Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2863 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2863 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma, in accoglimento de reclamo proposto dall’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, revocava le statuizioni del Magistrato sorveglianza, disponendo, nei confronti del detenuto NOME COGNOME, sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., che il possesso di lettori CD e compact disk fosse subordiNOME alla verifica della sussistenza di specifici adempimenti da pa dell’amministrazione suddetta, “tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzi del carcere, di non consentirne l’utilizzo”.
A ragione della decisione, osservava, riportandosi a recenti arresti di questa Corte (Sez 1, n. 29819/21 e n. 26804/22), come la limitazione posta all’utilizzo di supporti e l potesse ritenersi legittima in quanto strettamente connessa a particolari ragioni di sicurezza ossequio a quanto disposto dagli artt. 14 e 40 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e dal Circolare DAP 2 ottobre 2017 n. 3676/6121.
Aggiungeva il Tribunale come il diritto del detenuto a compiere “piccoli gesti di norma quotidianità” (nel caso di specie, ascolto della musica) fosse, d’altra parte, adeguatamen tutelato dalla presenza di televisori e radio funzionanti ventiquattro ore su ventiquattr trecentosessantacinque giorni l’anno.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, deducendo: 1) con il primo motivo, violazione di legge, nonché inesistenza e apparenza della motivazione, in relazione agli artt. 41-bis Ord. pen. e 14 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, addebitando al Tribunale di aver accolto le doglianze dell’amministrazion penitenziaria senza specificare quali fossero le “motivate esigenze di sicurezza” poste fondamento del decisum; 2) con il secondo motivo, apparenza della motivazione, per la genericità delle statuizioni contenute nel dispositivo dell’impugnata ordinanza, con le qual fatto, si investiva l’amministrazione suddetta del potere di individuare la reale portata statuizioni medesime.
Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento avversato in adesione ai motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
La questione sottoposta all’odierno vaglio di legittimità è quella dei limit possibilità, per detenuti, di utilizzare nella camera di pernottamento strumenti tecnolo come sono appunto i compact disk (CD) – con il relativo lettore – al fine di integrare l’of musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici; limiti di ordine generale,
specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenz differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen.
Tale questione è stata già affrontata da questa Corte, che, in numerose recenti decisioni, cui il Collegio intende dare continuità, ne ha approfondito gli snodi problematici 1, n. 49280 del 28/9/2022, Min. Giust. in proc. Vastarella, Rv. 283819; Sez. 1, n. 2016 20168-20169, emesse all’udienza del 28/2/2022, non massimate; Sez. 1, n. 43484 del 30/9/2021, Min. Giustizia in proc. Viscido, Rv. 282213; v. anche le ulteriori sentenze di que Prima sezione, tutte non massimate, nn. 29815-29816-29817-29818, emesse all’udienza del 25/6/2021; nn. 45213-45214-45215-45216-45217-45218, emesse all’udienza del 15/10/2021; n. 26804 del 10/12/2021, dep. 2022).
2.1. Il primo di essi attiene – come nelle citate pronunce osservato – alla legitt stessa dell’autorizzazione, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, all’uso di per la fruizione di contenuti musicali, tenuto conto che le norme di Ordinamento penitenziar fanno espresso riferimento all’impiego dei suddetti dispositivi per sole esigenze di lavoro studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario.
Ritiene anche questo Collegio che le richiamate previsioni, storicamente datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta a un utilizzo dello strumento per finalità div dalla consultazione di testi, rese attuali dall’evoluzione tecnologica; ciò anche considerato la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale oggi ascrive ai legi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto.
E, tuttavia, se può ammettersi che l’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria possa consentire l’acquisto di CD musicali, e l’uso dei relativi lettori, non per questo una tale soluzion ritenersi imposta in ogni situazione e contesto.
L’interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere i bilanciato con le esigenze di controllo dell’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, particolarme avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a reg penitenziario differenziato.
2.2. Viene così in evidenza il secondo aspetto della questione, attinente alle ragioni c possano spingere l’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, per questa particolare categoria di detenuti a non consentire l’acquisto.
L’art. 41-bis Ord. pen. prevede, come noto, una sèrie di limitazioni all’ordinari trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l’esterno, mantenendo un legame con l’ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo crimi riferimento.
In questa prospettiva, l’eventuale autorizzazione all’acquisto del lettore e dei musicali, da parte della direzione d’istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, ( 91
fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettar adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi disposi di lettura.
La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattame penitenziario, impone indiscutibilmente di indirizzare le varie attività interne verso sol operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al tr del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime.
Si è affermato, negli arresti citati, che, per garantire le esigenze di sicurezza possono considerarsi sufficienti né l’acquisto operato per il tramite della impres mantenimento né l’apposizione in confezioni sigillate del marchio SIAE, il cui rilasci funzionale ad assicurare il mero rispetto della normativa sul diritto d’autore e non offre a particolare garanzia riguardante il contenuto dell’opera d’ingegno cui è apposto; sicché la s esistenza non assume un ruolo vicario dei dovuti controlli, da esercitare sui singoli introdotti in istituto e, a monte, sul relativo dispositivo di lettura.
Centrale resta l’obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il d l’organizzazione criminale di provenienza.
In vista del raggiungimento dell’obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi al fine di evitare manomissioni, no la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali. Accanto alla astratta pra di siffatti interventi, va apprezzata la loro diretta incidenza sull’organizzazione del carc termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimens quantitative.
Va, dunque, ribadita la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritt detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispo e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, autorizzarne l’ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenu alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del po organizzazione della vita degli istituti penitenziari.
Ciò detto, ad avviso del Collegio, i rilievi critici formulati dal ricorrente in motivazione devono ritenersi fondati.
Nel corpo dell’ordinanza de qua, non è dato, invero, rinvenire, oltre a pertinenti considerazioni in diritto, specifiche argomentazioni tali da giustificare, nel caso concre revoca del provvedimento del giudice di prima istanza.
Il Tribunale, in sostanza, si è limitato a recepire acriticamente le doglianze pale dall’amministrazione penitenziaria senza, tuttavia, chiarire se ed in che modo il possesso del strumentazione in commento potesse contrastare con le esigenze di sicurezza di cui all’art. ( 41
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230; con ciò abdicando al compito demandatogli di indicare, con motivazione adeguata, la natura e le caratteristiche delle particolari ragioni di sicurezza giustifichino una determinazione di segno negativo.
Né il giudice a quo ha convenientemente spiegato perché gli accorgimenti disposti dal Magistrato di sorveglianza con il provvedimento oggetto di reclamo fossero, in concreto, insufficienti a salvaguardare le esigenze di sicurezza medesime.
Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma che provvederà a sanare le lacune motivazionali rilevate attenendosi ai principi enunciati.
P.Q.M.
Roma. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente