’istituto che viene qui in rilievo alla determinazione del tempus commissi delicti del reato di bancarotta distrattiva, Ł evidente che ciò che rileva non Ł il momento in cui viene dichiarato il fallimento che può dipendere da fattori del tutto estranei alla sfera di volizione dell’agente bensì il momento in cui le condotte sono state materialmente poste in essere, in cui, cioŁ, tali comportamenti nella loro connotazione naturalistica si sono manifestati all’esterno.
¨, come detto, solo nel momento in cui agisce che il condannato può porsi in contrasto con l’opera rieducativa e non nel momento in cui interviene un fatto estraneo alla condotta stessa, del tutto indipendente dalla volontà del condannato che connota l’agire pregresso di offensività.
Ciò che il Tribunale di sorveglianza deve, dunque, valutare, in ragione delle massime sopra evidenziate, Ł la condotta, il comportamento del condannato perchØ Ł attraverso la manifestazione esteriore dei comportamenti che Ł possibile valutare l’adesione al percorso rieducativo, nelle condizioni di tempo e luogo in cui viene agita.
Per tali ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso il 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME