Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16915 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16915 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 27/11/1989
avverso l’ordinanza del 19/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette/safit-ite le conclusioni del PG
GLYPH Il Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre contro l’ordinanza con la quale il 19.11.2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza in data 26 giugno 2024 aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata, con riferimento ai due semestri intercorsi tra il 7 febbraio 2023 e il 7 febbraio 2024.
Il ricorrente è attualmente detenuto in forza dell’ordine di esecuzione n. SIEP 1144/2023 emesso, in data 25 maggio 2023, dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, per l’espiazione di un cumulo di pene concorrenti pari ad un residuo di anni 4 mesi 4 giorni 10 di reclusione.
Lo stesso è detenuto dal 7 febbraio 2022, con fine pena originariamente fissato al 19 settembre 2025; tuttavia, egli ha beneficiato della liberazione anticipata pari a 90 giorni, in relazione ai primi due semestri di pena espiati dal 7 febbraio 2022 al 7 febbraio 2023, con anticipazione del fine pena al 20 giugno 2025.
L’ordinanza di rigetto ha argomentato la decisione di rigetto sulla base della commissione di due illeciti disciplinari in epoca successiva al suddetto periodo in valutazione e, specificamente, in data 28 febbraio 2024 (per intimidazione e sopraffazione dei compagni) e in data 30 marzo 2024 (per positività al drug test al rientro dal lavoro esterno), sanzionati rispettivamente con 15 e 10 giorni di esclusione dalle attività in comune.
I giudici di merito hanno ritenuto tali condotte talmente gravi da riflettersi anche sui semestri antecedenti, in quanto indicativi di una mancata adesione al programma trattamentale: in particolare, la positività al test antidroga al rientro dal lavoro esterno per i giudici dimostrerebbe che il predetto aveva approfittato del beneficio concessogli, per reperire stupefacenti, prendendo necessariamente contatti con ambienti dove in modo consueto si spacciano tali sostanze.
? GLYPH 2. Ricorre il condannato denunciando la violazione di legge, con riferimento all’art. 54 Ord. pen., nonché la manifesta illogicità ed apparenza della motivazione, in relazione alla gravità degli illeciti disciplinari commessi e all’inadeguat valutazione della condotta serbata dal ricorrente durante i semestri oggetto dell’istanza.
Il ricorrente, in particolare, lamenta che il Tribunale di sorveglianza avrebbe fondato la decisione di rigetto esclusivamente sui due illeciti commessi in epoca successiva ai due semestri oggetto di valutazione; violazioni ritenute talmente
gravi da inficiare la bontà del percorso di risocializzazione compiuto nel periodo interessato, che invece risultava contrassegnato da una condotta positiva e dall’assenza di richiami disciplinari.
Per il ricorrente, la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe illogica, altresì, laddove è stata valorizzata la gravità di dette condotte, con particolare riguardo alla seconda infrazione, consistita nell’assunzione di stupefacenti, a seguito della quale i giudici di merito hanno desunto che il condannato avesse approfittato del lavoro esterno per reperire stupefacente, mediante contatti avuti con piazze di spaccio.
A questo proposito, eccepisce il ricorrente di non aver mai beneficiato del lavoro esterno e di aver lavorato sempre ed esclusivamente all’interno dell’istituto penitenziario come addetto alla distribuzione dei pasti; pertanto, egli non avrebbe mai potuto prendere contatti con le piazze di spaccio esterne alla Casa circondariale, non avendo mai abbandonato la stessa come ritenuto invece dal giudicante.
La motivazione dell’ordinanza impugnata per il ricorrente sarebbe, oltre che illogica, meramente apparente con riferimento ai presupposti per la concessione del beneficio della liberazione anticipata, atteso che i giudici di merito non hanno effettuato alcuna valutazione circa la reale partecipazione dell’interessato al programma rieducativo nel periodo in esame.
Il Tribunale si sarebbe limitato a valorizzare in senso negativo la commissione dei due illeciti disciplinari nel semestre di pena successivo ai due oggetto della richiesta de qua, senza confrontarsi con le emergenze istruttorie concernenti l’effettivo percorso di risocializzazione compiuto nel corso della detenzione dall’attuale ricorrente, il quale non aveva riportato per due anni alcuna contestazione disciplinare, aveva già beneficiato di 90 giorni di liberazione anticipata ed aveva svolto attività lavorativa per tutto l’anno 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il provvedimento in esame, valorizzando la gravità degli illeciti disciplinari contestati al ricorrente, si colloca nel solco ermeneutico consolidato secondo cui, nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario di cui all’art. 54 Ord. pen., si possono utilizzare tutti i fatti sintoma da cui desumere l’assenza di partecipazione all’opera di rieducazione del condannato, valutandone la rilevanza anche in deroga al principio della valutazione frazionata semestrale.
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Non v’è dubbio, infatti, che le violazioni perpetrate, se connotate da un disvalore particolarmente elevato, possono ripercuotersi anche sui semestri antecedenti o successivi a quelli in esame, incidendo sulla partecipazione all’opera di rieducazione del condannato, in quanto sintomatiche dell’assenza di effetti positivi del percorso trattamentale intrapreso (tra le altre, Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022 COGNOME, Rv. 285120; Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Tabet, Rv. 280522 – 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, COGNOME Rv. 267245 – 01; Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, COGNOME Rv. 263428 – 01).
La giurisprudenza ha costantemente affermato che, in materia di liberazione anticipata, “il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto” (Sez. I, n. 4019 del 13.7.20 Cc, Rv 280522 -01).
L’ordinanza, pur succintamente motivata, espone in maniera logica e adeguata le argomentazioni con le quali il Tribunale di sorveglianza di Roma ha ritenuto che le gravi condotte segnalate costituissero una netta smentita dell’ipotesi per la quale il condannato avrebbe aderito e partecipato sinceramente al percorso trattannentale, conclusosi appena pochi giorni prima dei due episodi.
1.2. Quanto alle doglianze relative all’erronea affermazione che l’episodio relativo all’uso di stupefacenti fosse stato commesso durante il lavoro esterno e dunque fosse suscettibile di evidenziare rapporti con le piazze di spaccio, va rilevato che il ricorrente, nello smentire la ricostruzione prospettata dal Tribunale, non ha allegato alcun elemento idoneo a dimostrare che l’episodio del consumo di stupefacenti sia avvenuto all’interno dell’istituto.
In secondo luogo, la circostanza che egli si sia procurato lo stupefacente e ne abbia fatto uso internamente al carcere non appare certamente un elemento di minor allarme, rispetto a quanto considerato dal Tribunale, e dunque essa non è in grado di scalfire la logicità della valutazione relativa all’assenza di un’autentica adesione al percorso trattamentale.
Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 13/03/2025.