Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19736 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19736 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AGROPOLI il 18/09/1988
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
Rilevato che
COGNOME Bruno, condannato per il reato di cui all’art. 7, commi 1 e 2,
relazione all’art. 2, commi 1 e 5, e 3, comma 13, d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modifica dalla I. 28 marzo 2019, n. 26, alla pena di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclu
articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativam alla sopravvenuta abolizione del reddito di cittadinanza e la conseguente abrogazione del
fattispecie penale incriminatrice, evidenziando che ai fini della produzione degli effetti ab bisogna far riferimento alla normativa vigente sia al momento del fatto, sia al momento
celebrazione del giudizio (primo e secondo motivo);
Considerato che il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente perché
strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge i sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese
corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il poiché, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l’abrogazione, a far
dall’01/01/2024, del delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conver modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 2
dicembre 2022, n. 197, nel far salva l’applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previst i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al pr retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, secondo comma, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta pro irragionevolezza, assicurando la tutela penale all’indebita erogazione del reddito di cittadi sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua pr soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d. maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferi analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (S 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 – 01; cfr., nello stesso senso, Corte cost., sent. n. 54 2004);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilit
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.