Lex Mitior e Querela: la Legge più Favorevole Vince Sempre
Con la sentenza n. 13953 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento penale: il principio della lex mitior, ovvero l’applicazione della legge più favorevole all’imputato. Il caso in esame riguarda un reato di appropriazione indebita e la complessa successione di norme che ne hanno modificato la procedibilità, da d’ufficio a querela e viceversa. Questa pronuncia chiarisce che una volta introdotto un regime più mite, questo prevale su eventuali successive modifiche peggiorative, fino al passaggio in giudicato della sentenza.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva accusato di appropriazione indebita, un reato commesso nel settembre del 2016. All’epoca dei fatti, il reato era procedibile d’ufficio. Tuttavia, con il d.lgs. n. 36 del 2018, entrato in vigore il 9 maggio 2018, il regime di procedibilità per l’appropriazione indebita veniva modificato, rendendola perseguibile solo a seguito di querela di parte.
La Corte di Appello di Torino, investita del caso, dichiarava l’improcedibilità dell’azione penale. I giudici di secondo grado rilevavano che, sebbene le persone offese avessero presentato una querela, questa era tardiva. Il termine per la sua presentazione, secondo la normativa transitoria, decorreva dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto o dalla successiva conoscenza del fatto. In entrambi i casi, la querela presentata nel luglio 2019 era fuori tempo massimo. La Corte d’Appello riteneva irrilevante una successiva modifica legislativa (L. n. 3 del 2019) che aveva reintrodotto la procedibilità d’ufficio per alcune ipotesi.
Contro questa decisione, il Procuratore Generale e le parti civili proponevano ricorso in Cassazione, sostenendo che la modifica peggiorativa successiva dovesse trovare applicazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il principio della lex mitior
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando in toto la decisione della Corte territoriale. Il cuore della sentenza risiede nell’applicazione dell’articolo 2, comma quarto, del codice penale. Questo articolo stabilisce che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le leggi posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
I giudici di legittimità hanno sottolineato la natura “mista”, sia sostanziale che processuale, della querela. Essa non è un mero atto processuale, ma incide direttamente sulla punibilità del colpevole. Di conseguenza, le modifiche legislative che riguardano il regime di procedibilità ricadono pienamente nell’ambito di applicazione del principio della lex mitior.
Le Motivazioni
La Cassazione ha chiarito che nel momento in cui, nel corso di un procedimento penale, interviene una legge che introduce un regime di procedibilità più favorevole all’imputato (come il passaggio dalla procedibilità d’ufficio a quella a querela), tale regime deve essere immediatamente applicato. Questo regime più mite si cristallizza come la lex mitior applicabile al caso concreto.
Eventuali e successive modifiche legislative che reintroducono un regime più severo (come il ritorno alla procedibilità d’ufficio) non possono avere effetto retroattivo a danno dell’imputato. In altre parole, la legge più favorevole “congela” la situazione giuridica a vantaggio del reo, e questo vantaggio non può essere cancellato da una successiva reformatio in peius da parte del legislatore. La Corte d’Appello aveva, quindi, correttamente individuato nel d.lgs. n. 36 del 2018 la normativa applicabile e, constatata la tardività della querela, aveva giustamente dichiarato l’improcedibilità.
Le Conclusioni
Questa sentenza rafforza il principio di garanzia della lex mitior, un pilastro dello stato di diritto. Le implicazioni pratiche sono significative: l’imputato ha diritto a beneficiare della legge più favorevole che interviene in qualsiasi momento prima della formazione del giudicato. Il legislatore non può, con una legge successiva, annullare gli effetti di una norma più mite già entrata in vigore e applicabile a un determinato fatto. La decisione offre certezza giuridica, stabilendo che la valutazione sulla procedibilità deve essere ancorata al quadro normativo più favorevole all’imputato, considerato nel suo complesso e nel suo evolversi nel tempo.
Se la legge cambia e un reato prima procedibile d’ufficio diventa procedibile a querela, quale legge si applica a un fatto commesso prima del cambiamento?
Si applica la nuova legge più favorevole (lex mitior), che introduce la procedibilità a querela, in base all’art. 2, comma 4, del codice penale. L’imputato ha diritto a beneficiare di questo regime più mite, anche se il fatto è stato commesso quando la legge era più severa.
Cosa succede se, dopo aver introdotto un regime più favorevole (a querela), una nuova legge reintroduce la procedibilità d’ufficio?
La nuova legge più sfavorevole non si applica ai fatti commessi in precedenza. Il regime più favorevole introdotto precedentemente (la procedibilità a querela) rimane valido e prevalente per quei casi, in quanto costituisce la lex mitior.
Perché la querela è considerata una norma di natura ‘mista’ (sostanziale e processuale)?
È considerata di natura mista perché, pur essendo un atto che dà inizio al processo (aspetto processuale), la sua presenza o assenza incide direttamente sulla punibilità concreta dell’autore del reato (aspetto sostanziale). Questa natura mista la sottopone al principio della lex mitior.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13953 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13953 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TORINO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO MORGETO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE di APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. L’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME instava per il rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Torino dichiarava improcedibile l’appropriazione indebita contestata a NOME COGNOME, rilevando come la lex mit – for applicabile, considerata la successione di leggi nel tempo che regolavano la procedibilità del reato previsto dall’art. 646 cod. pen. doveva essere individuata in quella introdotta con il d.lgv. n. 36 del 2018, entrato in vigore alla data del 9 maggio 2018. La Corte rilevava che la procedibilità relativa ai reati consumati in precedenza era stata regolamentata dall’art. 12 del d.lgv. n. 36 del 2018, che ha disposto che per i reati commessi prima della data di entrata in vigore del decreto, come quello per cui si procede – consumato il 26 settembre 2016 – il termine per la presentazione della querela decorreva dalla data in cui era entrato in vigore il decreto (9 maggio 2018), ovvero da quello, successivo, in cui la persona offesa aveva avuto notizia del fatto costituente reato.
La Corte riteneva che, anche volere ritenere che il fatto fosse venuto a conoscenza della persona offesa il 25 giugno 2018, quando i querelanti hanno inviato al COGNOME la lettera di diffida, la querela presentata 18 luglio del 2019 era tardiva, nulla rilevando quan disposto con la I. n. 3 del 2019 che aveva reintrodotto alcune ipotesi di procedibilità ex officio.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione con ricorsi omogenei sia il pubblico ministero che la parte civile deducendo:
2.1. violazione di legge: il reato sarebbe procebile ex officio tenuto conto del fatto ch che la modifica legislativa in ordine alla procedibilità era stata introdotta successivament alla data di consumazione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. Contrariamente a quanto dedotto dalle parti ricorrenti, il regime di procedibilit stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell’autore del fatto, è governato dall’art. 2, comma quarto, cod pen.. Sicché, nel caso in cui, nel corso del giudizio (ovvero fino al passaggio in giudicat della sentenza), sia stato introdotto un regime di procedibilità più favorevole al reo, stesso deve essere applicato, poiché tale regime individua la lex mitior prevalente su eventuali modifiche sfavorevoli all’imputato, come la reintroduzione della procedibilità ex officio (tra le altre: Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 – 01).
2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 co proc. pen., la condanna dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorse e condanna i ricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 7 marzo 2024.