Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1862 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1862 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Salerno udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Salerno del 28 febbraio 2025, con cui Ł stata negata al detenuto la liberazione anticipata in relazione ai periodi dal 17 marzo al 22 novembre 2017 e dal 17 febbraio 2023 al 17 febbraio 2024.
Il Tribunale di sorveglianza ha reputato ostativa alla concessione del beneficio la condotta del condannato che, dopo la detenzione sofferta nell’anno 2017, commetteva a febbraio 2023 due rapine aggravate dall’uso di armi e, tratto in arresto, assumeva in ambito intramurario contegni trasgressivi, in conseguenza dei quali l’8 luglio 2024 era segnalato per resistenza a pubblico ufficiale e percosse, mentre il 3 luglio 2025 era destinatario di sanzione disciplinare, perchØ trovato in possesso di un telefono cellulare, del quale ammetteva di essere proprietario.
Il condannato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, eccependo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione.
Deduce che il Tribunale di sorveglianza ha negato il beneficio, valutando in relazione al semestre marzo-novembre 2017 condotte criminose commesse sei anni dopo e riguardo ai due semestri dal 17 febbraio 2023 al 17 febbraio 2024 denunce e sanzioni disciplinari non ricadenti nel periodo interessato, senza esplicitare la gravità dei fatti e la loro refluenza su semestri diversi da quelli in cui si sono verificati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 – 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 – 01), sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto: la violazione deve essere tanto piø grave quanto piø distanti risultino i periodi di tempo interessati dalla domanda di concessione del beneficio (Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 285120; Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280522 – 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, COGNOME, Rv. 267245 – 01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428 – 01).
Si Ł condivisibilmente osservato che proporzionalmente all’estensione dell’incidenza negativa retroattiva della violazione consumata in un semestre rispetto ai semestri antecedenti deve essere particolarmente accurato l’apprezzamento della gravità della trasgressione in sØ e con riguardo al grado di partecipazione del condannato al trattamento rieducativo nel tempo precedente, esposto agli effetti negativi della violazione, alla stregua dei parametri indicati nell’art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (così, Sez. 1, n. 28606 del 04/06/2025, COGNOME, n.m., e Sez. 1, n. 14351 del 08/01/2025, NOME, n. m.).
L’ordinanza impugnata non si discosta dalle richiamate coordinate giurisprudenziali riguardo al diniego del beneficio per il periodo 17 febbraio 2023 – 17 febbraio 2024, interessato dalle rapine commesse da COGNOME il 17 e il 24 febbraio 2023, nonchØ da contegni tenuti in ambito carcerario nei semestri successivi, indicativi dell’assenza di una reale adesione partecipativa da parte dell’autore all’opera rieducativa anche nei periodi precedenti.
A conclusioni diverse deve pervenirsi per il periodo marzo – novembre 2017, atteso che il Tribunale di sorveglianza accomuna detto periodo ai semestri piø recenti ai fini del giudizio negativo formulato, valorizzando condotte criminose e contegni in ambito carcerario localizzatisi negli anni 2023, 2024, 2025, senza offrire elementi di valutazione in ordine alla loro refluenza sul semestre di gran lunga antecedente e sulla partecipazione dell’interessato all’opera di rieducazione nel periodo indicato.
Per le esposte ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al periodo marzo – novembre 2017, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Salerno, che provvederà a sanare i vizi motivazionali rilevati, mentre il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al periodo 17 marzo 2017 – 22 novembre 2017, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Salerno.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 19/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME