Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47042 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47042 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Legt . no (Mi) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/3/2023 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16/3/2023, il Tribunale di Roma – quale giudice dell’esecuzione – rigettava l’istanza con la quale NOME COGNOME aveva chiesto la sostituzione della pena di due anni di reclusione (di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 19/7/2021, irrevocabile) con il lavoro di pubblica utilità, di cui all’art. 53, I. 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo – con unico motivo – la violazione dell’art. 2, comma 4, cod. pen.
L’ordinanza impugnata dovrebbe essere annullata nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile l’art. 53 – come novellato in senso più favorevole – anche ai reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022. In subordine, e per il medesimo argomento, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 95, stesso decreto, pe violazione degli artt. 3, 24 e 27, comma 3, Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato, dovendosi condividere del tutto gli argomenti spesi dal Giudice dell’esecuzione.
La Corte di appello di Roma – con sentenza del 19/7/2021, irrevocabile il 25/10/2022 – ha confermato la condanna del COGNOME alla pena di due anni di reclusione con riguardo al delitto in contestazione.
4.1. In sede esecutiva, lo stesso ha chiesto la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 53, I. n. 689 del 1 come novellato dal d. Igs. n. 150 del 2022; ai sensi di questa disposizione, infatti, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell’articolo 56-quater, stessa legge.
4.2. Ebbene, questa istanza è stata rigettata dal Giudice dell’esecuzione sul presupposto che, alla data del passaggio in giudicato della pronuncia, non era ancora entrato in vigore il d. Igs. n. 150 del 2022, quel che sarebbe avvenuto il 30/12/2022 (l’originaria data del 1°/11/2022, infatti, era stata posticipata dal d.l 31 ottobre 2022, n. 162); non era entrato in vigore, dunque, neppure l’art. 95 dello stesso decreto (Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi), in forza del quale “le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n.
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689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza”.
Tanto premesso, il Collegio rileva che l’inapplicabilità dell’art. 53, I. n. 68 del 1981, come novellato, è stata sostenuta dall’ordinanza impugnata con motivazione non censurabile, e la questione di legittimità costituzionale che si chiede di sollevare è manifestamente infondata.
La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha reiteratamente affermato (tra le altre, sent. n. 236 del 2011) che “il principio di retroattività della disposizi penale più favorevole al reo – previsto a livello di legge ordinaria dall’art. secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. – non è stato costituzionalizzato dall’art. 25, secondo comma, Cost., che si è limitato a sancire l’irretroattività delle norme incriminatrici e, in generale, delle norme penali più severe. Esso, dunque, ben può subire deroghe per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa (ex plurimis: sentenze n. 215 del 2008, n. 393 del 2006, n. 80 del 1995, n. 74 del 1980, n. 6 del 1978; ordinanza n. 330 del 1995). Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, «il principio di retroattività della lex mitior ha una valenza ben diversa, rispetto al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole. Quest’ultimo si pone come essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell’esigenza dell “calcolabilità” delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale. (…) In questa prospettiva, è dunque incontroverso che il principio de quo trovi diretto riconoscimento nell’art. 25, secondo comma, Cost. in tutte le sue espressioni: e, cioè, non soltanto con riferimento all’ipotesi della nuova incriminazione, sulla quale pure la formula costituzionale risulta all’apparenza calibrata; ma anche con riferimento a quella della modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio di un fatto già in precedenza penalmente represso. In questi termini, il principio in parola si connota, altresì, come valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali. (…) Invece, il principio di retroattività della più favorevole non ha alcun collegamento con la libertà di autodeterminazione individuale, per l’ovvia ragione che, nel caso considerato, la lex mitior sopravviene alla commissione del fatto, al quale l’autore si era liberamente autodeterminato sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo. In quest’ottica, la Corte ha quindi costantemente escluso che il principio di retroattività in mitius trovi copertura nell’art. 25, secondo comma, Cost.» (sentenza n. 394 del 2006).” Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso, la stessa Corte costituzionale ha del pari affermato che «la regola della retroattività della lex mitior, pur avendo rango diverso dal principio d’irretroattività della norma incriminatrice, di cui all’art. 25, secondo comma,
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Cost., non è priva di un fondamento costituzionale» (sentenza n. 215 del 2008). Questo fondamento è stato individuato nel «principio di eguaglianza, che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma che ha disposto l’aboliti° criminis o la modifica mitigatrice» (sentenza n. 394 del 2006).
8. Importanti argomenti sul tema, poi, si ricavano dalla Convenzione EDU e dalla interpretazione che la Corte di Strasburgo ne ha dato. In particolare, nella nota sentenza del 17 settembre 2009, COGNOME contro Italia, la Grande Camera, mutando il proprio precedente e consolidato orientamento, ha ammesso che «l’art. 7 § 1 della Convenzione non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività dell legge penale meno severa», traducendosi «nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato». Il nuovo orientamento è stato poi ribadito nella successiva decisione del 27 aprile 2010, COGNOME contro Italia, in cui la Corte europea ha affermato che «le disposizioni che definiscono le infrazioni e le pene» sottostanno a «delle regole particolari in materia di retroattività, che includono anche il principio retroattività della legge penale più favorevole» all’imputato. In questa occasione è stato, peraltro, sottolineato che l’art. 7 riguarda solamente le norme penali sostanziali, e in particolare le disposizioni che influiscono sull’entità della pena d infliggere.
9. Proprio con riguardo all’ottica convenzionale, occorre allora verificare se il riconoscimento, da parte della giurisprudenza europea, del principio di retroattività della norma più favorevole e la sua iscrizione tra le garanzie sancite dalla citata norma convenzionale, oltre a fargli acquistare autonomia, ne abbia mutato natura e caratteristiche, se cioè esso sia assoluto e inderogabile come il principio di non retroattività delle norme penali di sfavore, ovvero se la sua diversità rispetto all garanzia fondamentale che questo rappresenta renda possibile, in presenza di particolari ragioni giustificative, l’applicabilità della disposizione meno favorevol che era in vigore quando il reato è stato commesso, o comunque l’introduzione di limiti alla regola della retroattività in mitius. In secondo luogo, occorre individuare quale ne sia l’oggetto, se cioè riguardi solamente le disposizioni che prevedono il reato e la pena o anche qualunque altra disposizione che incida sul trattamento penale.
10. Ebbene, nella sentenza COGNOME nulla la Corte EDU ha detto per far escludere la possibilità che, in presenza di particolari situazioni, il principio
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retroattività in mitius subisca deroghe o limitazioni: come ancora affermato dalla Corte costituzionale (n. 236 del 2011), è un aspetto che la Corte non ha considerato, e che non aveva ragione di considerare, date le caratteristiche del caso oggetto della sua decisione. È però significativo che la stessa Corte abbia espressamente posto un limite, escludendo che il principio in questione possa travolgere il giudicato (nella sentenza si fa esclusivo riferimento a «leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva»), diversamente da quanto prevede nel nostro ordinamento l’art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen. È da aggiungere che la sentenza COGNOME, anche se in modo non inequivoco, induce a ritenere che il principio di retroattività della norma più favorevole sia normalmente collegato dalla Corte europea all’assenza di ragioni giustificative di deroghe o limitazioni. Si legge, infatti, nella sentenza c «infliggere una pena più severa solo perché essa era prevista al momento della commissione del reato si tradurrebbe in una applicazione a svantaggio dell’imputato delle norme che regolano la successione delle leggi penali nel tempo» e che «ciò equivarrebbe inoltre a ignorare i cambiamenti legislativi favorevoli all’imputato intervenuti prima della sentenza e continuare a infliggere pene che lo Stato e la collettività che esso rappresenta considerano ormai eccessive». Ma, se la retroattività non può essere esclusa “solo” perché la pena più mite non era prevista al momento della commissione del reato, è legittimo concludere che la soluzione può essere diversa quando le ragioni per escluderla siano altre e consistenti». Perciò, qualora vi sia una ragione diversa, che risulti positivamente apprezzabile, la deroga all’applicazione della legge sopravvenuta più favorevole al reo dovrebbe ritenersi possibile anche per la giurisprudenza di Strasburgo, specie quando, come è avvenuto nel caso in esame, fattispecie incriminatrice e pena siano rimaste immutate. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, ha affermato la Corte costituzionale, non è arbitraria la conclusione che il riconoscimento da parte della Corte europea del principio di retroattività in mitius che già operava nel nostro ordinamento in forza dell’art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. e aveva trovato un fondamento costituzionale attraverso la giurisprudenza di questa Corte – non abbia escluso la possibilità di introdurre deroghe o limitazioni alla sua operatività, quando siano sorrette da una valida giustificazione. Sul presupposto, peraltro, che il principio di retroattività della lex mitior riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguardi esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee all’ambito di operatività di tale principio, così delineato, le ipotesi cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità.
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Proprio in forza di tali principi, ad esempio, questa Corte di legittimità ha affermato che l’istituto della messa alla prova, introdotto nel processo penale ordinario dalla legge n. 67/2014, si configura come un percorso del tutto alternativo rispetto all’accertamento giudiziale penale, ma non incide sulla valutazione sociale del fatto, la cui valenza negativa rimane anzi il presupposto per imporre all’imputato, il quale ne abbia fatto esplicita richiesta, un programma di trattamento alla cui osservanza con esito positivo consegua l’estinzione del reato. Si è, dunque, al di fuori dell’ambito di operatività del principio di retroattiv della lex mitior ed è, pertanto, da escludere che la mancata previsione di una applicazione retroattiva dell’istituto della messa alla prova si ponga in contrasto con l’art. 7, par. 1 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo e violi l’art. 117, comma 1, Cost. che del primo (norma interposta) costituisce il parametro di legalità costituzionale (Sez. 4, n. 24086 del 28/2/2018, Rizzo, Rv. 273402; Sez. 3, n. 22104 del 14/04/2015, COGNOME, Rv. 26366601; Sez. 2, n. 26761 del 09/03/2015, Lariccia, Rv. 26422101).
Ancora proprio in forza di tali principi, poi, è stata pronunciata l’ordinanza oggetto del ricorso.
13.1. Il Giudice dell’esecuzione, infatti, ha ribadito che l’applicazione retroattiva di una norma più favorevole può subire limitazioni o deroghe, sancite con razionale giustificazione dal legislatore; tra queste, l’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti, perseguita statuendo l’intangibilità de giudicato. D’altronde, l’art. 2, comma 4, cod. pen., espressamente richiamato nel ricorso quale norma di riferimento, stabilisce proprio che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
13.2. In senso conforme, peraltro, questa Corte si è già espressa con una recentissima decisione (Sez. 6, n. 34091 del 21/6/2023, COGNOME), che – nel dichiarare manifestamente infondata un’analoga questione di legittimità costituzionale (l’art. 95 citato nulla prevederebbe con riferimento al segmento processuale in cui alla data di entrata in vigore della riforma era già stata emessa la sentenza di appello, ma non era ancora stato proposto il ricorso per cassazione) – ha affermato che “in virtù della regola generale contenuta all’art. 2, comma quarto, cod. pen., di cui l’art. 95 costituisce diretta applicazione, l’unico lim all’applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli in tema di pene sostitutive è rappresentato dalla formazione del giudicato di condanna a pena detentiva, non sostituita, in data antecedente l’entrata in vigore della riforma.” Esattamente come nel caso di specie.
L’ordinanza impugnata, dunque, deve essere confermata, e la questione di legittimità costituzionale che questa Corte è sollecitata a sollevare deve e ritenuta manifestamente infondata.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce de sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, n fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propos ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 6 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello d versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023
Il qpnsigliere estensore
Il Presidente