Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43221 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43221 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di NOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Avellino con la quale era stata rigettata l’istanza di liberazione anticipata in relazione al periodo dal 20 novembre 2017 al 20 maggio 2021.
Secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, deponeva in senso negativo la partecipazione, da parte del condannato, nel mese di febbraio 2021, ad una protesta, all’interno del luogo di detenzione, originata da alcune decisioni assunte per fronteggiare l’emergenza sanitaria determinata dal COVID – 19.
Le forme plateali della protesta e la pubblicazione dei fatti sui social network avevano acuito la gravità del comportamento.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato l’idoneità dell’episodio a dimostrare la mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione ed il fallimento della stessa, tenuto conto della carica particolarmente trasgressiva della condotta, suscettibile di riverberare i propri effetti anche sui semestri diversi da quello in cui la stessa è stata posta in essere.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO, articolando un motivo con il quale ha eccepito vizi di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica.
In sostanza, il provvedimento sarebbe viziato per non essere stata presa adeguatamente in considerazione la specificità della situazione e del contesto in cui sono avvenuti i fatti.
La protesta è avvenuta in un periodo limitato di tempo, febbraio 2021, nel contesto dell’emergenza mondiale determinata dalla pandemia da COVID – 19, nonché nell’ambito di una situazione particolarmente delicata all’interno degli istituti penitenziari.
Alla luce dell’eccezionalità della situazione e della isolata condotta (risoltasi in una unica giornata), non sarebbe stata fornita adeguata ed effettiva motivazione della sua incidenza sulla valutazione della mancata partecipazione del detenuto all’attività di rieducazione per un arco di tempo particolarmente lungo e coinvolgente ben sei semestri precedenti.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Pur dovendosi tenere conto del principio secondo cui «in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto» (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522), nel caso in esame, non risulta essere stata fornita una completa motivazione circa l’incidenza della condotta posta in essere dal detenuto sul percorso risocializzante riferito al periodo precedente i fatti del febbraio 2021.
Va, senz’altro, condiviso l’orientamento in base al quale «pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, tale principio non è assoluto, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari, e la ricaduta nel reato è indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all’opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione» (Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, COGNOME, Rv. 207705, relativa all’ipotesi di reato successivo commesso in stato di libertà; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, COGNOME G., Rv. 216850; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, COGNOME, Rv. 252186, relativa all’ipotesi di reato di evasione commesso in successivo stato di arresti domiciliari e molte altre ancora).
Pur avendo dichiaratamente, fatto applicazione di tali principi, il Tribunale ha omesso di indicare in termini completi ed esenti da vizi di contraddittorietà manifesta, le ragioni per le quali ha ritenuto compromessa l’intera opera di rieducazione del condannato.
Ciò, tenuto conto, in particolare, della significativa retrodatazione del diniego della liberazione anticipata, fatta retroagire a diversi anni prima, pur a fronte della mancata segnalazione di ulteriori condotte trasgressive delle prescrizioni inerenti la condizione di detenzione.
A tale proposito, va ricordato e condiviso quanto deciso da Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, COGNOME Witt, Rv. 258743 (conf. Sez. 1, n. 12746 del
07/03/2012, COGNOME, Rv. 252355), ossia che «in tema di concessione del beneficio della liberazione anticipata, costituisce oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all’opera di rieducazione e non il conseguimento dell’effetto rieducativo ed il reinserimento sociale dello stesso, che costituiscono, invece, la finalità cui tende l’istitut premiale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il diniego della liberazione anticipata motivato in ragione della commissione di gravi reati a distanza di circa sei anni dalla fine dell’esecuzione della prima parte della pena e dell’evasione al termine del secondo periodo di detenzione, senza compiere alcun esame dell’impegno dimostrato dal condannato nel corso di ciascuno dei semestri rilevanti ai fini della concessione del beneficio)».
Altro elemento trascurato è costituito da quello della specificità delle ragioni della protesta da individuarsi in una condizione del tutto particolare, come quella determinatasi per effetto di una pandemia mondiale.
Sul punto, la questione è stata sinteticamente affrontata nel provvedimento impugnato liquidando la questione con l’affermazione del fallimento dell’opera di rieducazione della pena.
Anche su tale aspetto, non è stata osservata la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428 ,(conf. Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 255406) ha, infatti, affermato che «in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione, idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo la quale deve essere tanto più grave, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che aveva respinto la concessione del beneficio vanificando tutti i diciannove semestri di pena scontata per le violazioni commesse in quattro semestri, senza tenere conto della partecipazione del detenuto ad attività di studio e lavoro)».
Infine, pur dovendosi condividere il rilievo del Procuratore generale che ha richiamato quanto deciso da Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, COGNOME Bello, Rv. 276498, ovvero che «nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un
atteggiamento incompatibile con l’adesione allo stesso da parte del detenuto», va comunque ribadita la necessità di un’argomentata valutazione autonoma del fatto trasgressivo, da identificare con precisione e da valutare di conseguenza, contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie.
Tanto complessivamente considerato, si rileva una carenza giustificativa in merito al diniego di ben sette semestri di liberazione anticipata sulla base di una, non adeguatamente circostanziata, gravità della condotta tenuta da NOME nel febbraio 2021 e senza la valutazione del concreto comportamento inframurario del detenuto nei periodi di riferimento.
Da quanto esposto, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Napoli che si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso il 13/09/2024