Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9680 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9680 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava il reclamo, proposto da NOME COGNOME, avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bari del 16/05/2023 che aveva rigettato la sua istanza di concessione di liberazione anticipata in relazione al semestre frazionato 10/02/2020 – 30/06/2020 + 13/12/2022- 23/01/2023.
Il provvedimento reiettivo si fondava sulla pendenza di un procedimento penale (definito in primo grado con condanna) per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, commesso nel periodo intercorrente tra le due frazioni oggetto della richiesta.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, che denuncia vizio della motivazione dell’impugnata ordinanza, rilevando la contraddittorietà della stessa rispetto al provvedimento emesso dal medesimo Tribunale il 09/05/2023, di accoglimento del reclamo avverso il diniego di liberazione anticipata con riferimento ai due semestri (10/02/2019 – 10/02/2020), adottato dal Magistrato di sorveglianza sulla base del medesimo fatto reato. Ancora si duole il ricorrente che il Tribunale di Sorveglianza non abbia considerato che l’arresto del COGNOME dell’aprile 2022 costituisse un fatto isolato, che il NOME avesse, nel periodo intercorrente tra le due frazioni detentive oggetto dell’istanza, svolto un’attività lavorativa, e che il Tribunale avesse pretermesso ogni valutazione circa il percorso rieducativo intrapreso nel periodo di detenzione carceraria.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della liberazione anticipata è soggetta all’apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, la cui valutazione, che deve riflettersi nella motivazione, deve essere condotta sui binari segnati dall’art. 54 ord. pen.
Tale disposizione subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione.
In particolare, in materia vale il principio secondo il quale l’oggetto della valutazione del Tribunale di sorveglianza è la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all’opera di rieducazione e non il conseguimento dell’effetto rieducativo (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743, che ha annullato con rinvio il diniego della liberazione anticipata motivato in ragione della commissione di gravi reati a distanza di circa sei anni dalla fine dell’esecuzione della prima parte della pena e dell’evasione al termine del secondo periodo di detenzione, senza compiere alcun esame dell’impegno dimostrato dal condannato nel corso di ciascuno dei semestri rilevanti ai fini della concessione del beneficio).
Pertanto, la condotta del richiedente deve essere valutata frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, sebbene tale principio non abbia carattere assoluto, non potendosi escludere che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari; la ricaduta nel reato è poi indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all’opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, COGNOME, Rv. 252186; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, COGNOME, Rv. 207705).
Va infine ricordato l’insegnamento per cui ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l’istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all’opera rieducativa successivamente sperimentata (sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 – 01).
Il Tribunale di sorveglianza non ha fatto buon governo dei superiori principi.
3.1. In primo luogo, dalla lettura del provvedimento emerge la carenza di valutazione del comportamento intramurario posto in essere dal detenuto nel semestre per il quale veniva richiesto il beneficio.
3.2. In secondo luogo, il Tribunale di Sorveglianza, nel limitarsi a citare la pendenza del procedimento a carico del NOME per fatto commesso nel periodo intercorrente tra le due frazioni del semestre in esame, ha del tutto omesso di effettuare una valutazione specifica della condotta illecita oggetto di contestazione,
e conseguentemente di chiarire perché la sua commissione dimostrasse la mancata partecipazione di NOME all’opera di rieducazione per tutto il periodo interessato.
Le considerazioni sopra svolte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari, per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari.
Così deciso il 15 dicembre 2023
Il Copsigliere estensore
Il Presidente