Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13031 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13031 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
udi:a ia relazione lette le conclusioni .,veCimento impugnato.
svolta dal Consigliere NOME COGNOME; del PG, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 giugno 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma, in accoglimento del reclamo proposto da NOME COGNOME, detenuto sottoposto a reg;rne differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato il reclamo da lui proposto contro la decisione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, lo ha autorizzato a acquistare a proprie spese e tramite l’Impresa RAGIONE_SOCIALE di mantenimento un lettore CD ed i supporti musicali dotati di sgLlo SIAE.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, il Tribunale di sorveglianza ha osservato, in linea generale, che il contemperamento dell’interesse del detenuto, qualificato sotto il profilo trattamentale, con quello dell’amministrazione a tutelare le esigenze connesse alla sottoposizione a regime detentivo differenziato e, specificamente, a prevenire contatti tra il soggetto e l’organizzazione malavitosa di sua appartenenza o, comunque, di riferimento, non può condurre a costringere l’amministrazione al compimento di adempimenti inesigibili perché eccessivamente gravosi e non determinanti mere condizioni di aggravio o difficoltà, cioè tanto complessi da rendere il controllo particolarmente dispendioso.
Ha, nondimeno, rilevato, con specifico riferimento al caso di specie, che «la RAGIONE_SOCIALE nelle proprie deduzioni ha genericamente dichiarato di non poter di fatto esercitare un accurato e continuo controllo dei dispositivi, senza tuttavia spiegare le ragioni per le quali non sarebbe in grado di approntarlo e senza confrontarsi sulla circostanza che tale forma di controllo è già predisposto ed organ,zzato per i detenuti che hanno già acquistato lettore e CD e per quelli che usano il dispositivo per le altre finalità consentite dal regolamento e dalla circolare».
Il RAGIONE_SOCIALE propone, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ricorso per cassazione articolato su un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge sul rilievo che la richiesta del detenuto sottoposto a regime differenziato di essere autorizzato alla detenzione di un lettore CD e dei relativi supporti musicali deve essere vagliata bilanciando l’interesse del soggetto, pur gJElificato sul piano trattamentale ma, comunque, non attinente ad un diritto fondamentale, con le esigenze di controllo dell’amministrazione che – come concretamente riconosciuto dalla giurisprudenza formatasi in argomento – può condurre al legittimo rigetto dell’istanza, finalizzata all’esercizio di un diritto ch
non può comportare inesigibili adempimenti, con specifico riferimento agli indispensabili interventi sui dispositivi ed alle verifiche sui supporti.
Rileva che, nel caso di specie, la concessa autorizzazione costringe il personale in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad un notevole e, in ultimo, insostenibile, impegno sul piano organizzativo, del quale ha declinato le coordinate.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché connotato da tratti di irrimediabile geriericità.
In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è ormai consolidato l’indirizzo ermeneutico che stima legittimo il provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all’acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l’incidenza sull’organizzazione RAGIONE_SOCIALE vita dell’istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali’ non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 17/11/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Rv. 28656 – 01; Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Rv. 283819 – 01; Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Rv. 282213 – 01).
Stando a tale orientamento, la giurisdizione di sorveglianza è chiamata a verificare puntualmente che l’impiego di tali beni, in assoluto non precluso dalla normativa vigente, non comporti inesigibili adempimenti da parte dell’Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato.
Considerato, GLYPH invero, che l’obiettivo perseguito dal legislatore è rappresentato dall’inibizione di flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l’organizzazione di riferimento, logico appare il riconoscimento all’amministrazione RAGIONE_SOCIALE possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei dispositivi, al fine di evitare manomissioni, nonché di accedere con facilità e prontezza ai relativi contenuti digitali.
Accanto all’astratta praticabilità di siffatti interventi, va, ulteriorment apprezzata la loro diretta incidenza sull’organizzazione dell’istituto penitenziario, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative.
Ne discende la necessità che, prima di ammettere il detenuto all’utilizzo dei compact disk e dei relativi lettori, ad uso ricreativo, sia verificato se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, comporti, come sopra anticipato, inesigibili adempimenti in capo all’Amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l’ingresso, nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato.
Scelta che, implicando un apprezzamento RAGIONE_SOCIALE possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti, alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe, in conclusione, nell’ambito del legittimo esercizio del potere di organizzazione RAGIONE_SOCIALE ht degli istituti penitenziari.
Nel caso in esame, la richiesta di COGNOME di essere autorizzato all’acquisto ed all’utilizzo del lettore CD e dei supporti musicali è stata disattesa dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ragione dell’intrinseca pericolosità del lettore, costituito di parti taglienti potenzialmente utilizzabili a scopo offensivo, e RAGIONE_SOCIALE possibilità, per il detenuto, di ascoltare la musica tramite la radio.
Il Magistrato di sorveglianza, nel disattendere il reclamo di COGNOME, ha, ulteriormente, segnalato che «il possesso del richiesto apparecchio consentirebbe al detenuto di ascoltare messaggi esterni registrati su disco», ciò che «potrebbe indurre all’indebita introduzione di CD in istituto».
A fronte di siffatte argomentazioni, III Tribunale di sorveglianza ha corretta mente esposto l’accento, in perfetto ossequio all’indirizzo ermeneutico sopra richiamato, sulla sostanziale apoditticità del diniego frapposto alla richiesta avanzata dal detenuto, non accompagnato dall’esposizione delle ragioni che inducono a ritenere l’eccessiva onerosità degli adempimenti – neanche enunciati – che sarebbero stati necessari per garantire il soddisfacimento, in uno al diritto del fruitore, delle finalità cui è preposto l’istituto disciplinato dall’art. 41-bis legg 26 luglio 1975, n. 354, e la loro pregiudizievole incidenza sulla complessiva organizzazione dell’istituto.
Tanto, avuto riguardo, ulteriormente, alla disponibilità in capo ad altri detenuti, di lettore CD e supporti musicali, il cui utilizzo è soggetto a forme di controllo delle quali, ha aggiunto il Tribunale di sorveglianza, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto tener conto all’atto di scrutinare la richiesta di COGNOME.
Il provvedimento impugnato si palesa, sotto questo aspetto, tetragono alle censure del RAGIONE_SOCIALE ricorrente che, dopo avere correttamente illustrato la cornice normativa ed ermeneutica nella quale esso si iscrive, svolge, in relazione al tema saliente, considerazioni che – per quanto ampie e dettagliate e, in astratto, plausibili – sono prive di diretto collegamento con le motivazioni addotte dall’amministrazione che, in buona sostanza, vanno ad arricchire e completare ab extemo, in termini tali da spostare, al di fuori dell’ortodossia prccessuale, il fuoco del controllo demandato al giudice di legitl:imità.
Dai precedenti rilievi discende, in conclusione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 20/12/2023.