Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11624 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11624 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME MONZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che l’art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione;
che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all’esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all’opera di rieducazione perseguita dal trattamento;
che la partecipazione all’opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore – la quale deve essere valutata, come indicato nell’art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, COGNOME, Rv. 214832) – e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l’adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, COGNOME, Rv. 252355);
che la suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall’abbandono delle pregresse logiche devianti;
che, pertanto, ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all’opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. n. 24449 del 12/1/2016, COGNOME, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati;
che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento con esclusivo riferimento al semestre indicato nel provvedimento impugnato dall’introduzione, da parte della NOME, di sostanza stupefacente all’interno della comunità nella quale ella stava scontando la pena in regime di affidamento
terapeutico-riabilitativo, condotta che le è valsa la revoca, con effetto retro della misura alternativa alla detenzione;
che il provvedimento impugnato appare completo e congruamente motivato con riferimento sia alla composizione del semestre – dal quale è stat correttamente escluso il periodo trascorso dalla NOME in comunità, n computabile ai fini dell’espiazione della pena in virtù della decorrenza ex tunc dell’ordinanza di revoca – sia alla sussistenza ed alla portata della cond trasgressiva, che la ricorrente contesta in termini di insuperabile generi e senza accompagnare l’obiezione, come avrebbe dovuto in forza del principio di autosufficienza del ricorso, con pertinenti allegazioni;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata – in ragione della manifes infondatezza dell’unico motivo – la inammissibilità del ricorso, con conseguent condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanz di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della caus inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cas delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 19/12/2023.