Liberazione Anticipata: Quando la Condotta Successiva al Semestre Può Costare il Beneficio
La concessione della liberazione anticipata rappresenta un incentivo fondamentale nel percorso di rieducazione del condannato. Tuttavia, il suo ottenimento non è automatico ma subordinato a una valutazione complessiva della condotta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: anche i comportamenti negativi tenuti dopo il periodo di osservazione possono compromettere la concessione del beneficio.
I Fatti del Caso
Un detenuto presentava istanza per ottenere la liberazione anticipata relativa ai semestri compresi tra l’ottobre 2019 e l’ottobre 2021. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava la richiesta. La decisione non si basava su infrazioni commesse durante quel periodo, bensì su episodi negativi verificatisi successivamente.
In particolare, al ricorrente venivano contestati due fatti:
1. Un controllo avvenuto nel novembre 2021, durante il quale era stato trovato in compagnia di una persona con precedenti penali.
2. Una denuncia a suo carico nel giugno 2022 per un reato previsto dall’art. 389 del codice penale.
Contro questa decisione, il detenuto proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo implicitamente che la valutazione dovesse limitarsi al periodo per cui si richiedeva il beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del Tribunale di sorveglianza. Secondo gli Ermellini, il ricorso non mirava a contestare specifici vizi del provvedimento, ma a sollecitare un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità. La valutazione del giudice di sorveglianza è stata ritenuta corretta e ben motivata.
L’impatto della condotta sulla liberazione anticipata
Il fulcro della decisione risiede nel principio per cui la valutazione della condotta del detenuto, sebbene vada di norma frazionata per ogni singolo semestre, non può ignorare comportamenti successivi di particolare gravità. La Corte ha richiamato un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui la valutazione può “estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave”.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su una visione olistica del percorso rieducativo del detenuto. La liberazione anticipata è un premio per una partecipazione costante e proficua al trattamento. Comportamenti come frequentare pregiudicati o commettere nuovi reati, anche se successivi al semestre in esame, sono indicatori chiari di una mancata adesione a tale percorso.
Questi episodi, secondo la Corte, “esplicano i suoi effetti sul periodo oggetto di osservazione”, dimostrando che la partecipazione del detenuto al programma rieducativo non era genuina o, quantomeno, non si era consolidata. Di conseguenza, la gravità di tali condotte ha un effetto retroattivo sulla valutazione, inficiando la positiva considerazione dei semestri precedenti. La decisione del Tribunale di sorveglianza di tenere conto di questi elementi è stata, pertanto, pienamente legittima.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione per la liberazione anticipata non è un mero calcolo contabile dei giorni di pena e della buona condotta formale all’interno di un semestre. È, invece, un giudizio complessivo e sostanziale sulla serietà e continuità del percorso di reinserimento sociale del condannato. Un singolo passo falso, se ritenuto grave, può annullare i progressi registrati in precedenza. Per i detenuti, ciò significa che la prova di partecipazione all’opera di rieducazione deve essere costante e senza interruzioni, poiché ogni comportamento viene letto come parte di un unico percorso verso il reinserimento nella società.
È possibile negare la liberazione anticipata per comportamenti negativi avvenuti dopo il semestre in valutazione?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la valutazione della condotta può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, qualora il condannato abbia tenuto un comportamento particolarmente grave, poiché ciò incide sulla valutazione complessiva del percorso rieducativo.
Quali comportamenti sono stati ritenuti gravi in questo specifico caso?
Nel caso esaminato, sono stati considerati gravi il fatto che il ricorrente, in una data successiva al periodo di osservazione, fosse stato controllato in compagnia di un pregiudicato e, in un’altra occasione, fosse stato denunciato per un reato ai sensi dell’art. 389 del codice penale.
Qual è stata la conseguenza finale per il ricorrente?
Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19895 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 25 maggio 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava l’istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da NOME COGNOME per i semestri compresi tra I’l ottobre 2019 e I’l ottobre 2021.
Ritenuto che il ricorso di COGNOME, articolato in un’unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, evidenziando che, nel periodo successivo a quello in esame, il ricorrente, il 9 novembre 2021, era stato controllato in compagnia di un pregiudicato, e, il 12 giugno 2022, era stato denunciato per il reato di cui all’art. 389 cod. pen.
Ritenuto che la gravità delle condotte di COGNOME esplica i suoi effetti sul periodo oggetto di osservazione, come correttamente evidenziato dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui «la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave » (Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.