Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14465 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14465 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 24471/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 13/03/1980 avverso l’ordinanza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di Roma Vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME Vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 26 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto, in parte, il reclamo in tema di liberazione anticipata introdotto da COGNOME NOME.
In particolare, Ł stato confermato il diniego di liberazione anticipata in relazione al periodo 21 ottobre 2019 – 21 aprile 2020.
Ciò in relazione al fatto che in data 12 dicembre 2019 lo Scali Ł stato destinatario di un rapporto disciplinare relativo alla presenza di un telefono cellulare nella camera detentiva da lui occupata con altri soggetti.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME Daniele. Con unico motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente, il Tribunale non ha valutato in modo aderente alla realtà l’episodio storico del rinvenimento del cellulare all’interno della camera detentiva.
In particolare si era dimostrata l’assenza di connivenza o agevolazione alla detenzione dell’apparecchio vietato, riferibile ad altro detenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Ed invero, le argomentazioni difensive, prospettate in ricorso, si traducono in una richiesta di
rivalutazione di aspetti in fatto e non individuano una reale criticità in diritto della decisione impugnata.
In via generale, non Ł superfluo qui ribadire, quanto al beneficio della liberazione anticipata , che la finalità principale dell’istituto, risiede, com’Ł noto, nel consentire un piø efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991).
La valutazione di meritevolezza del beneficio, sotto l’esclusivo aspetto evidenziato, Ł ovviamente rimessa al giudice del merito; ma questo Ł tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall’interessato (nel semestre in esame) , siano rinvenibili in modo effettivo e costante sintomi dell’evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini del riconoscimento del beneficio, Ł, per l’appunto e come detto, soltanto “la partecipazione” del condannato detenuto all’opera rieducativa.
Nella fattispecie il Tribunale non si Ł limitato a ritenere di per sŁ ostativo alla concessione del beneficio il dato formale dell’esistenza di un rapporto disciplinare a carico dell’interessato, ma ha anche valutato complessivamente il significato della condotta contestata al ricorrente in rapporto al semestre valutato, pervenendo alla conclusione di ritenere come non integrata in detto periodo una effettiva partecipazione all’opera rieducativa in relazione alla esistenza quantomeno di profili di negligenza in capo allo COGNOME, che avrebbero – di fatto – agevolato l’uso dell’apparecchio vietato.
Ciò posto, Ł del tutto pacifico secondo gli arresti di questa Corte che le infrazioni commesse durante il periodo in esame ai fini della concessione di liberazione anticipata non rilevano per l’entità delle conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo (tra le molte Sez. I, n. 16986 del 28/11/2002 Fedele, rv. 224792; Sez. I n. 7117 del 8.11.2007, rv 239303 ; Sez. I n. 2888 del 11.5.1995, rv 202143), in quanto mentre nel procedimento disciplinare la condotta personale del detenuto viene valutata sotto il profilo della sua contrarietà alle regole previste nel regolamento interno dell’istituto, in tema di liberazione anticipata quella stessa condotta viene apprezzata sotto diverso profilo, come uno dei plurimi elementi da cui desumere l’effettività – o meno – della partecipazione stessa.
In tal senso, la condotta contraria alle norme di comportamento interne all’ Istituto Ł in quanto tale da ritenersi indicativa di una adesione insufficiente al sistema di valori promosso dall’opera di rieducazione.
Dunque la critica del detenuto finisce con il sollecitare una diversa valutazione di profili in fatto, che appaiono congruamente apprezzati.
Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17/01/2025.
Il Presidente NOME COGNOME