Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21264 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21264 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANT’OMERO il 23/12/1997
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1.DI COGNOME NOME ricorre, per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che ha confermato la decisione del Tribunale di Teramo che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di lesioni stradali, di cui all’art.590 bis cod.pen. per avere provocato lesioni gravi alla passeggera del proprio autoveicolo, che conduceva in stato di ebbrezza alcolica e di cui perdeva il controllo anche in ragione della velocità tenuta, finendo per invadere l’opposta corsia di marcia e collidere con i fusti degli alberi posti a dimora su quel lato della sede stradale.
Il giudice di appello disattendeva il motivo di appello con il quale il COGNOME si doleva del rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, evidenziando che di tale richiesta non vi era menzione nel verbale di udienza in primo grado. Disattendeva la doglianza concernente la richiesta di revoca delle statuizioni civili per essere le lesioni personali occorse alla persona offesa determinate dall’omessa tenuta della cintura di sicurezza, in quanto la mancata adozione della cintura poteva rilevare quale causa concorrente e non assorbente dell’evento. Escludeva infine il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen., non potendosi ravvisare la particolare tenuità della condotta e dell’offesa, in ragione della gravità delle lesioni riportate da entrambi i conducenti, i quali erano stati ricoverati in prognosi riservata.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOMECOGNOME il quale ha articolato tre motivi di ricorso.
Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt.168 cod. pen. e 464 bis cod. proc. pen. e difetto di motivazione, ai sensi degli artt.192 cod. proc. pen., art.6 §.2 CEDU in ragione del mancato riconoscimento, anche in sede di appello, del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova da ritenersi ammissibile stante la compatibilità dell’istituto con il delitto di lesioni s dali pur in presenza di ebbrezza alcolica, istanza che era stata certamente formulata dalla difesa dell’imputato e che per mero errore del segretario di udienza non era stata trascritta nel verbale di udienza dinanzi al Tribunale di Teramo.
Con una seconda articolazione si duole di violazione di legge, con riferimento all’art.40 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione agli artt.192 cod. proc pen. e 6 § 1 CEDU nella parte in cui i giudici di merito avevano ritenuto di accogliere la domanda civile e non avevano disposto a revoca della parte civile laddove le lesioni procuratesi dalla persona offesa erano state determinate dal fatto che la persona offesa aveva omesso di indossare la cintura di sicurezza, di talchè doveva valere il principio civilistico di cui all’art.1127 comma 2 cod.civ. secondo il quale
risarcimento andava escluso per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Con il terzo motivo di ricorso la difesa dell’imputato si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, nonché generici in quanto ripropositivi di censure già vagliate dal giudice di appello e disattese con argomentazioni prive di profili di contraddittorietà e di illogicità evidente e privi confronto con la decisione impugnata in quanto non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME).
Invero la Corte di appello ha respinto la richiesta di sospensione del processo per messa alla prova ex art. 464 bis c.p.p. in quanto la stessa non era stata richiesta dinanzi al giudice di primo grado, prospettando la difesa non solo l’avvenuta richiesta in tal senso, ma pure la sua ammissibilità nel merito, con articolato palesemente inammissibile in quanto il giudice distrettuale ha dato atto che la formulazione della pretesa in esame non era attestata nel verbale di udienza, disattendendo per l’effetto l’ipotesi difensiva di una mera dimenticanza del cancelliere (“Il verbale di udienza faccia piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è disciplinato dall’a 2700 cod. civ.”: Sez. 1 n. 45175 del 01/03/2023, rv. 285404).
Il secondo motivo è parimenti inammissibile, non compromettendo un eventuale profilo di concorso di colpa della persona offesa (per non avere allacciato la cintura di sicurezza) la legittimazione in capo a quest’ultima di avanzare pretese risarcitorie nel processo penale. il motivo risulta inoltre aspecifico perché, se è vero che il passeggero ha un onere di diligenza, esteso anche al conducente il quale è tenuto a sincerarsi dell’impiego della cintura da parte di tutti gli occupanti del mezzo, è anche vero che i giudici, in ragione della natura e della gravità dell’urto e delle lesioni, hanno nondimeno ritenuto la rilevanza causale nella condotta di conducente, e una tale argomentazione, non manifestamente illogica o contraddittoria, non ha neppure formato oggetto di censura da parte della difesa del ricorrente, che si limitato a richiamare i principi civilistici in materia di es sione del danno che poteva essere evitato dal danneggiato con l’uso dell’ordinaria
diligenza, che potranno avere eventuale rilievo nel giudizio risarcitorio di d la cui liquidazione è stata rimessa al giudice civile competente.
4. Non ricorre infine alcun vizio giuridico o di illogicità nella motivazione rigetto della richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità ex ar
bis c.p. in ragione della gravità del danno e dell’offesa, essendo stata ric la persona offesa in prognosi riservata ed avendo la stessa riportato delle le
certificate oltre i 50 giorni, così da essere stata coerentemente esclusa la p lare tenuità del fatto.
5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrent condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di es
nero di responsabilità per assenza di colpa, al pagamento di somma alla cas delle ammende, che si indica congruo come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 10 aprile 2025
Il consigliere estensore
COGNOME Il Presidente