Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17036 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17036 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, la quale ha chiesto
pronunciarsi il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 21/09/2023, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato il provvedimento reso in primo grado nei confronti di NOME COGNOME, ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, primo comma, n.7, cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si deduce violazione di legge processuale in relazione all’art. 512 del codice di rito, per avere la Corte territoriale respinto la dedotta eccezione di inutilizzabilità del verbale di denuncia-querela della persona offesa (all’epoca dei fatti, titolare del negozio in cui il furto è stato commesso, di poi trasferitosi in Polonia), malgrado l’assenza di condizioni previste dall’art. 512 cod. proc. pen. A parere della difesa, la Corte d’appello, prima di ritenere irreperibile la persona offesa, avrebbe dovuto porre in essere tutti gli accertamenti predisposti dall’ordinamento al fine di verificare, anche mediante rogatoria internazionale, la residenza del teste e l’oggettiva impossibilità di esaminarlo in giudizio.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso, nonché le conclusioni della difesa dell’imputato, in replica alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale.
Considerato in diritto
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato e aspecifico, in quanto elusivo di un confronto, critico ed effettivo, con l’impugnata sentenza, come si passa a illustrare.
In relazione all’eccepita inutilizzabilità del verbale di denuncia-querela (presentata dalla persona offesa, COGNOME, in seguito al furto ascritto all’imputato presso l’esercizio commerciale gestito dal RAGIONE_SOCIALE) la Corte d’appello, preso atto delle dichiarazioni della sorella della persona offesa (che aveva riferito del trasferimento del COGNOME in Polonia, senza ulteriori specificazioni), ha ragionevolmente ritenuto che ulteriori accertamenti finalizzati a rintracciare il teste sarebbero stati inutilmente eseguiti.
Più precisamente, la Corte, nel valorizzare tale dichiarazione testimoniale, ha specificato come, diversamente da quanto sostenuto dall’allora appellante, la
sorella del COGNOME non avesse riferito maggior dettagli a proposito della città polacca in cui il fratello si era trasferito. Con ciò, la Corte territoriale h correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di lettura degli atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 – 01: «la lettura degli atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione può avere ad oggetto anche le dichiarazioni rese da soggetti non indicati nella lista testimoniale, dal momento che l’art. 512 cod. proc. pen. deve essere letto in combinato disposto con l’art. 507 cod. proc. pen., che, riferendosi all’acquisizione di prove decisive, non pone alcuna limitazione e, dunque, consente sia l’acquisizione di eventuali testimonianze, sia l’acquisizione di dichiarazioni predibattimentali rese da altri soggetti e racchiuse nella querela e nei verbali di sommarie informazioni testimoniali»).
Così inquadrata la questione sottoposta al Collegio, non può non rimarcarsi il già menzionato difetto di confronto con l’impugnata sentenza (sul punto, v., ex plur., Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838- 01), posto che il ricorrente, a fronte dei precipui rilievi della Corte d’appello, non ha introdotto alcuna controdeduzione idonea a contrastare ad esempio, mediante l’indicazione di qualche concreto elemento di collegamento tra l’imputato e il nuovo paese di residenza- l’argomento fatto proprio dai giudici d’appello (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129 – 01, relativa a un cittadino straniero, ma con principio estensibile al caso di specie).
Va infine ricordato che, in tema di letture dibattimentali ex art. 512 cod. proc. pen., l’imprevedibilità dell’evento che rende impossibile la ripetizione dell’atto deve essere accertata dal giudice secondo il criterio della “prognosi postuma”, mediante l’ideale riproduzione della valutazione effettuata dalla parte interessata all’acquisizione delle dichiarazioni, verificandone la correttezza secondo canoni di ragionevolezza, tenuto conto delle circostanze di fatto allora note o conoscibili, a prescindere dagli accadimenti in concreto intervenuti (Sez. 5, n. 4945 del 20/01/2021, T., Rv. 280669 – 02).
In difetto di altre censure, va, pertanto, pronunciata l’inammissibilità del ricorso.
Per i motivi fin qui esposti, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22/03/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente