Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25825 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi gli Avvocati NOME AVV_NOTAIO COGNOME del Foro di Bologna in difesa di NOME COGNOME che chiede l’annullamento senza rinvio, AVV_NOTAIO del Foro di Bologna in difesa di NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento del ricorso,. AVV_NOTAIO del Foro di Latina in difesa di NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento dei motivi d ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Bologna ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Bologna del 4 maggio 2022 con cui NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati in relazione a vari reati di ricettazione, somministraz di farmaci o sostanze dopanti, cessione di sostanze stupefacenti ed esercizio abusivo del professione. Con la sentenza di secondo grado si dichiarava di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione a quattro capi di imputazione poiché i reati ivi d erano estinti per prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena. Nei confronti deg altri due imputati la condanna veniva confermata ma la pena veniva ridotta.
Le difese di tutti gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione.
Con il primo motivo, COGNOME deduce la triade dei vizi motivazionali (art.606 lett. e c.p.p. il travisamento del fatto in relazione alla qualificazione giuridica (ricettazione) dei fat nel capo 24.
Vi è stata inversione dell’onere della prova in relazione all’origine lecita, in Ucraina d’origine) dei prodotti acquistati e commercializzati dall’imputato.
In aggiunta, la motivazione è totalmente silente in ordine alla consapevolezza dell’ori illecita dei prodotti da parte dell’imputato.
3.1 Con il secondo motivo COGNOME deduce vizi motivazionali ed inosservanza/erronea applicazione della legge penale in relazione all’art.648.2 c.p..
4. COGNOME ha formulato tre motivi di ricorso
Con il primo motivo si deduce illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazio relazione alla dichiarazione di responsabilità. L’imputato è stato ritenuto responsabile del di ricettazione sulla scorta di un’intercettazione telefonica avvenuta tra terzi in mer presunta cessione di 10 fiale al COGNOME senza alcuna verifica del fondamento di tale affermazi ovvero del contenuto delle fiale.
Con il secondo motivo si deduce la erronea applicazione dell’articolo 348 c.p. (art.606 le c.p.p.). COGNOME non ha mai esercitato abusivamente la professione medica ma si è limita all’esercizio dell’attività di naturopata, per cui ha conseguito il diploma.
Con il terzo motivo si contesta la illogicità e contraddittorietà della motivazione in r alla mancata applicazione dell’art.62 bis c.p..
Si lamenta che la Corte d’appello non abbia applicato i criteri indicati dall’art. 1 limitandosi a valutare l’abitualità ed il grado della condotta senza tuttavia considera ristrettezza temporale ed il comportamento irreprensibile dell’imputato in epoca anterio posteriore al novembre 2015.
La difesa di COGNOME ha formulato un unico motivo di ricorso, incentrato sulla violazione legge (art.606 lett. b c.p.p.) in relazione all’art. 2, comma 2 c.p..
La Corte ha condannato l’imputato per un reato che secondo la legge posteriore non è più previsto dalla legge come reato. Né rileva il fatto che la disposizione di maggior favore sia dichiarata incostituzionale, posto che l’interpretazione costituzionalmente orientata avr dovuto portare all’equiparazione del trattamento tra le condotte compiute nella vigenza de vecchia disciplina e quelle commesse dopo l’entrata in vigore della nuova formulazione, prim che essa venisse dichiarata costituzionalmente illegittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Complessivamente, i tre ricorsi sono fondati su motivi che non possono trovar accoglimento. COGNOME, il cui motivo è infondato, potrà tuttavia beneficiare della inte estinzione del reato per prescrizione, con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio per tale ragione, mentre COGNOME e COGNOME, i cui ricorsi sono inammissibili, verranno condan alle spese processuali ed all’ammenda a favore della Cassa delle Ammende ex art.616 c.p.p..
Esaminando i ricorsi individualmente, nell’ordine sopra riportato, si osserva quanto segue.
2.1 COGNOME. Il primo motivo è generico in quanto non si confronta con la motivazione impugnata. La difesa si concentra sulla inconsapevolezza da parte dell’imputato dell’illiceità di prodot in Ucraina sarebbero di libera vendita, ma ignora che tale aspetto non è affatto il nucleo cent della affermazione di responsabilità, che si incentra, piuttosto, sulla circostanza (inconte che il venditore ucraino (da cui COGNOME ha acquistato) aveva già provveduto con la spedizio all’introduzione illecita della merce nel territorio per la successiva commercializzazione recita il capo di imputazione).
Ciò premesso, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, conformità alla sentenza di primo grado, una risposta al motivo di gravame, la pedissequ riproduzione di esso come motivo di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, perta il motivo è inevitabilmente privo dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, let impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi consi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838 Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425).
2.2 II secondo motivo, che invoca l’applicazione del comma 2 dell’art.648 c.p. in ragione d danno contenuto e quindi di una condotta particolarmente tenue, è manifestamente infondato.
Va ricordato infatti che la valutazione della sussistenza delle circostanze, nonché della comparazione e bilanciamento come, inverità, di ogni altro aspetto inerente al trattamen sanzionatorio, appartiene al giudice del merito che esprime un giudizio di fatto, l motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia c anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., cons preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.
Nel caso specifico, la Corte d’appello ha ampiamente giustificato la propria decisione, a pg evidenziando che la valutazione della gravità della condotta non si esaurisce esclusivamente ne valore della mercanzia (stimata comunque in una “grande quantità” che esclude comunque la minore rilevanza) ma anche negli escamotages adottati e nella estensione del commercio. Si tratta di un giudizio adeguato, perfettamente logico e non contraddittorio, sul quale questa C non può intervenire.
3.1 Anche le doglianze del ricorso presentato da COGNOME sono largamente ripetitive di deduzioni già formulate in grado di appello ed in quella sede già analizzate e respinte.
Con il primo motivo di ricorso si contesta la fragilità indiziaria in relazione alla ric descritta al capo 44.
La deduzione difensiva, basata sulla manifesta illogicità e contraddittorietà motivazional manifestamente infondata.
Occorre infatti considerare l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte per c fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a
compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione dei dati processuali o diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di atte delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se quei abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corr interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbi esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che han giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 64 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203428). Ne consegue che non è censurabile in questo ambito, se non entro i detti limiti, la valutazione giudice di merito circa eventuali contrasti tra fonti di prova né la sua scelta tra divergenti e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). E comunque, va sempre rimarcato, in quanto costituisce il cuore -ed al tempo stesso il limite- del potere di q Corte sulla sentenza di merito, che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma de 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tal risultare percepibile ictu ()culi, perché violativa dei criteri di senso e di logica comune, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazion acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074). L’illog manifesta, in altre parole, deve essere qualcosa che collide con il modo di ragionare comun quasi sorprendendo (ictu ocu/i) il lettore per la sua insensatezza. Per tale ragione, minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrent ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, sono irrilevanti, posto che non costituisce viz motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal conte ma è solo l’esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzat che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (c tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 d 08/02/2013, Rv. 254988). Tanto premesso, il ragionamento probatorio sviluppato in sentenza non evidenzia discrasie sul piano logico, tanto meno manifeste, dato che la tersa lettura d intercettazione della telefonata intercorsa tra la COGNOME ed il marito COGNOME non lasciano come ritenuto già dal giudice di primo grado a pg.19 e poi confermato a pg. 13 della senten d’appello, sul soggetto (COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME destinatario delle 10 fiale in questione. Si tratt giudizio pienamente adeguato alla ricostruzione del fatto ed alla logica degli eventi, che la ritiene di confermare, così come va confermata la valutazione di illiceità del commercio (e qui la rilevanza penale della condotta di ricettazione) alla luce delle considerazioni sviluppate sentenza d’appello, che colloca il COGNOME al centro di una rete di ‘assistenza’ agli atlet fornitura di booster della prestazione sportiva. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2 Con il secondo motivo, si contesta la qualificazione giuridica delle condotte ascr all’imputato nei capi di imputazione 47 e 48. Il motivo è manifestamente infondato.
Va ricordato in premessa che si è in presenza di una c.d. “doppia conforme” in punt affermazione della penale responsabilità dell’imputato (di tutti gli imputati), con la conseg che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente c:ostituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri ne valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Rispetto a ciò, le doglianze in esame, lungi d delineare un effettivo vizio di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di respo ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione con delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere tali elementi pienamen e integralmente riscontrati all’esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve struttura contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostruito dai giudici di merito fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed an nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricon paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di vio di legge laddove si deduce l’erroneità dell’opera di “sussunzione” del fatto rispetto alla fatt astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibil enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, inv operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con le censure svolta, il ricor contesta, sotto vari profili, l’approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici d nell’affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimit serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternat ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diver rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tuttavia, le due Corti di merito, nelle rispettive decisioni (a pg.20-23 la prima, a p seconda) spiegano ampiamente, con appropriate citazioni di giurisprudenza e con particolare riferimento alle pratiche di prescrizione di farmaci (e di analisi) e di somministrazion stessi, nonché alla costanza ed all’apparenza della attività, che le caratteristiche con le COGNOME svolgeva la propria professione erano tali da escludere l’occasionalità e da assumere rilievo della professione medica. Mentre il Tribunale ha fornito una chiara spiegazione d ragione per cui il COGNOME non potesse qualificarsi come dietista, non avendo titolo di s abilitante né essendo iscritto ad un albo, la Corte ha congruamente spiegato come anche i naturopata, allorché assuma condotte e compia atti -rientranti nella diagnosi, profilassi o propri della professione medica, risponda del reato di esercizio abusivo della professione.
A fronte di tali apparati motivazionali, come detto preceduti da opportuna descrizione del e accompagnati da corretto inquadramento giuridico, l’atto di ricorso si presenta co meramente ripetitivo e manifestamente infondato.
3.3 Infine, in relazione al terzo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionat non possono che replicarsi le considerazioni già formulate in precedenza (punto 2.2) s circoscritto ruolo di questa Corte in ordine alla valutazione discrezionale dei giudici di Nel caso specifico, la valorizzazione dell’esercizio da parte dell’imputato di una profess abusivamente, in maniera costante e perdurante, addirittura in città differenti, a testimoni dell’entratura dell’imputato nell’ambiente sportivo regionale se non nazionale giustifi ampiamente il giudizio negativo sulla prognosi di potenziale ricaduta nel delitto.
COGNOME ha fondato il proprio ricorso su un unico motivo, che va a ripetere l’argomento g in precedenza formulato della non punibilità dell’imputato per un fatto che non costituisce r secondo la legge posteriore.
Senza la necessità di ripetere nel dettaglio la vicenda, è sufficiente ricordare che l’im era stato tratto a giudizio per una ipotesi delittuosa (art.9 comma 7 L. 14 dicembre 2000, n.3 che, in epoca successiva, era stata ‘ristretta’ dal legislatore con l’inserimento, nella fa incriminatrice, di un elemento ulteriore, il dolo specifico, non sussistente nella previsione v all’epoca della commissione del fatto da parte del COGNOME. Poiché al COGNOME veniva contes la vendita di prodotti dopanti senza la specifica intenzione di alterare i risultati di com sportive, come richiesto dalla addizione, il fatto ascrittogli non era più previsto dalla legg reato e l’imputato doveva andare assolto. La soluzione non era destinata a mutare nemmeno a seguito della declaratoria di incostituzionalità della disposizione sopravvenuta. Infatti, sos la difesa, basandosi su un precedente di questa Corte (Sez.1, n.24834 del 22 settembre 2016, PM/COGNOME), l’espunzione della disposizione dall’ordinamento non poteva avere effetto ex tunc nei confronti dell’imputato, il cui affidamento nell’assetto normativo più favorevole do trovare protezione in base ai principi costituzionali (art.25, comma 2, Cost.) e convenzio (art. 7 CEDU).
La tesi sostenuta dalla difesa, basandosi sull’indicata sentenza, è infondata.
In realtà, il precedente è rimasto sostanzialmente isolato nella giurisprudenza di questa Co giacché sentenze anteriori (Sez. 3, n. 28233 del 03/03/2016 Menti Rv. 267410 – 01; Sez. 3, n 4185 del 19/10/2016 Facciuto Rv. 269068 – 01) e posteriori (Sez. 3, n. 41046 del 14/02/2018 Zungri Rv. 274324 – 01; Sez.2, n.13609 del 9/02/2021, COGNOME; Sez.1, n.8290 del 27/01/2021, COGNOME; Sez.2, n.40531 del 17/09/2019, COGNOME; Sez.1, n. 19335 del 30/01/2019, COGNOME) hanno seguito l’interpretazione che si rifà direttamente alla lettura dell’art.136 Cost. escluden altre disposizioni di livello costituzionale (art.25, comma 2, Cost.) o subordinato (art.2 c 2 c.p.) possano entrare in gioco nella prospettiva di una interpretazione sistematica.
La sentenza citata dalla difesa (Sez.1, n.24834 del 22 settembre 2016, PM/COGNOME) ha i pregio della esposizione dei principi costituzionali in materia, tratti da numerose pronunce Corte Costituzionale ma tuttavia giunge ad una soluzione insoddisfacente sotto due profili.
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In primo luogo, nel menzionare e commentare la sentenza della Corte Costituzionale n.394 del 2006, ritenuta fondamentale per la comprensione dello sviluppo della giurisprudenz costituzionale sul punto, valorizza la parte in cui la Corte Costituzionale “osserva che sepp fatti commessi prima e dopo l’entrata in vigore della norma penale favorevole sono identici n loro materialità, ala non lo sono sul piano della “rimproverabilità”; ma è altrettanto ve principio della retroattività in mitius è legato ad una concezione oggettivistica del diritto penale, che emerge dal complessivo tessuto dei precetti costituzionali; così che in virtù d concezione, la sanzione criminale rappresenta non già la risposta alla mera disobbedienza infedeltà alla legge, in quanto sintomatica di inclinazioni antisoc:iali del soggetto piuttosto la reazione alla commissione di fatti offensivi di interessi che il legislatore, della coscienza sociale, reputa oggettivamente meritevoli di essere salvaguardati da determina forme di aggressione col presidio della pena. Conseguentemente, se la valutazione del legislato in ordine al disvalore del fatto muta – nel senso di ritenere che quel presidio non s necessario od opportuno (o che sia sufficiente un presidio meno energico) – tale mutamento deve quindi riverberarsi a vantaggio anche di coloro che abbiano posto in essere il fatto momento anteriore”.
La pronuncia della Cassazione di seguito ammette che “Tuttavia, sempre ad avviso dei giudici delle leggi, il collegamento del principio della retroattività della lex mitior al principio di eguaglianza ne segna, peraltro, anche il limite, nel senso che, a differenza del principio irretroattività della norma penale sfavorevole – assolutamente inderogabile – detto principio ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giusti oggettivamente ragionevoli”.
Ma a tal punto, la sentenza evocata dalla difesa non considera il passaggio fondamentale del sentenza n.394 del 2006 sul tema in questione, ove si afferma che ‘il principio di retroat della norma penale più favorevole in tanto è destinato a trovare applicazione, in quanto la no sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima. Il nuovo apprezzamento del disval del fatto, successivamente operato dal legislatore, può giustificare – in chiave di tut principio di eguaglianza – l’estensione a ritroso del trattamento più favorevole, a commesso il fatto violando scientemente la norma penale più severa, solo a condizione che quella nuova valutazione non contrasti essa stessa con i precetti della Costituzione. La lex mitior deve risultare, in altre parole, validamente emanata: non soltanto sul piano formale d regolarità del procedimento dell’atto legislativo che l’ha introdotta e, in generale, della d delle fonti; ma anche sul piano sostanziale del rispetto dei valori espressi dalle costituzionali. Altrimenti, non v’è ragione per derogare alla regola sancita dai citati primo comma, Cost. e 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, non potendosi ammettere che una norma costituzionalmente illegittima – rimasta in vigore, in ipotesi, anche per un giorno – determini, paradossalmente, l’impunità o l’abbattimento della risposta punitiva soltanto per i fatti commessi quel giorno, ma con riferimento a tutti i fatti pregressi, essere nel vigore dell’incriminazione o dell’incriminazione più severa”.
In secondo luogo, la pronuncia, incentrando la soluzione sul principio dell’affidam dell’individuo nei confronti dell’Autorità e sulla relativa tutela, pur a costo di tutelar avendo commesso un reato ritenuto più grave, si era visto dalla legislazione sopravvenut successivamente dichiarata incostituzionale, abrogare il reato o trattarlo più favorevolme perviene alla soluzione, del tutto contraddittoria che l’affidamento in tali casi tutelato quello di trarre vantaggio da una disposizione costituzionalmente illegittima avendo commess un reato, condizione per nulla meritevole di protezione né dal punto di vista dell’individu trae vantaggio da due illegalità, quella personalmente commessa, e quella rappresentata dall legge dichiarata incostituzionale) né dal punto di vista della collettività.
Per tali ragioni, la tesi propugnata dalla difesa non è fondata.
Tuttavia, in considerazione dell’epoca del fatto (26 novembre 2015) e della pena editt massima (tre anni di reclusione) il reato è estinto per prescrizione, in assenza di signif sospensioni della prescrizione (l’unica, per legittimo impedimento di uno dei difensori ha durata inferiore al mese, tra il 22 marzo ed il 20 aprile 2022), il 24 giugno 2023.
In conclusione, va annullata senza rinvio la sentenza nei confronti dei COGNOME mentre dichiarata l’inammissibilità degli ulteriori ricorsi, con pronunce conseguenti in tema di spe ammenda, determinata nella misura, ritenuta equa, di C 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, perché il re ascrittogli è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibili gli ulteriori ricorsi e c ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno i favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024 Il Coijsigliere rel tore
La Presidente