Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7231 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7231 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento attivato da NOME nato a Sant ‘Eufemia d’A spromonte il 7/10/1969
avverso l’ordinanza del 13/03/2024 del Tribunale di sorveglianza di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha
chiesto l ‘annullamento con rinvio dell ‘ ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Co n l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo, proposto dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (da ora DAP), avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Novara, in data 8 novembre 2023, ha accolto il reclamo del detenuto in regime differenziato di cui all’art. 41bis Ord. pen., NOME COGNOME avverso il diniego opposto dalla Direzione della Casa circondariale di Novara alla richiesta del detenuto di acquistare un lettore di compact disk e cuffie per l’ascolto, tramite l’ impresa di mantenimento, lettore appositamente piombato e messo in sicurezza, al fine di evitare manomissioni, di cuffie del tipo consentito, onde procedere all’ascolto di compact disk , musicali e per studio, i primi muniti di marchio Siae e sigillati, di cantanti di fama nazionale e internazionale o,
comunque, di autori che non necessitano di controllo auditivo delle tracce audio da parte degli addetti alla sicurezza.
Il Tribunale evidenzia che l’acquisto tramite l’impresa di mantenimento di beni offerti su libero mercato, potenzialmente acquistabili da chiunque e sigillati, scongiura il pericolo che i prodotti siano oggetto di manipolazione esterna.
Si richiama il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che ha riportato, a sua volta, plurimi precedenti di legittimità (tra gli altri, Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, n. 541 del 29/10/2021) concernenti il diritto per i detenuti in regime differenziato, di acquistare o detenere lettore e compact disk musicali a scopo ricreativo, affermando che la richiesta del detenuto di essere autorizzato ad acquistare un lettore e i relativi supporti, in vista della fruizione di contenuti anche musicali, è certamente funzionale alla possibilità di coltivare interessi culturali la cui possibilità di cura costituisce uno degli elementi qualificanti del trattamento penitenziario, secondo le norme dell’ordinamento penitenziario in particolare dell’art. 15.
Tanto, dunque, in aggiunta rispetto alla possibilità da parte dell’Amministrazione penitenziaria di consentire l’acquisto del lettore per esigenze di lavoro e studio, ma sempre lasciando all’Amministrazione, il potere nel rilasciare o meno l’autorizzazione, onde assicurare il necessario controllo, tenuto conto del peculiare regime penitenziario in atto nei confronti del detenuto ristretto ai sensi dell’art. 41bis Ord. pen.
Sotto tale profilo, il Tribunale evidenzia che, da parte dell’Istituto penitenziario, non vi è stato alcun rigetto motivato, anche se il Magistrato di sorveglianza ha chiesto all’Istituto penitenziario, in data 9 ottobre 2023, la trasmissione del provvedimento adottato nei confronti di COGNOME in ordine all’istanza, mentre nulla è pervenuto all’Autorità giudiziaria .
Il primo giudice richiama una nota, del 27 agosto 2022, resa rispetto ad altro reclamo, proposto da diverso detenuto, dando atto di come all’interno della Casa circondariale di Novara, altri detenuti in regime di cui all’art. 41bis Ord. pen., già dispongono di lettore e supporti musicali, previa autorizzazione da parte dell’Autorità giudiziaria.
Si è trattato, quindi, nella specie, secondo il Tribunale, di un generico rifiuto da parte della Direzione della Casa circondariale di acquistare il lettore, anche per l’ascolto di supporti musicali, rifiuto superato in sede di reclamo dal Magistrato di sorveglianza che ha, peraltro, introdotto una serie di limitazioni, dovendo provenire il lettore da piombare, dall’impresa di mantenimento e limitando anche la qualità dei supporti che possono essere utilizzati, onde evitare manomissioni e flussi comunicativi, di qualsiasi genere, con l’esterno.
Ricorre avverso l’ordinanza descritta, il Ministero della Giustizia, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, articolando due motivi, di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione dell’art. 35bis , comma 3, 41bis , comma 2quater lett. f), 69, Ord. pen.
Il provvedimento non ha considerato che il divieto di acquisto e possesso di un lettore di compact disk , nonché di supporti musicali, non incide sul diritto soggettivo del detenuto ad ascoltare musica, bensì sulle sue modalità di esercizio, che spetta all’Amministrazione penitenziaria regolamentare, senza poter ignorare le esigenze sottese al regime di cui all’art. 41bis Ord. pen. e alla normativa, anche secondaria, di riferimento, che è volta ad assicurare la assoluta impossibilità che i ristretti, assoggettati a tale regime, mantengano contatti con le organizzazioni di appartenenza.
Si richiamano, in particolare, l’art. 40 d.P.R. n. 230 del 30 giugno 2000, la circolare del DAP del 2 ottobre 2017 n. 3676/6126, artt. 14 e 14.1, avente ad oggetto l’intera organizzazione del circuito speciale previsto dall’art. 4 1bis Ord. pen., 14bis ord. cit.
Si conclude nel senso che, con riferimento ai detenuti sottoposti al regime differenziato, è stato escluso dall’Amministrazione che questi possano disporre di lettori di compact disk e supporti musicali, richiamando giurisprudenza indicata come in termini (1, n. 1306 del 17 novembre 2023, riportandone stralci a p. 8 e ss. del ricorso; Sez. 1, n. 8411 del 25/02/2022, nonché altri precedenti di legittimità, più risalenti, tra cui Sez. 1, n. 29815 del 15/06/2021, COGNOME e un’ordinanza di merito, nel senso indicato, del Tribunale di sorveglianza di Roma).
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., per eccesso di potere, dal momento che il Tribunale di sorveglianza sarebbe andato oltre il vaglio consentito, in ordine al conferimento, all’Amministrazione e al corpo di Polizia penitenziaria, di oneri ultronei rispetto ai loro compiti istituzionali.
Il contenuto dispositivo dei provvedimenti di merito impone l’acquisto di lettore e, quindi, anche dei relativi supporti musicali tramite l’impresa di mantenimento, con necessità di ulteriori attività di controllo come la piombatura e la messa in sicurezza del lettore, la consegna del dispositivo, la preselezione dei brani provvisti di marchio Siae e sigillati, nonché dei particolari contenuti indicati dai giudici di sorveglianza, oltre a controlli successivi e costanti sul dispositivo durante gli orari di consegna.
Con l’adottato dispositivo il Magistrato di sorveglianza e il Tribunale, nel confermarlo, hanno inteso esercitare una potestà amministrativa riservata all’Amministrazione penitenziaria e al corpo di polizia penitenziaria finendo con impiegare indispensabili e preziose risorse umane, sottratte ai compiti istituzionali di sorveglianza dei detenuti il regime detentivo differenziato.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta, mediante la quale h a chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate.
1.1. Va premesso che, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell’art. 41bis Ord. pen., è ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità, il provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all’acquisto e alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l’incidenza sull’organizzazione della vita dell’istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero della giustizia, Rv. 283819 -01; Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, COGNOME).
Il Giudice di sorveglianza è, dunque, chiamato a verificare puntualmente che l’impiego, in assoluto non precluso dalla normativa vigente, non comporti inesigibili adempimenti da parte dell’Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato.
Centrale, infatti, proprio in ragione di detto regime, resta l’obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l’organizzazione di riferimento.
In vista del raggiungimento dell’obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei dispositivi, al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali.
Inoltre, si rileva che, accanto all’astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata, in concreto, la loro diretta incidenza sull’organizzazione dell’Istituto penitenziario, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative.
Va, dunque, sottolineato che il citato indirizzo giurisprudenziale segnala la necessità, prima di riconoscere al detenuto l’utilizzo di compact disk e dei relativi lettori ad uso ricreativo, di verificare se tale impiego, pur in assoluto non
precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell’Amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla Direzione di istituto, di non autorizzarne l’ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato.
Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare anche le esigenze ricreative dei detenuti, alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari.
1.2. Va, poi, precisato che il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ammette la tutela delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di “diritto”, incise da condotte dell’Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali “derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio”. Presupposti essenziali di tale strumento sono dunque costituiti dall’esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all’Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907, in motivazione).
È, peraltro, evidente che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, all’ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, anche quale diretta conseguenza dell’adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell’Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l’ordine e la sicurezza interna e l’irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l’ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 280532).
A partire da tale constatazione, questa Corte, da tempo, evidenzia che il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, Attanasío, Rv. 258398).
Invero, la sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell’Amministrazione penitenziaria,
in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261549).
Rileva, ancora, il Collegio che è nota la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 49723 del 16/11/2022, Ministero della Giustizia in proc. COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Messina, non massimata) che ha evidenziato come l’acquisto tramite impresa di mantenimento non significhi che il materiale che fa ingresso in carcere con tale modalità sia stato controllato, al fine precipuo di escludere che il contenuto sia privo di rischi per la protezione del regime differenziato. Secondo tale indirizzo ” unicamente l’apertura, l’esame e l’ascolto di tutto il materiale acquistato dal detenuto potrebbe assicurare, ove attentamente compiuto da diversi operatori di polizia penitenziaria dotati delle necessarie competenze, l’assenza dei paventati rischi per la sicurezza …’ .
1.3. Tanto premesso, si osserva che, nel caso al vaglio, in primo luogo il detenuto aveva chiesto l ‘ autorizzazione all ‘ acquisto di lettore di compact disk non solo per l ‘ ascolto con finalità ricreative, ma anche per ragioni di studio e di lavoro, argomento che non è stato in alcuna parte considerato dal ricorrente.
In secondo luogo, si osserva che dell ‘ impossibilità di adempimento, quanto ai necessari controlli e alla concreta incidenza di questi sulle risorse umane a disposizione della Polizia penitenziaria in servizio presso l ‘ Istituto di pena ove il detenuto è ristretto, nulla viene specificato dal ricorrente, se non in sede di ricorso per cassazione e, comunque, genericamente.
Infatti, non viene specificamente indicata, neppure nella presente sede, la ragione dell ‘ inesigibilità delle operazioni indicate dai giudici di sorveglianza (apertura, esame e l’ascolto del materiale acquistato dal detenuto presso l ‘ impresa di mantenimento, con esclusione di taluni generi musicali).
Del resto, la stessa operazione indicata dal Tribunale di sorveglianza come non eccessivamente onerosa (mettere in sicurezza il lettore, controllare il contenuto dei brani incisi sui supporti, quanto meno distinti per autore, escludendo quelli vicini a contesti mafiosi) è stata, evidentemente, diversamente considerata dalla Direzione dell’Istituto di pena senza, tuttavia, che, nell ‘ ambito del procedimento di sorveglianza, sia stato prodotto il relativo provvedimento reiettivo adottato dall ‘ Amministrazione nei confronti del detenuto.
Invero, risulta che l’ Amministrazione non ha indicato ai giudici di sorveglianza le ragioni del diniego, individuando, specificamente, i motivi in concreto per i quali l’ Istituto di pena non è in grado di assicurare i controlli necessari, anche rispetto alla semplice attività di piombatura del lettore, solo al momento dell ‘ acquisto (cfr. p. 3 dell ‘ ordinanza impugnata) da utilizzare anche
per motivi di studio e di lavoro, oltre che per l’ascolto di supporti musicali a scopo ricreativo.
Né lo specifico provvedimento reiettivo, adottato nei confronti di COGNOME è stato allegato al ricorso; sicché l ‘ impugnazione, processualmente, è fondata su ragioni non specifiche e, dunque, inammissibili, come già riscontrato con il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, oggetto di reclamo deciso dal Tribunale con l ‘ordi nanza impugnata.
Infatti, il Tribunale ha illustrato che, da parte dell’Istituto penitenziario, non è stato prodotto il provvedimento di rigetto motivato, richiesto dal Magistrato di sorveglianza all ‘ Istituto penitenziario, in data 9 ottobre 2023, documento che non risulta allegato nemmeno al ricorso per cassazione onde poterne apprezzare i contenuti, anche rispetto a eventuali prioritarie esigenze di sicurezza relative, specificamente, a Laurendi.
Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non consegue alla pronuncia la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto il ricorrente non può essere assimilato ad una parte privata, rispetto al disposto di cui all’art. 616 cod. proc. pen. Lo impedisce la natura pubblica della funzione svolta nel peculiare procedimento per reclamo giurisdizionale, ex art. 35bis Ord. pen. (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271650).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 21 novembre 2024