Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10312 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10312 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/02/2026
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato da: Magistrato di sorveglianza di Venezia nei confronti del Giudice del Tribunale di Pesaro; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 settembre 2025 il Tribunale di Pesaro, quale Giudice dell’esecuzione, investito del ricorso con il quale il difensore di NOME COGNOME – condannato con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 13 settembre 2024, irrevocabile il 18 ottobre 2024, alla pena detentiva di mesi dieci di reclusione ed
euro 300,00 di multa, sostituita dal lavoro di pubblica utilità per una durata pari a 600 ore – ha chiesto la concessione della liberazione anticipata, ha declinato la propria competenza, reputando funzionalmente competente il Magistrato di sorveglianza di Venezia al quale ha trasmesso gli atti.
Con provvedimento del 31 ottobre 2025 il Magistrato di sorveglianza di Venezia ha a sua volta declinato la propria competenza.
Ha reputato che l’orientamento anche di recente espresso da questa Corte, che, in relazione ad un caso identico a quello in esame, ha radicato la competenza in capo al Magistrato di sorveglianza non possa ritenersi condivisibile. Ha, infatti, sostenuto che la competenza del Giudice dell’esecuzione si tragga da una sistematica lettura degli artt. 63 legge 24 novembre 1981 n. 689 e 38 d. Igs. n. 10 ottobre 2022 n. che ha modificato l’art. 661 cod. proc. pen.
Evidenzia infatti come dette norme escludano ogni intervento del Magistrato di sorveglianza in relazione alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, a differenza di quanto previsto per la detenzione domiciliare e per la semilibertà.
Aggiunge che l’art. 76 legge 689/81, a chiusura del capo III dedicato alle pene sostitutive, estende a queste ultime talune norme della legge sull’ordinamento penitenziario «in quanto compatibili».
Essa, pertanto, non regola un’automatica estensione della competenza del Magistrato di sorveglianza, anche perché l’art. 76 Ord. pen. non richiama espressamente la disciplina procedurale di cui all’art. 69-bis Ord. pen.
Rimarca come proprio l’assenza di un esplicito riferimento normativo renda palese il fatto che il giudice competente a decidere dell’istanza volta ad ottenere la liberazione anticipata non possa che essere quello che ha emesso la sentenza di condanna, apparendo illogico che sia altro magistrato a dover valutarne la concessione senza avere conoscenza della gestione e della fase esecutiva della sanzione sostitutiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di prendere cognizione dell’istanza di liberazione anticipata consegue una stasi procedimentale che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.
Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Magistrato di sorveglianza di Venezia, che da ultimo l’ha declinata. In tal senso è in effetti orientata la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Ardissone, Rv. 287687-01, e a seguire, ancorché non massimate, Sez. 1, n. 18955 del 2025; Sez. 1, n. 22662 del 2025;
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Sez. 1, n. 30637 del 2025; Sez. 1, n. 34652 del 2025; Sez. 1, n. 34653 del 2025; Sez. 1, n. 37693 del 2025; Sez. 1, n. 37694 del 2025; Sez. 1, n. 38903 del 2025; Sez. 1, n. 41563 del 2025; Sez. 1, n. 1319 del 2026; Sez. 1, n. 2918 del 2026), cui il Collegio intende dare continuità.
Tale indirizzo ermeneutico si fonda, infatti, su solide basi testuali e logicosistematiche, che permettono di affermare, pregiudizialmente, come l’istituto della liberazione anticipata trovi applicazione con riferimento alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (presupposto del quale né l’uno né l’altro dei giudici in conflitto sembra ormai più dubitare, ma che in origine era apparso controverso, tanto da necessitare, esso stesso, dell’intervento chiarificatore di questa Corte).
3.2. Il rilievo che precede esclude già di per sé che, in materia, possa operare in senso ostativo la «riserva di compatibilità» che figura nel corpo dell’art. 76 legge n. 689, cit. Tra la liberazione anticipata e il lavoro di pubblica utilità non sussistono sotto altro verso, ragioni ulteriori di incompatibilità logico-sistematica. La pena sostitutiva in disamina è imperniata sulla prestazione di un’attività non retribuita (per non meno di sei ore settimanali) avente spiccata attitudine rieducativa e risocializzante (art. 56-bis, commi 1 e 2, legge 689, cit.); comporta l’osservanza di specifiche prescrizioni, comuni anche alla detenzione domiciliare e alla
semilibertà sostitutive (art. 56-ter legge 689, cit.); riveste finalità di reinserimen sociale, dal momento che l’Ufficio di esecuzione penale esterna deve riferire, al giudice che la sovrintende, non solo sull’effettivo svolgimento del lavoro da parte del condannato, ma anche «sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale» (art. 63, comma 3, legge 689, cit.). La Relazione illustrativa, allegata al digs. 150 del 2022, nel descrivere le caratteristiche del lavoro di pubblica utilità sostitutiv (pag. 195), da un lato affianca tale misura alla detenzione domiciliare sostitutiva e alla semilibertà sostitutiva, indicandola, al pari delle altre, come «penaprogramma», avente tuttavia un minor grado di incidenza sulle libertà del condannato, in quanto totalmente priva della componente detentiva; e, dall’altro, assegna ad essa, nel sistema delle nuove pene sostitutive, un ruolo «comparabile a quello ricoperto dall’affidamento in prova al servizio sociale tra le misure alternative alla detenzione, in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare». L’applicazione dell’istituto della liberazione anticipata alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è dunque pienamente conforme – come si viene conclusivamente a ribadire – alla ratio cui si informa l’intera disciplina delle pene sostitutive, come ridisegnata dal d.lgs. n. 150 del 2022.
Una volta stabilita, dunque, siffatta applicabilità, l’interprete non può che constatare come, in ordine all’individuazione del giudice competente a decidere al riguardo, il quadro normativo sia inequivoco e non derogato.
L’art. 69-bis della legge n. 354 del 1975 – come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all’entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022) – è l’unica disposizione del sistema che regola l’istituto della liberazione anticipata sotto l’aspetto procedurale. La disposizione ha portata generale, non contenendo essa alcun distinguo inerente alle diverse categorie di soggetti possibili beneficiari della premialità, ancorché la relativa platea si sia nel tempo ampliata, come già si osservava, per effetto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale. E, nonostante tale platea ricomprenda ora i soggetti ammessi ad espiare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il legislatore non ha inteso – neppure in occasione dell’ultima riforma dell’istituto, sopra indicata – optare per moduli procedimentali diversificati. L’art. 69-bis, cit., prevede dunque tuttora, espressamente, al suo comma 4, che «(i)l provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza», mentre i commi antecedenti regolano modalità e tempi della decisione (recentemente incisi, peraltro, da Corte cost., n. 201 del 2025), sempre intestando la competenza, in via esclusiva, a tale organo giudiziario. Il comma 5 della disposizione stabilisce, poi, che «(a)vverso l’ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo
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al tribunale di sorveglianza competente per territorio». Sono quindi richiamate, nel medesimo comma 5, ulteriori forme procedurali, che specificamente si attagliano al modus operandi di detto tribunale. Si è, in definitiva, a cospetto di una competenza dalla legge ben delineata, e recentemente ridisegnata, che – nella sua esaustiva disciplina, anche riferita al sistema delle impugnazioni – non lascia spazio a soluzioni interpretative alternative.
6. La «riserva di compatibilità», contenuta nell’art 76 della legge n. 689 del 1981, non vale ad escludere l’applicazione dell’art. 69-bis della legge n. 354 del 1975, perché tale riserva si riferisce alle disposizioni di quest’ultima legge che l’art. 76 direttamente richiama (tra le quali l’art. 69-bis, cit., non figura), e perché, in ogni caso, nessuna incompatibilità di sistema si produce con l’intestare al magistrato di sorveglianza, anziché al giudice che ha disposto la misura, e che ne cura l’esecuzione, la competenza in materia. Non può negarsi che il magistrato di sorveglianza sia, in tema di liberazione anticipata, il giudice naturale istituito dall’ordinamento, né egli appare privo degli strumenti conoscitivi indispensabili per assumere, anche al riguardo, appropriate e ponderate deliberazioni. Il magistrato di sorveglianza può efficacemente interloquire con l’Ufficio di esecuzione penale esterna e con le forze dell’ordine e può svolgere, anche d’ufficio, ogni opportuna attività istruttoria per verificare l’andamento della misura, nonché per giudicare della condotta serbata dal condannato, del suo «concreto recupero sociale» e del «positivo evolversi della sua personalità» (che sono i presupposti sostanziali, al cui riscontro l’art. 47, comma 12-bis, della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione del beneficio). Non pare, dunque, sostenibile l’assunto secondo cui, per il solo fatto di riferirsi ad un rapporto esecutivo regolato, sotto ulteriori aspet da altro giudice, la cognizione della magistratura di sorveglianza in proposito resti svuotata di reale contenuto, per assumere una dimensione ineffettiva e meramente formale. Né i diversi ambiti di giurisdizione sono destinati a collidere, essendo viceversa il perimetro delle rispettive valutazioni e decisioni ben distinto e non interferente, benché esse siano alimentate da una base informativa comune. La concentrazione delle attribuzioni in capo al giudice che ha disposto la misura, e che ne cura l’esecuzione, sarebbe stata verosimilmente auspicabile, nell’ottica dell’economia processuale e dell’armonia teorica, ma la relativa prospettiva appare recessiva, allo stato, innanzi al dato testuale e sistematico vigente, non superabile in via meramente interpretativa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
7. Il Magistrato di sorveglianza di Venezia deve essere designato quale giudice competente. Segue l’immediata trasmissione degli atti al medesimo Magistrato di sorveglianza per la definizione del procedimento inerente alla liberazione anticipata.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Venezia cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso, il 24/02/2026